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Mantenimento figli: sì all’iscrizione di ipoteca come garanzia se c’è pericolo di inadempimento


Dopo l’iscrizione di ipoteca su beni immobili, effettuata dal creditore a seguito di una sentenza di separazione che disponeva a suo carico l’obbligo di mantenimento dei figli minori, il proprietario dei beni si rivolge al Tribunale per ottenerne la cancellazione. La domanda viene accolta in primo grado, ma la Corte, investita della questione a seguito di appello, ribalta la decisione, affermando che, per ottenere e mantenere l’iscrizione di ipoteca, la norma (art. 156 quinto comma c.c.) non richiede l’accertamento di un pericolo di inadempimento da parte del debitore. La Corte di legittimità ordinanza 1076 pubblicata il 16 gennaio 2023 cassa la decisione di merito e rinvia la causa ad altra sezione, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice davanti al quale è proposta un’istanza di cancellazione di ipoteca, disposta ai sensi dell’art. 156, 5° comma, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell’obbligato e a disporre, in mancanza, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell’art. 2884 c.c.”. PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Difformi

Non si rinvengono precedenti in termini

Benché esista una norma di carattere generale (art. 2818 c.c.) secondo la quale ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore, il legislatore ha dettato disposizioni specifiche (uguali tra loro) per i procedimenti di separazione (art. 156, comma 5, c.c.) e divorzio (art. 8, comma 2, L. n. 898/1970). Ciò ha determinato la possibilità di due differenti interpretazioni, le quali, nel caso di specie, rispettivamente emergono dalla decisione della Corte d’appello e del Tribunale, quest’ultima confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione di cui si discute. Secondo la Corte d’Appello, la lettera dell’art. 156 c.c. è chiara, nel momento in cui prevede, per il comma 4, relativo alle garanzie reali e personali, il pericolo di inadempimento e per il comma 6 (sequestro e ordine di pagamento a terzi) l’effettivo inadempimento del debitore, mentre, per il comma 5, non parla né dell’uno, né dell’altro, in conformità con il principio generale dettato dall’art. 2818 c.c. Dà ciò discenderebbe, per l’ipoteca giudiziale, la non necessità dell’esistenza del pericolo. Diversa è l’impostazione del giudice di legittimità, secondo il quale l’interpretazione deve essere sistematica e deve tener conto di tutto il contenuto dell’art. 156, senza estrapolare e considerare norma isolata il comma cinque di esso. La Corte di Cassazione ha affermato (presupponendo che la norma specifica debba avere un contenuto ulteriore rispetto a quella generale, sulla quale prevale) che l’intero articolo 156 stabilisce il sistema di garanzie per l’adempimento delle obbligazioni di mantenimento e opera un’unica distinzione, tra forme di garanzia che richiedono il pericolo di inadempimento e forme che richiedano l’inadempimento effettivo. Le prime sono indicate dal comma 4 e si identificano nel pegno, nell’ipoteca (garanzie reali) e nella fideiussione (garanzia personale), mentre le seconde sono descritte dal comma 6 e si riferiscono al sequestro e all’ordine al terzo. In tale contesto, il riferimento all’ipoteca legale, operato dal quinto comma, non crea un tertium genus, ma va inserito nel sistema di graduazione voluto dal legislatore, sistema che logicamente non consente di escludere il presupposto dell’esistenza del pericolo di inadempimento da una delle forme di garanzia previste. Il Legislatore ha ritenuto necessario il pericolo per tutte le forme di garanzia, vi compresa quella indicata dal comma 5, che consiste in una previsione ulteriore (ipoteca giudiziale) rispetto al comma precedente, il quale, parlando di garanzie reali, già comprendeva in generale l’ipoteca e ha ritenuto invece necessario l’inadempimento verificatosi in concreto per le garanzie previste dal comma 6. Secondo la Cassazione, tale interpretazione sistematica attribuisce coerenza al sistema. A ulteriore sostegno della tesi prescelta, la Corte ha affermato che, se si riconoscesse al creditore la possibilità di iscrivere ipoteca in assenza del presupposto del pericolo, si finirebbe per regolare in maniera diversa le varie forme di tutela previste per il credito del coniuge o dell’ex coniuge. La previsione di cui al comma cinque dell’art. 156 non costituisce un’eccezione, ma fa parte di un modello coerente e progressivo. In ragione di ciò, la valutazione del creditore circa la sussistenza di rischio di inadempimento, deve poter formare oggetto di sindacato da parte del giudice, al pari di tutte le misure di natura cautelare. La tesi oggi affermata dalla Corte di Cassazione del tutto coerente con quanto sostenuto nel 2004, deve ritenersi innovativa, o quanto meno chiarificatrice, rispetto alla precedente decisione del 1991. La sentenza 12309 del 2004 aveva infatti affermato che la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell' art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell' art. 2884 c.c. Nel 1991, la Corte di legittimità (Cass. civ. sentenza n. 12428/1991), non esaminando la questione della cancellazione dell’ipoteca già iscritta, bensì, a seguito di richiesta autorizzativa formulata dal coniuge titolare dell’assegno, quella dell’iscrizione, aveva sostenuto che l’art. 8, comma 2, L. n. 898/1970, costituendo puntuale applicazione del principio generale di cui all’art. 2818 c.c., attribuiva direttamente al coniuge creditore la facoltà di iscrivere ipoteca. Con tale pronuncia la Corte non negava la necessità di valutare l’esistenza del pericolo, quanto rimetteva la valutazione al creditore. La decisione non sembra immune da elementi di contraddizione. Se il Tribunale può essere investito della questione della cancellazione e deve risolverla sulla base dell’effettiva esistenza del pericolo, perché dovrebbe essere inammissibile la richiesta di un giudizio che risolva la questione in via preliminare? Se la decisione in ordine all’esistenza del pericolo deve essere assunta attraverso un’interpretazione sistematica dell’art. 156 c.c., perché al momento dell’iscrizione si dovrebbe far riferimento unicamente all’art. 2818? Nella sentenza della Suprema Corte del 2023, di cui si discute, si chiarisce che la mancanza originaria o sopravvenuta del pericolo, inteso oggettivamente e non secondo la mera valutazione del creditore, determina l’estinzione della garanzia ipotecaria. Non sembra pertanto arbitrario sostenere che, perché il coniuge beneficiario possa iscrivere ipoteca sui beni dell’obbligato, sia ammissibile una preventiva verifica dell’esistenza del pericolo di inadempimento. La parte aveva formulato un secondo motivo di gravame, relativo alla congruità dell’iscrizione ipotecaria in relazione alla durata del mantenimento per i figli, motivo non esaminato perché assorbito dalla decisione sul primo punto. Riferimenti normativi:

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