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Reato estinto per prescrizione: decisione sugli effetti civili


Con un’importante decisione (sentenza 30 luglio 2021, n. 182), la Corte suggerisce un’interpretazione dell’art. 578 c.p.p. compatibile con il principio di presunzione di innocenza garantito all’imputato dalle Convenzioni internazionali. Corte costituzionale, sentenza 30 luglio 2021, n. 182 Il caso Con due ordinanze di identico tenore, la Corte d’appello di Lecce sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 c.p.p. per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Ad avviso del rimettente, il dubbio di legittimità costituzionale si fonda sul rilievo che, alla stregua della giurisprudenza formatasi in ordine all’interpretazione della norma codicistica, il giudice dell’appello penale, nel momento in cui è chiamato a dichiarare non doversi procedere per la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, sarebbe comunque tenuto a svolgere, sia pure in via incidentale e al fine di provvedere sul gravame ai soli effetti della domanda risarcitoria o restitutoria della parte civile, un nuovo accertamento sulla responsabilità penale dell’imputato, in mancanza del quale la decisione sarebbe viziata da difetto di motivazione e destinata ad essere annullata (con rinvio) nel successivo grado di legittimità. In tal modo, la disposizione censurata lederebbe il principio di presunzione di innocenza garantito all’imputato dalla norma convenzionale e da quelle europee, tutte assunte a parametri interposti, in quanto la prima, come interpretata dalla Corte EDU, escluderebbe la possibilità che in un procedimento successivo a quello penale conclusosi con un risultato diverso da una condanna, possano essere emessi provvedimenti che presuppongono un giudizio di colpevolezza della persona in ordine al reato precedentemente contestatole; le seconde, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, imporrebbero agli Stati membri di garantire che le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino una persona come colpevole finché la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. La decisione della Corte Le questioni sono state dichiarate non fondate. In una decisione assai densa, la Corte, in primo luogo, ha operato una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, limitatamente all’ambito di applicabilità dell’art. 578 c.p.p. nel sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, nonché tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale come delineato dal vigente ordinamento processuale, che, a differenza del codice del 1930, è informato ai principi dell’autonomia e della separazione dell’azione civile rispetto a quella penale. In particolare, la Corte ha sottolineato come nell’ipotesi in cui la domanda risarcitoria sia proposta con la costituzione di parte civile nel processo penale, i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale sono regolati – come puro lo erano nel codice previgente - dal principio dell’“accessorietà” dell’azione civile rispetto a quella penale, principio che trova fondamento nelle “esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi”, e che ha quale naturale implicazione quella per cui l’azione civile, ove esercitata all’interno del processo penale, “è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura” di questo processo (Corte cost., sentenza n. 176 del 2019; in precedenza, anche sentenza n. 12 del 2016). Il principio di “accessorietà” trova la sua principale espressione nella regola secondo la quale il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, “quando pronuncia sentenza di condanna” (art. 538, comma 1, c.p.p.). La condanna penale, dunque, costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice sulla domanda civile. Si tratta di una regola che trova applicazione senza alcuna deroga nel giudizio penale di primo grado, mentre nei gradi di impugnazione talora deflette a tutela del diritto di azione della parte civile (art. 24, comma 2, Cost.), come previsto da serie di disposizioni. Oltre agli artt. 576 e 622 c.p.p., viene in rilievo proprio l’art 578 c.p.p., il quale, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell’impugnazione, mira da assicurare una risposta di giustizia “alle pretese risarcitorie o restitutorie della parte civile anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell’imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione”. Ciò a condizione che vi sia stata “l’emissione di una valida condanna nel grado di giudizio immediatamente precedente, impugnata dall’imputato o dal pubblico ministero, alla quale sia sopravvenuta una causa estintiva del reato” e che sussista una peculiare causa di proscioglimento sopravvenuta, in quanto la norma non opera né nelle ipotesi di proscioglimento nel merito, né nell’ipotesi di cause estintive del reato diverse dalla prescrizione o dall’amnistia. In secondo luogo, la Corte ha analizzato, nel dettaglio, la portata e il significato del diritto alla presunzione di innocenza nell’ordinamento convenzionale e in quello europeo. La Corte ha messo in luce che il principio secondo cui «ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata» (art. 6, paragrafo 2, CEDU), nell’interpretazione e applicazione datane dalla Corte di Strasburgo (ex plurimis, Corte EDU, grande camera, sentenza 12 luglio 2013, Allen contro Regno Unito), assume un più ampio rilievo rispetto all’art. 27, comma 2, Cost., presentando una portata non strettamente endoprocessuale. Da una parte, la presunzione di innocenza costituisce una “garanzia procedurale” destinata ad operare “nel contesto di un processo penale”, producendo effetti sul piano dell’“onere della prova”, sulla operatività delle “presunzioni legali di fatto e di diritto”, sull’applicabilità del “privilegio contro l’autoincriminazione”, nonché in ordine “alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature, da parte della Corte processuale o di altri funzionari pubblici, della colpevolezza di un imputato”. Dall’altra, la presunzione di innocenza estende i suoi effetti al di fuori del processo penale ed opera nel tempo successivo alla sua conclusione o interruzione, allo scopo di “proteggere le persone che sono state assolte da un’accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale, dall’essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato” (Corte EDU, terza sezione, sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini contro Repubblica di San Marino, ampiamente citata). L’art. 6, paragrafo 2, CEDU, nella sua portata “ultraprocessuale”, tutela perciò anche la reputazione della persona, sovrapponendosi, per questo profilo, alla protezione offerta dall’art. 8 (Corte EDU, sentenza Pasquini contro Repubblica di San Marino). La Corte Edu ha altresì sottolineato che l’applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell’imputato non deve ridondare a danno del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del pregiudizio cagionatogli dal reato. Tuttavia, ammonisce la Corte, “se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell’ambito dell’articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione” (Corte EDU, Pasquini contro Repubblica di San Marino). Il principio di presunzione di innocenza è parimenti presente anche nell’ordinamento dell’Unione stessa, essendo enunciato, anzitutto, dall’art. 48, comma 1, CDFUE, e riconosciuto dall’art. 3 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in corso di recepimento in forza della legge n. 53 del 2021. Il significato e la portata che ha il principio in esame nell’ordinamento europeo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che il medesimo principio assume nell’ordinamento convenzionale, non potendo l’ordinamento dell’Unione riconoscere una protezione che sia meno estesa (art. 52, comma 3, CDFUE). Ciò posto, entrando così nel merito delle questioni, la Corte ha negato che il giudice dell’appello penale – il quale, in applicazione della disposizione censurata, è chiamato a decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili dopo aver dichiarato l’estinzione del reato - debba effettivamente procedere ad una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell’imputato, nonostante l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione e il proscioglimento dall’accusa penale. Nella situazione processuale disciplinata dall’art. 578 c.p.p. “il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili”. A sostegno di tale conclusione la Corte ha valorizzato sia il tenore testuale della disposizione censurata - che, a differenza dell’art. 578-bis c.p.p., non prevede il «previo accertamento della responsabilità dell’imputato» -, sia proprio il confronto tra l’art. 578 e l’art. 578-bis c.p.p. L’art. 578-bis presuppone, ai fini della sua applicazione che sia stata ordinata la “confisca in casi particolari” di cui al primo comma dell’art. 240-bis del codice penale o di altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter del codice penale; in questo caso, “la dichiarazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale giudizio risulti nella “sostanza dell’accertamento” contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in dispositivo, la “forma della pronuncia” di condanna (sentenza n. 49 del 2015; Corte EDU, sentenza G.I.EM. srl e altri contro Italia). E, come sottolineato dalla Corte, “il dettato dell’art. 578-bis c.p.p. risponde a tale esigenza, imponendo al giudice del gravame penale, chiamato a decidere sulla confisca dopo aver rilevato la causa estintiva del reato, il “previo accertamento della responsabilità dell’imputato”. Diversa è la portata dall’art. 578 c.p.p., che, invece, non contiene una clausola analoga, sicché l’ambito della cognizione da esso richiesta al giudice penale ai fini del provvedimento sull’azione civile, deve essere ricostruito dall’interprete conformemente agli indicati parametri interposti. Questo il cuore della decisione: “il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 c.c.). Con riguardo al ‘fatto’ – come storicamente considerato nell’imputazione penale – il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un ‘danno ingiusto’ secondo l’art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno”. Se è vero che difetta un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione, ciò tuttavia “non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l’imputato, derivante dalla presunzione di innocenza”. La natura civilistica dell’accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell’impugnazione emerge riguardo sia al nesso causale, che deve essere accertato sulla base del criterio (civilistico) del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”, sia all’elemento soggettivo dell’illecito, essendo sufficiente la colpa. Questa interpretazione assicura la conformità della norma censura alla richiamata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, mentre, da un lato, ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell’ambito dell’articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza Pasquini contro Repubblica di San Marino), dall’altro ha anche avvertito che l’applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell’imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro Norvegia). In breve: “una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell’art. 578 c.p.p., l’imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell’obbligazione risarcitoria”. La norma censurata, quindi, assicura un “bilanciamento tra le esigenze sottese all’operatività del principio generale di accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell’ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell’interesse del danneggiato, costituito parte civile”. “In conclusione”, - ha affermato la Corte, - il giudice dell’impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere – in applicazione della disposizione censurata – sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto”. Esito del ricorso: Dichiarazione di non fondatezza Riferimenti normativi: Art. 578 c.p.

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