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Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi



Le differenze tra opposizione all’esecuzione ed agli atti: i motivi e il termine per proporle, forma e procedura, struttura bifasica, i costi e l’appellabilità Il titolo V del Libro III del codice di procedura civile disciplina le opposizioni proponibili nel processo di esecuzione. Esse sono l’opposizione all’esecuzione prevista dall’ art. 615 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nonché l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Altri tipi di gravami sono disciplinati, in senso lato, dall’art. 591 ter c.p.c. opposizione esperibile avverso gli atti del delegato e dall’art. 173 bis disp.att. c.p.c. disciplinante le note avverso la perizia del consulente incaricato d’ufficio. Così riassunte le opposizioni esecutive, possiamo adesso analizzare le principali differenze e simmetrie tra l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 e l’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. che, nella prassi, sono alla base delle contestazioni maggiormente utilizzate. I motivi di opposizione La prima evidente differenza tra le due opposizioni è rappresentata dai motivi che con ciascuna possono essere veicolati. Generalmente, l’opposizione all’esecuzione è il mezzo di gravame proponibile quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (mancanza del titolo esecutivo; pretesa già soddisfatta etc…). Con l’opposizione agli atti esecutivi, invece, l’opponente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere. In linea di massima, si suole dire che mentre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contesta l’an debeatur ossia l’effettiva debenza delle somme, l’opposizione agli atti invece lamenta il quomodo dell’esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale. Elencando, senza presunzione di completezza, i motivi che possono essere posti alla base delle opposizioni in commento possiamo dire che l’opposizione all’esecuzione può essere proposta per:

inesistenza del titolo esecutivo;

Inidoneità a fondare l’esecuzione forzata;

Impignorabilità dei beni;

Sopravvenuta soddisfazione della pretesa (avvenuto pagamento);

Sopravvenuta caducazione della pretesa (prescrizione);

altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi;

L’opposizione agli atti esecutivi, invece, è proponibile nei seguenti casi:

Irregolarità formale del titolo e/o del precetto;

Notificazione nulla e/o inesistente del titolo, del precetto o del pignoramento;

Irregolarità di qualsiasi atto della procedura esecutiva immobiliare;

Come può evincersi dalla non esaustiva elencazione, l’oggetto delle opposizioni in commento sembra ben diviso in motivi formali e sostanziali. Tuttavia, non è sempre semplice distinguere un’opposizione classificando la doglianza con essa veicolata. Ossia, non è sempre semplice valutare se con l’opposizione agli atti non si stia, in effetti, proponendo un’opposizione all’esecuzione e viceversa. Alcuni elementi di commistione rendono, talvolta, di difficile demarcazione le due opposizioni dacché ne consegue il potere (dovere) del giudice di qualificare la stessa in maniera corretta al di là del nome ad essa attribuita dalla parte (si veda paragrafo “La riqualificazione dell’opposizione”). Il potere di riqualificazione dell’opposizione rileverà, inoltre, anche in punto di appellabilità della sentenza emessa. Termine per la proposizione Una differenza di rilievo tra le due opposizioni è rappresentata dal termine per la loro proposizione. Mentre l’opposizione all’esecuzione può essere promossa liberamente prima che sia “stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile” ( cfr. art.615 c.p.c.), l’opposizione agli atti esecutivi può essere proposta, invece, durante tutto l’arco della procedura esecutiva immobiliare (anche avverso il decreto di trasferimento) purtuttavia sempre “nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”(cfr. Art. 617 c.p.c). Forma dell’opposizione e procedura Prima che sia iniziata l’esecuzione, a norma dell’art. 615 e 617 c.p.c., le opposizioni anzidette si propongono con atto di citazione al giudice normalmente competente. Ciò viene significato dal 1 comma dell’art. 615 c.p.c. “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 ”, e dal 1 comma dell’art. 617 c.p.c.” Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187] . L’opposizione preventiva, sia essa ex art. 615 che 617, si propone con atto di citazione prima che l’esecuzione sia iniziata a differenza dell’opposizione successiva all’esecuzione che si introduce con ricorso. L’opposizione preventiva ai sensi dell’art. 615 (cd. a precetto) sconta il costo del contributo unificato pari al valore della domanda. L’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione, invece, che sia ex art. 615 e 617 si propone con ricorso al giudice nominato per l’esecuzione e si attesa come opposizione cautelare, gratuita (servente alla sospensione dell’esecuzione) ed endoesecutiva. Il Giudice, in ambo i casi, fisserà con decreto l’ udienza di comparazione delle parti, onerando l’opponente della notifica del ricorso e del decreto. Nulla vieta che, con il provvedimento di fissazione, il G.E. sospenda la procedura esecutiva immobiliare inaudita altera parte salvo poi confermare o revocare la sospensione all’udienza fissata. Al termine dell’udienza fissata, verrà emessa l’ordinanza di accoglimento o di rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’art. 616 c.p.c. nel caso di opposizione all’esecuzione o ai sensi dell’art. 618 c.p.c. nel caso di opposizione agli atti. In buona sostanza, il procedimento di risoluzione delle opposizioni (successive) cautelari, che avviene in seno alla procedura esecutiva, è uguale sia nel caso di opposizione ex art. 615 sia nel caso di opposizione ex art. 617. Non in ultimo, va ricordato che l’ordinanza del G.E. (sia essa di rigetto o di accoglimento) contiene sempre i termini per l’introduzione del giudizio di merito. Con l’introduzione del giudizio di merito la parte, che ne ha interesse, potrà chiedere che l’oggetto della sua opposizione venga vagliato in un giudizio a cognizione ordinaria, e non sommariamente in seno alla procedura esecutiva (cfr paragrafo . Giudizio di Merito e Reclamo Al Collegio). Struttura Bifasica Necessaria Per meglio comprendere la fisionomia delle opposizioni in commento è d’uopo una premessa. Nella procedura esecutiva le opposizioni cautelari precedono necessariamente i rispettivi giudizi di merito (cd. Struttura bifasica delle opposizioni). Pertanto, la parte che voglia dolersi di un qualsiasi vizio dovrà farlo innanzitutto nelle forme dell’art. 615 e nelle forme dell’art. 617 e solo successivamente all’ordinanza del G.E, che decide sulle predette opposizioni, potrà introdurre il giudizio di merito. Ne deriva che l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi che sia proposta ad esecuzione già iniziata è improcedibile se introdotta direttamente con la domanda di merito di un giudizio a cognizione piena, e ciò per non aver rispettato il percorso “obbligatorio” predetto. Assume pregio, sul tema, una recente pronuncia della Corte di legittimità per la quale “ La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.” (25170/2018 Cass.Civ.) L’eccezione alla regola di quanto appena detto è rappresentata dall’opposizione al precetto alla cui introduzione segue sia la fase cautelare e, davanti allo stesso giudice, la fase di merito senza che vi sia necessità di attendere l’ordinanza che decide la fase cautelare fissando il termine per introdurre quella di merito. ( per approfondimenti sulla struttura bifasica necessaria e sull’eccezione dell’opposizione a precetto proposta prima dell’inizio dell’esecuzione si legga anche:” Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpc”) Giudizio di Merito e Reclamo al Collegio La parte che ne ha interesse (l’opponente nel caso in cui il giudice rigetti l’opposizione, il creditore nel caso di accoglimento) potrà introdurre il giudizio di merito “osservati i termini a comparire” ridotti alla metà, con l’atto dovuto per la materia trattata (atto di citazione o ricorso per lavoro, previdenza etc..). Potrà farlo, in ossequio a quanto precedentemente osservato, solo dopo aver presentato l’opposizione al G.E. e solo dopo l’emissione della sua ordinanza. L’introduzione del giudizio di merito non conosce differenze tra le due opposizioni in punto di procedimento, l’unica differenza sostanziale possiamo invece rinvenirla sui rispettivi costi e sull’appellabilità della sentenza emessa. L’ordinanza del G.E., ad ogni modo oltre a contenere i termini per l’introduzione del giudizio di merito, è autonomamente impugnabile con reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. entro 15 giorni “dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore”(art.669 terdecies c.p.c.) senza che a ciò rilevi la diversità delle opposizioni in oggetto. (per saperne di più sul giudizio di merito e sul reclamo al collegio in caso di rigetto dell’opposizione si legga “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”) Costi della fase cautelare e di merito L’introduzione del giudizio di merito per l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e per l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) è soggetta al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, trattandosi di azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione. Il giudizio di merito nascente dall’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), invece, soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 (art. 13, comma 2 D.P.R. n. 115/2002). Attenzione: il contributo unificato sarà dovuto solo per l’iscrizione a ruolo del giudizio di merito e non per la presentazione delle opposizioni cautelari in commento le quali non richiedono, per la loro proposizione, il pagamento di alcun contributo. Sentenza: differente appellabilità Art. 616 c.p.c. “se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa [disp. att. 125, 186]”. Art. 618 c.p.c. “All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma”. La differenza tra le due opposizioni, alla lettura attenta della norma, consiste nella diversa appellabilità della sentenza emessa all’esito del giudizio di merito. La sentenza emessa all’esito del giudizio di merito nascente dall’ordinanza del G.E. che decide sull’opposizione ex art.615 sarà appellabile (ciò anche in conseguenza dell’abrogazione da parte della legge n.69/2009 dell’inciso, prima risultante all’art. 616: “La causa è decisa con sentenza non impugnabile), mentre la sentenza emessa all’esito del giudizio di merito nascente dall’ordinanza del G.E. che decide sull’opposizione ex art.617 non sarà ulteriormente impugnabile (art. 618 co.2). Quindi mentre la sentenza emessa ex art. 615 sarà ordinariamente appellabile, la sentenza ex art. 617 c.p.c. sarà unicamente ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. Il problema che nasce dalla prospettata differenza è: Cosa accade nel caso di riqualificazione dell’opposizione? La riqualificazione dell’opposizione Il giudice adito per il gravame può riqualificare l’opposizione proposta. In tal senso, appare chiara la S.C. nel ribadire che “L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell’apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza sicchè soltanto nel caso in cui il giudice dell’esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all’opposizione proposta la qualificazione dell’opposizione spetta, d’ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione medesima” (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404 ex plurimis: 13 agosto 2004, n. 15783; 20 dicembre 2002, n. 18137; Cass. sez. un. 13 aprile 2004, n. 3467; 17 febbraio 1992, n. 1914). Pertanto, il giudice ben potrebbe dichiarare inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza conclusiva del giudizio di merito ex art. 616, qualora ravvisasse nei motivi contenuti non un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 (la cui sentenza è appellabile) ma un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c (la cui sentenza è inappellabile).

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