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AVVOCATI
GIOVANNONI & BETTELLA
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L’ipoteca e il limite alla cessione del bene immobile
La presenza di un’ipoteca non limita il diritto di vendita dell’immobile, tuttavia di fatto lo ostacola. Nessuno infatti comprerebbe una casa con il rischio di vedersela espropriata se solo il venditore dovesse smettere di pagare il proprio debito. Tanto più è elevata l’ipoteca, tanto più alto il freno al trasferimento del bene. Ecco perché la legge pone un limite al valore entro cui si può iscrivere l’ipoteca. A tal fine analizzeremo separatamente le due ipotesi più ricorrenti, quella del debito con l’Agenzia Entrate Riscossione e quella con la banca.
- L’ipoteca dell’Agenzia Entrate Riscossione
Secondo la giurisprudenza, l’Agente per la riscossione esattoriale può iscrivere l’ipoteca per un importo non superiore al doppio del valore del credito per il quale si procede; di conseguenza, è illegittima l’iscrizione ipotecaria quando il valore del bene sottoposto al provvedimento è sproporzionato rispetto al credito vantato, ed in particolare superiore rispetto al doppio del credito.
Le spese di iscrizione sono a carico del contribuente. Lo ha chiarito di recente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio [1], ribadendo un principio già dalla stessa sancito in passato [2].
Dunque l’importo dell’ipoteca iscritta non deve avere un valore superiore al doppio del credito preteso: ciò al fine di rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità definiti dalla legge. La violazione di questi limiti determina l’eccessivo sacrificio per il contribuente, configurando altresì l’abuso di diritto.
Se il valore dell’ipoteca iscritta dall’esattore eccede il limite del doppio del credito non riscosso è illegittima e può essere impugnata affinché venga ridotta.
Ricordiamo comunque che se il debito è inferiore a 120mila euro l’ipoteca dell’esattore non può mai essere iscritta (limite che non vale invece per i privati).
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