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Le imprese ora possono evitare il fallimento


Più facile l’accesso al concordato preventivo o alla ristrutturazione del debito con il venir meno dell’ostacolo dei crediti privilegiati di Inps e Agenzia entrate. La novità arriva grazie alle modifiche apportate alla legge fallimentare.

Finalmente le imprese a rischio fallimento potranno effettivamente fare pace con il fisco e con gli enti previdenziali e vedere omologate le proposte di concordato preventivo o raggiunti gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La novità arriva come manna dal cielo grazie alle modifiche che verranno apportate alla legge fallimentare (rd 267/1942, LF) a cura dell'emendamento al dl 125/2020 (il primo decreto sulla fase 2 dell'emergenza Covid), ora alla camera per la definitiva conversione in legge (entro il prossimo 7 dicembre). Gli effetti dell'emendamento sono vasti e interessano una grandissima entità di imprese. L'art. 3 del decreto inserisce modifiche agli artt. 180, 182-bis e 182-ter LF, di fatto apportando nell'impianto normativo attuale una delle novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Cccii) con le migliorie e precisazioni inserite nell'art. 48 del Ccii dal dlgs del 26 ottobre 2020, n. 147, appena approvato dal governo. Tutte le imprese a rischio di insolvenza che dimostrano che dalla liquidazione del patrimonio in un alternativo scenario fallimentare non sono in grado di pagare integralmente i loro debiti previdenziali, contributivi ed erariali, possono ottenerne lo stralcio tramite la degradazione al rango di chirografo, con la conseguenza che anche ai creditori pubblici deve essere riconosciuta la sola percentuale pagata agli altri creditori di pari rango (chirografario). Secondo la giurisprudenza e l'art. 160, comma 2 LF questo era già permesso, solo che per ottenere lo stralcio occorreva anche ottenere il voto favorevole alla proposta da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e degli altri enti titolari dei crediti. Le modifiche agli artt. 180 e 182-bis, invece, rimettono la decisione e quindi il voto, al tribunale e anche il nuovo art. 182-ter precisa che la competenza della valutazione della convenienza è solo del tribunale. Nessuna parola è, quindi, necessaria da parte degli enti creditori, che rimangono a guardare. Il Tribunale può omologare la proposta di concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti tutte le volte che il debitore dimostra, tramite l'attestazione sottoscritta dal professionista indipendente, ex art. 161, comma 3, o 182-bis, che la proposta non è peggiorativa e anzi conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare del patrimonio. La relazione del professionista, così, rappresenta il vero fulcro per concedere la possibilità alle imprese in crisi di liberarsi dai debiti. Di fatto, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le imprese con debiti tributari e contributivi potranno ottenere l'esdebitazione da debiti erariali-previdenziali se le proposte formulate ai creditori daranno evidenza della convenienza di quanto offerto nel piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione rispetto al soddisfacimento ottenibile nella ipotesi alternativa della liquidazione fallimentare. Ovviamente tale pronostico non deve essere aleatorio, bensì deve trovare una ragionata e coerente rappresentazione delle motivazioni, secondo un giudizio non contestabile e il più oggettivo possibile, valutando le corrette ipotesi di liquidazione del patrimonio, che non sempre deve essere di tipo atomistico, ovvero prevedere la sola vendita per singolo bene, potendo in alcuni casi essere ipotizzabile anche la vendita in blocco e in esercizio dell'azienda, per esempio. Le prospettazioni dello scenario fallimentare devono essere accompagnate dalla relazione di attestazione del professionista che deve, ai sensi della legge fallimentare, ancorché nominato dal debitore, essere indipendente e non interessato al risanamento, ma soprattutto privo di conflitti di interesse, poiché la falsa attestazione o la omissione di informazioni rilevanti ai creditori e al tribunale comporta la responsabilità penale ai sensi dell'art. 236 bis LF. Il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato, ovvero la attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, affiancando a tali giudizi anche quello della convenienza della proposta per il fisco e gli enti di assistenza e previdenza sociale. Sia nel caso di concordato preventivo, in base alle modifiche apportate all'art. 180 LF, sia nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, in base alle modifiche apportate all'art. 182-bis LF, la relazione del professionista (ex art. 161, comma 3, o ex art. 182-bis) deve indicare chiaramente che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La relazione, quindi, deve essere redatta in modo da rispettare il precetto dell'art. 160, comma 2, LF il quale permette di degradare i crediti assistiti da garanzia o privilegio tutte le volte che il valore dei beni che formano la garanzia o assistono la prelazione risultino incapienti per soddisfare il credito. L'emendamento approvato in senato prevede, infatti, la modifica dell'art. 182-ter LF, in tema di transazione fiscale, che dunque precisa che lo stralcio dei debiti può avvenire anche a seguito di degradazione per incapienza.

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