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Usura: la nullità della clausola sugli interessi usurari è rilevabile d’ufficio anche in appello


Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale (come quella relativa agli interessi usurari), ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo, salvo che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida". Così ha stabilito la sentenza n. 17466/2020 della Cassazione civile.

Orientamenti giurisprudenziali Conformi: Cass. civ. sez. Unite, 12/12/2014, n. 26242 Cass. civ. sez. II, 30/08/2018, n. 21418 Cass. civ. sez. I, 05/04/2017, n. 8806Difformi:Non si rinvengono precedenti Con un primo atto di citazione V. M. convenne in giudizio la s.p.a. I., chiedendo che venisse annullato per vizio del consenso un contratto di mutuo, attraverso il quale la convenuta gli aveva erogato un finanziamento, previa cessione del quinto dello stipendio, per avere scoperto solo dopo la stipula, a dispetto di quanto previamente assicurato dalla società mutuante, che oltre agli interessi, erano state addebitate le somme di € 6.123,41 per "commissioni cessionario", di € 636,00 per "commissioni agente/mediatore creditizio/altro intermediario/finanziario" e di € 1.146,96 per "costi assicurativi". Con successiva citazione del 2010, il medesimo attore citava nuovamente in giudizio la medesima convenuta, chiedendo che, accertata la natura usuraria del tasso d'interesse applicato, fosse dichiarato non dovuto l'importo eccedente la somma di € 11.920,58, effettivamente mutuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 1815 cod. civ. Il Tribunale di Monza con due distinte sentenze, accolta la domanda attorea dichiarava non dovute le somme richieste esorbitanti il capitale mutuato, a mente dell'art. 1815, co. 2, cod. civ. Entrambe le sentenze di primo grado venivano impugnate dalla I. La Corte di Milano, riuniti i procedimenti, con la sentenza di cui in epigrafe, sul presupposto che l'attore avesse tardivamente dedotto la nullità della clausola concernente gli interessi, perché stabiliti oltre la soglia dell'usura, in riforma della sentenza n. 2076/13 (che aveva definito il giudizio incoato nel 2007), rigettò la domanda, condannando il M. al rimborso delle spese legali di primo e secondo grado. V. M. ricorre, sulla base di unitaria censura, avverso la decisione d'appello. V. M. lamenta violazione degli artt. 112 c.p.c.. e 1421 c.c.., assumendo che la Corte di Milano aveva errato a giudicare non scrutinabile l'eccezione di nullità della clausola usuraria. La nullità, invece, fondata «su elementi già acquisiti al giudizio», rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere esaminata e decisa nel senso auspicato anche in appello. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso principale, ha osservato che la Corte di Milano non si è attenuta al principio di diritto enunciato in punto di rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale. Invero, si è avuto modo di spiegare che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo, salvo che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida". Inoltre, il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. Sussiste l'usurarietà del praticato tasso poiché ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, comma 2, c.c.) trova sede non solo nella L n. 108/1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell'art. 644, comma 4, c.p., siccome novellato dalla legge predetta (sull'unitarietà della disciplina si sofferma la citata sentenza n. 8806). Norma, quest'ultima, che al fine di impedire, tanto prevedibili quanto agevoli, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Nel caso in esame non è controverso che, tenuto conto del costo dell'assicurazione, la somma pretesa per interessi e accessori era da reputarsi usuraria, in quanto superiore al tasso medio aumentato dalla metà (punto accertato dal CTU). Esito del ricorso: Cassa, con rinvio, la sentenza n. 4142/2015 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 29/10/2015. Riferimenti normativi: Art. 2, L. n. 108/1996 Art. 1421 c.c. Art. 1815, comma 2, c.c. Art. 112 c.p.c. Art. 644, comma 2, c.p.

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