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Quando è superata la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie?



Con sentenza n. 27205 del 25/09/2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha dato continuità al principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie è superata nel caso in cui, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della richiesta non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerge una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta istruttoria pretermessa.

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello di Roma che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle richieste istruttorie nelle conclusioni del verbale redatto all’udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa di primo grado, trascurando di considerare che l’istanza di ammissione delle prove orali era già stata formulata e reiterata nelle note autorizzate concesse in vista dello svolgimento di tale discussione.

La Corte d’appello di Roma, infatti, non accoglieva la domanda dell’appellante in cui lamentava l’indebito rigetto da parte del giudice di prime cure della richiesta di ammissione della prova testimoniale.

A fondamento della decisione assunta, i Giudici d’Appello osservavano che la doglianza doveva essere disattesa, poiché l’appellante in primo grado non aveva reiterato le richieste istruttorie all’udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., sicché esse dovevano considerarsi rinunciate.

Avverso la sentenza della Corte romana veniva proposto ricorso per cassazione denunciando l’errore in cui era incorsa la Corte d’appello che aveva ritenuto abbandonata la prova testimoniale proposta in primo grado, in assenza di elementi dai quali poter desumere la volontà di rinunciare alle richieste istruttorie.

Parte ricorrente evidenziava come con le note conclusive depositate in vista della fissata discussione orale aveva richiesto espressamente la revoca dell’ordinanza reiettiva delle prove, sottolineando la rilevanza della prova testimoniale richiesta e non ammessa, insistendo, poi, per l’ammissione della stessa anche all’udienza di discussione orale.

La Cassazione accoglieva, quindi, il ricorso osservando come la Corte d’appello non avesse compiutamente valutato le note autorizzate, la cui funzione tipica è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte che la parte intende sottoporre al giudice, omettendo di effettuarel’indagine sulla esattavolontà della parte.

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, invitando al contempo il giudice d’appello a uniformarsi al seguente principio di diritto:

“La presunzione di abbandono delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito e non riproposte espressamente in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. deve ritenersi superata qualora tali istanze siano specificamente reiterate nelle note autorizzate concesse in vista dello svolgimento di tale discussione”.

In definitiva può osservarsi come, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice, al fine di accertare l’avvenuta rinuncia o l’abbandono delle domande ed eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, non può limitarsi ad eseguire un’indagine sommaria, ma è tenuto, al contrario, ad uno scrupoloso accertamento dell’intera linea difensiva assunta dalla parte processuale, volta a ricavarne la volontà; qualora dall’esame degli scritti difensivi emerga in maniera chiara ed inequivocabile la volontà di insistere in un’istanza non è, quindi, necessario che la stessa venga specificamente reiterata nelle conclusioni.

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