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Termine per contestare la prescrizione multa stradale







Quel che ha scritto la Cassazione nell’ordinanza n. 18152/2024 potrebbe salvare molti automobilisti dal dover pagare vecchie multe ormai cadute in prescrizione. Difatti, la Corte ha precisato che non esiste un termine per contestare la prescrizione della multa stradale. In altri termini, la decorrenza dei termini, se non fatta valere con la notifica della cartella esattoriale, può essere sollevata anche in un momento successivo, ad esempio al ricevimento dell’intimazione di pagamento o con il pignoramento. Cerchiamo di comprendere meglio questo principio e come salvarsi dai debiti antichi per violazioni del Codice della strada.


Termine di decadenza per la notifica della multa stradale

La multa stradale deve essere notificata al proprietario dell’auto entro 90 giorni dall’infrazione. Il termine è di 360 giorni per chi risiede all’estero.

Quindi, per esempio, in caso di passaggio col rosso o di superamento dei limiti di velocità, i 60 giorni decorrono da quando è stata commessa la violazione, a prescindere poi da quando l’agente ha visionato le immagini della telecamera e ha redatto il verbale nel proprio ufficio.

Il termine di 90 giorni si considera rispettato se, entro tale data, viene spedita la raccomandata all’ufficio postale, anche se poi la stessa viene recapitata in un momento successivo.

Pertanto, la multa inviata dopo 90 giorni deve essere contestata dal conducente entro e non oltre:



Una volta decorsi tali termini, il verbale si sana benché illecito. Sicché bisognerà pagare.

Prescrizione multa stradale

Una volta notificato nei termini il verbale, il debito per la multa stradale si prescrive in 5 anni. Entro tale termine, quindi, l’Esattore deve notificare al debitore l’ingiunzione fiscale o la cartella esattoriale (a seconda del sistema che il Comune intende adottare per la riscossione dei propri crediti).

Dopo i 5 anni, il debito per la multa stradale “si estingue”. Ma, in questo caso, a differenza di quanto visto nel paragrafo precedente, l’automobilista non è tenuto a contestare immediatamente la cartella (contestazione che andrebbe fatta entro 30 giorni al Giudice di Pace). Egli potrebbe rinviare l’azione anche a un momento successivo, ad esempio al ricevimento del sollecito di pagamento (cosiddetta “ingiunzione di pagamento”) o del pignoramento stesso.

Secondo infatti la Cassazione, quando si propone opposizione all’esecuzione forzata basata sull’inesistenza del diritto del creditore (come appunto in caso di prescrizione), non ci sono termini di decadenza.

Pertanto, se un automobilista riceve una cartella dopo cinque anni dal verbale e, pur essendo il debito prescritto, fa decorrere i termini per opporsi alla cartella, potrà comunque contestare i successivi atti di riscossione dell’Esattore.


  

 

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