MANIPOLAZIONE EURIBOR
Con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la terza sezione della Corte di Cassazione (Pres. Scarano, Rel. Gorgoni) si è pronunciata a favore della nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione.
In particolare, secondo la Cassazione, va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, quale quello di manipolazione dell’Euribor tra il settembre 2005 ed il maggio 2008 dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.
Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ha ribaltato la pronuncia di appello, la quale aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento.
Diversamente, la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Commissione deve ritenersi prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.
Il valore di prova privilegiata, inoltre, continua la Cassazione, prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.
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