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REGISTRARE UN COLLOQUIO CON UNA PERSONA CHE OFFENDE, MINACCIA O STA COMMETTENDO UN REATO

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1422/2018 ha affermato il principio in base al quale la registrazione fonografica di discorsi tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento.

Qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa poiché tagliata in alcune parti, si impone da parte del giudice una specifica valutazione della capacità probatoria della registrazione e della attendibilità  delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall'autore della manipolazione.


La registrazione deve essere effettuata dalla persona offesa e non dalla polizia giudiziaria, poiché non è applicabile tutta la disciplina inerente le intercettazioni e le necessarie preventive autorizzazioni da parte del giudice; si è dunque in presenza di un documento ex 234 c.p.p., il quale al primo comma stabilisce che “ È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.”




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