google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Pignoramento del conto: se arriva un accredito in banca dopo la notifica
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Pignoramento del conto: se arriva un accredito in banca dopo la notifica

Esecuzione forzata e pignoramento presso terzi: momento dell’esistenza del credito pignorato, sua inesistenza al momento della notifica del pignoramento. Il dubbio è sorto a più di un debitore: che succede se, al momento della notifica del pignoramento del conto corrente (cosiddetto pignoramento presso terzi), in banca non vi sono depositate somme, ma solo successivamente arriva un accredito a ricostituire la cosiddetta “provvista”? Il pignoramento si deve fotografare all’istante in cui l’atto viene notificato alla banca oppure esso ingloba anche le somme successivamente depositate sul conto corrente? La risposta è stata fornita a più riprese dalla giurisprudenza e, da ultimo, dalla Cassazione [1]. Secondo la Suprema Corte a rilevare per stabilire se nel conto vi sono o meno somme da pignorare non è tanto il momento di notifica dell’atto di pignoramento, ma la successiva dichiarazione che il terzo pignorato (la banca) deve effettuare al creditore per comunicargli l’eventuale esistenza o meno di somme sul c/c. Il creditore deve provvedere alla notifica dell’atto di pignoramento, mediante ufficiale giudiziario, sia al debitore che al cosiddetto “terzo pignorato” ossia il “debitore del debitore” presso il quale le somme vengono “bloccate”. Il terzo pignorato è, di norma, la banca (in quanto debitrice del correntista per le somme da questi depositate), il datore di lavoro (in quanto debitore degli stipendi mensili), l’ente di previdenza (in quanto debitore della pensione). Il terzo pignorato, da tale momento, ha l’obbligo di non restituire al debitore principale le somme o i beni pignorati. La dichiarazione del terzo pignorato Il terzo deve mandare, tramite raccomandata o PEC, al creditore procedente la dichiarazione con cui lo informa del fatto se possiede o meno cose o denaro appartenente al debitore, specificando di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. La dichiarazione deve essere spedita entro 10 giorni dalla notifica al terzo dell’atto di pignoramento. In caso di mancato invio della dichiarazione, il creditore procedente lo deve dichiarare in udienza e il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede all’assegnazione o alla vendita del bene. Se vengono depositate somme sul conto dopo il pignoramento Nel caso in cui vengano depositate somme dopo la notifica del pignoramento, ma prima della dichiarazione del terzo, tali somme restano vincolate e soggette al pignoramento. Secondo infatti la Cassazione, nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev’essere esistente al momento della dichiarazione resa dal terzo [2]; è del tutto irrilevante, invece, che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento. Pertanto l’inesistenza del credito in quel momento non determina una nullità dell’esecuzione forzata e del pignoramento. Tanto si desume dalla dizione del codice di procedura civile [3] il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell’atto di pignoramento. Insomma, le somme pervenute sul conto successivamente alla notifica del pignoramento, ma prima della dichiarazione del terzo, restano ugualmente vincolate e saranno assegnate al creditore, nel corso dell’udienza, dal giudice dell’esecuzione. L’accertamento dell’obbligo del terzo Questo termine potrebbe addirittura slittare ulteriormente. Nel caso, infatti, in cui il terzo pignorato rilasci una dichiarazione negativa, sostenendo di non essere debitore del debitore pignorato, il creditore potrebbe instaurare un giudizio ordinario, volto ad accertare la veridicità della dichiarazione, ossia a dimostrare che, invece, il terzo pignorato possiede beni o somme appartenenti al debitore. Ebbene, in tali casi, rileveranno – e verranno pertanto pignorate – anche le somme che affluiranno sul conto durante tale giudizio, prima dell’emissione della sentenza. note [1] Cass. sent. n. 21081/15 del 19.10.2015. Cfr. anche Cass. sent. n. 15615/2005. [2] Oppure, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza. [3] Art. 547 cod. proc. civ.

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