Non rileva uno scostamento minimale del TAEG contrattuale da quello effettivamente applicato
Una difformità marginale tra il TAEG effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di finanziamento non è pregiudizievole per il cliente (e dunque non sanzionabile), poiché non influisce sulle scelte del soggetto finanziato e sulla sua capacità di valutare il proprio impegno (nella fattispecie, scostamento pari allo 0,17%). Così ha deciso l’ABF Palermo con la decisione del 21 novembre 2019 n. 25181.
Il Tasso annuale effettivo globale (di seguito TAEG) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. Il TAEG non è dunque un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l’effettivo costo totale del credito, prima di accedervi, e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali (Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Torino 30.5.2018). L’indicatore sintetico di costo ha valenza di “regola di comportamento” della banca, senza assumere rilievo come “regola di validità” del contratto (Trib. Bologna 29.9.2017 e 9.1.2018; Trib. Ancona 20.8.2018); la sua violazione comporta, secondo l'orientamento predominante, una obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità della banca per violazione degli obblighi di informazione, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la circostanziata dimostrazione che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento. La Corte di Giustizia UE, riguardo alle corrette modalità di indicazione del TAEG in un contratto di credito al consumo, ha stabilito che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, va interpretato nel senso che il tasso annuo effettivo globale deve essere espresso da un tasso unico e non mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo. Secondo la giurisprudenza di merito, eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG pattuito e quello effettivamente applicato non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza; Trib. Napoli 9.1.2018: scostamenti minimali TAEG pattuito ed effettivo non determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria; contra App. Torino 16.4.2018: la pur minima differenza tra il tasso indicato in contratto da quello effettivamente previsto e applicato è censurabile e sanzionabile, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva). Eventuali criticità inerenti all’indicatore sintetico di costo è altresì escluso possano essere causa di nullità se sono correttamente esplicitati nel contratto tutti i tassi, i costi dell’operazione e i criteri di indicizzazione (Trib. Monza 17.8.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Roma 8.5.2017, 22.9.2017, 3.1.2018 e 23.2.2018; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino 28.9.2017). La decisione dell'ABF Palermo n. 25181/2019 si pone nel solco dell'orientamento secondo cui una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non determina una violazione delle regole di trasparenza bancaria: nella fattispecie, lo scostamento tra TAEG effettivo del finanziamento (14,79%) e TAEG contrattuale (14,62%) è dello 0,17%, (la normativa di settore richiede che il TAEG sia calcolato in modo esatto, con indicazione fino alla seconda cifra decimale, senza margini di errore). Tuttavia, è evidenziato (ragionevolmente) che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, verosimilmente dovute a meri errori di approssimazione, « non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno ». In tali circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l’applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola TAEG, ossia l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (conformi ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017). In tal senso, deve essere richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C 42/15 del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová. Con essa la Corte UE ha ritenuto che, sebbene la normativa nazionale possa prevedere le sanzioni più opportune in caso di violazione delle norme riguardanti l’indicazione del TAEG, per ritenere tali sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, e quindi coerenti con la ratio della direttiva n. 48/2008, la loro applicazione deve intervenire solamente nel caso in cui in cui sia alterata « la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno », circostanza che non sussiste in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto.
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