Non si iscrive nel casellario il reato di guida in stato di ebbrezza estinto con il lavoro di pubbli
La Corte costituzionale, con sentenza n. 179/2020, ha dichiarato illegittimità delle disposizioni che disciplinano il casellario giudiziale, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il successivo provvedimento che dichiara l’estinzione del reato medesimo.
di Stefano Corbetta - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
Il caso Con ordinanze sostanzialmente coincidenti, la Corte di cassazione, sezione prima penale, e il Tribunale ordinario di Napoli sollevavano, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)» (da ora in poi: t.u. casellario giudiziale), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il successivo provvedimento che dichiara l’estinzione del reato. Entrambe le ordinanze si dolgono della mancata previsione della non menzione, nei certificati del casellario chiesti dall’interessato, dei provvedimenti concernenti la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicabile in caso di condanna per le contravvenzioni di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 cod. strada, e, più in particolare, della sentenza che dispone tale sanzione e del successivo provvedimento che dichiara estinto il reato in caso di “svolgimento positivo” del lavoro di pubblica utilità, provvedimenti entrambi previsti dal comma 9-bis dello stesso art. 186. La decisione della Corte Le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento ad entrambi i parametri evocati. In via preliminare, la Corte ha dato atto che, nelle more del presente giudizio, è entrato in vigore il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122, il cui art. 7 ha stabilito che le disposizioni dell’intero decreto legislativo acquistassero efficacia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per effetto delle modifiche apportate da tale decreto legislativo, il certificato generale, di cui al previgente art. 24 t.u. casellario giudiziale, e il certificato penale, di cui al previgente art. 25 t.u. casellario giudiziale, sono stati unificati in un solo «certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato», regolato dall’art. 24 t.u. casellario giudiziale nel testo modificato dal d.lgs. n. 122 del 2018; conseguentemente, l’art. 25 t.u. casellario giudiziale è stato abrogato. La Corte ha comunque ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale in esame conservino la loro rilevanza nei giudizi a quibus, perché le modifiche apportate all’art. 24 t.u. casellario giudiziale dal d.lgs. n. 122 del 2018 non hanno inciso sul punto oggetto delle censure dei rimettenti, ossia la mancata previsione della non menzione dei provvedimenti concernenti il lavoro di pubblica utilità disposto per le contravvenzioni di cui all’art. 186 cod. strada e la conseguente estinzione del reato, lasciando così inalterato – anche nella versione attualmente vigente – il vulnus lamentato dai rimettenti. Le censure dei rimettenti debbono pertanto essere riferite all’art. 24 t.u. casellario giudiziale – tanto nella versione precedente, quanto in quella successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2018 –, nonché al successivo art. 25, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera dello stesso d.lgs. n. 122 del 2018. Passando al merito, la Corte ha preso l’abbrivio dalla sentenza n. 231 del 2018, la quale dichiarò lesiva dell’art. 3 Cost. l’omessa previsione della non menzione dei provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti da privati, omissione che comportava “un trattamento deteriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l’imputato, rispetto a coloro che – aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità – beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti da privati”. La Corte ha ritenuto tali considerazioni estensibili al lavoro di pubblica utilità, disposto quale sanzione sostitutiva per la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strada, “che – proprio come la messa alla prova – comporta per il condannato un percorso che implica lo svolgimento di un’attività in favore della collettività, e dunque esprime una meritevolezza maggiore – in caso di svolgimento positivo dell’attività – rispetto a quella espressa da chi si limiti a concordare la propria pena con il pubblico ministero, ovvero non si opponga al decreto penale di condanna, beneficiando per ciò stesso della non menzione nei certificati del casellario richiesti dai privati”. La Corte ha osservato come la disparità di trattamento sia oltremodo irragionevole perché, in questi casi, l’interessato non ha nemmeno la possibilità di ottenere la non menzione per effetto della riabilitazione, che è per definizione esclusa nel momento in cui il reato sia estinto. Le questioni sono ritenute fondate anche con riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., per le medesime ragioni già evidenziate dalla sentenza n. 231 del 2018 in relazione alla messa alla prova. E difatti, una volta che il reato si sia estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che testimonia il percorso rieducativo compiuto dal condannato, la menzione nei certificati del casellario richiesti dall’interessato della vicenda processuale ormai definita “contrasterebbe con la ratiodella stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto”. La menzione della condanna per il reato ormai estinto finirebbe, infatti, per creare all’interessato “più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti” (ancora, sentenza n. 231 del 2018). Analogamente a quanto affermato per la messa alla prova, infatti, anche in questo caso l’esigenza di garantire che la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non sia concessa più di una volta e che in caso di recidiva nel biennio sia revocata la patente risulta soddisfatta dall’obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione e della loro menzione nel certificato “ad uso del giudice”. La Corte, pertanto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 c.d.s. che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada; 2) dell’art. 25 d.P.R. n. 313 del 2002, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Esito del ricorso: dichiarazione di illegittimità parziale Riferimenti normativi: Art. 24, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 Art. 25, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
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