Revoca della patente messa alla prova
In caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il giudice non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che invece, è competenza del prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada
La vicenda
Con ordinanza del 14 novembre 2018, il Giudice del Tribunale ordinario di Verbania aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo del nuovo codice della strada «nella parte in cui prevede obbligatoriamente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all’art. 590-bis c.p. a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova».
Ad avviso del giudice anche «in ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova con esito positivo, a cui consegua l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 168-ter II° comma c.p., il giudice è comunque tenuto all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge».
Le ragioni della questione di legittimità costituzionale
La scelta del legislatore si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di uguaglianza in quanto, eliminando la previsione della possibilità di applicare la più tenue sanzione della sospensione della patente di guida, sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilità di graduazione, situazioni ontologicamente diverse, quali le lesioni gravi, le lesioni gravissime e l’omicidio colposo, derivanti dalla violazione di norme del codice della strada.
Insomma proprio la diversità delle condotte, attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti all’evidente, differente, intensità dell’offesa ai beni giuridici della vita e dell’incolumità individuale, renderebbe la norma contraria all’art. 3 della Costituzione.
Ma la Corte Costituzionale (ordinanza n. 42/2020 depositata il 6 marzo) ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
La disciplina della messa alla prova
Come è noto, ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen., l’imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova mediante la presentazione dell’istanza al giudice, corredata da un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) oppure, dalla richiesta di elaborazione di un programma di trattamento.
Alla formulazione della richiesta segue l’effettiva elaborazione del programma di trattamento e, poi, la decisione del giudice in ordine all’idoneità del medesimo.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta con ordinanza soltanto dopo che il giudice abbia ritenuto idoneo il trattamento, in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., e abbia ritenuto che l’imputato si asterrà dal commettere altri reati, sempreché non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il procedimento di messa alla prova
È altresì previsto che il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, e per un periodo superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.
Nel caso di specie, il Tribunale di Verbania aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla base della mera richiesta, formulata dall’imputato, di essere ammesso al rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova; dunque, in tale giudizio, il rimettente non doveva decidere sulla estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo neppure stata emessa l’ordinanza di sospensione del procedimento.
Dunque, la sentenza di estinzione del reato per il possibile esito positivo della messa alla prova, cui sarebbe conseguita, ad avviso del tribunale, l’applicazione obbligatoria della sanzione accessoria amministrativa della revoca della patente di guida, si presentava come una questione meramente eventuale e dunque, inammissibile perché appunto sollevata in via ipotetica e astratta (sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 96 del 2014).
Ad ogni modo, ad avviso della Consulta, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il rimettente – a prescindere dalla recente sentenza n. 88 del 2019 con cui questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nel presente giudizio, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. – aveva omesso di considerare il quadro normativo e giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova sull’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
La competenza del prefetto
Il giudice rimettente non si era neppure confrontato con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., prescindendo dell’accertamento della responsabilità penale, comporta che il giudice non debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, di competenza, invece, del prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 25 maggio-14 giugno 2017, n. 29796; sezione quarta penale, sentenze 24 novembre-14 dicembre 2016, n. 52868, e 17 settembre-5 ottobre 2015, n. 40069).
Analogo principio è stato, altresì, affermato con riferimento alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 10 maggio-14 giugno 2018, n. 27405); e, anche in riferimento alla pronunzia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte di cassazione, ha statuito che «quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681).
La pronuncia della Consulta
Quanto alla specifica natura dell’istituto della messa alla prova, anche la Consulta ha affermato che si tratta di «una considerazione della responsabilità dell’imputato» in via incidentale e allo stato degli atti perché l’accertamento definitivo è rimesso all’eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova (sentenza n. 68 del 2019); e ha, inoltre, precisato che «se è vero che nel procedimento con messa alla prova manca una condanna, è anche vero che correlativamente manca un’attribuzione di colpevolezza: nei confronti dell’imputato e su sua richiesta (non perché è considerato colpevole), in difetto di un formale accertamento di responsabilità, viene disposto un trattamento alternativo alla pena che sarebbe stata applicata nel caso di un’eventuale condanna» (sentenza n. 91 del 2018).
Dunque, il giudice rimettente “ha erroneamente presupposto che l’art. 168-ter, comma 2, cod. pen, si riferisca al giudice e non, piuttosto, all’autorità amministrativa competente a irrogare la sanzione amministrativa accessoria” della revoca della patente nei casi previsti dalla legge.
Per tutte queste ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Comments