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Crediti di lavoro: guida completa tra prescrizione e Fondo garanzia INPS




Analisi completa dei crediti da lavoro dipendente, della prescrizione dei crediti da lavoro e dell’intervento del Fondo di Garanzia INPS. Cosa sono, come maturano ed entro quando arriva la prescrizione dei crediti da lavoro (dipendente o parasubordinato)? Quando interviene il Fondo Garanzia INPS per i crediti retributivi? Quali sono i diritti del dipendente se l’azienda non paga lo stipendio? Partiamo dal presupposto che, a fronte della prestazione resa dal dipendente, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione entro la scadenza eventualmente prevista dal contratto collettivo applicato ed in generale al termine di ciascun periodo di paga, di norma a cadenza mensile. All’atto dell’erogazione del compenso è fatto obbligo all’azienda di consegnare al dipendente (o collaboratore) un prospetto paga o cedolino (in gergo “busta paga”) contenente:

Dati del lavoratore;

Periodo di riferimento della retribuzione;

Elementi costitutivi della retribuzione (ad esempio paga base, contingenza, scatti di anzianità ecc…);

Gli importi delle trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF, comprese addizionali regionali e comunali.

In virtù del tardivo od omesso pagamento della retribuzione, sorge in capo al beneficiario – lavoratore, un credito, detto appunto credito da lavoro. Quest’ultimo, come vedremo è:

Soggetto ad un termine entro il quale dev’essere esercitato, pena la prescrizione del credito da lavoro stesso;

Protetto, nei casi di insolvenza del datore di lavoro, dall’intervento del Fondo di garanzia INPS.

Fra i crediti da lavoro, oltre alla normale retribuzione mensile, rientrano anche eventuali differenze retributive, il TFR, le spettanze di fine rapporto (ferie, permessi e ROL residui), ratei di Tredicesima e/o Quattordicesima e in generale ogni altro tipo di elemento della retribuzione spettante al lavoratore. Occhio quindi alla prescrizione crediti e ai diritti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente il lavoratore può:

-Proporre azione giudiziaria (decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento);

-Ricorrere a conciliazione monocratica, diffida per crediti patrimoniali o provvedimento d’urgenza (articolo 700 Codice di procedura civile);

-Presentare le dimissioni per giusta causa con conseguente diritto all’indennità sostitutiva del preavviso ed all’indennità di disoccupazione NASPI (in presenza dei requisiti di carattere contributivo).

Analizziamo ora nel dettaglio come vengono trattati i crediti di lavoro, quando vanno in prescrizione quando interviene il Fondo di Garanzia INPS. Fondo di garanzia INPS: cos’è e come funziona Nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, a fronte dell’apertura di una procedura fallimentare quale:

Concordato preventivo;

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria;

Liquidazione;

Fallimento;

il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia INPS al fine di ottenere il pagamento della retribuzione (compreso il TFR). Ciò avviene ad esempio se l’attivo fallimentare non è sufficiente a saldare i debiti con i dipendenti, insinuatisi nello stato passivo. Se il datore di lavoro non rientra tra i soggetti destinatari della legge fallimentare, l’intervento del Fondo è subordinato al tentativo di esecuzione forzata ad opera del dipendente. Se quest’ultima si rivela infruttuosa ed altresì non esistono beni aggredibili con l’azione esecutiva, il lavoratore può ottenere l’intervento del Fondo di garanzia. Contribuzione del Fondo di Garanzia INPS Con l’obiettivo di finanziare le prestazioni garantite dal Fondo, il datore di lavoro versa un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (percentuale elevata allo 0,40% per i dirigenti). L’intervento dell’INPS prescinde comunque dalla regolarità o meno del datore di lavoro nei suoi rapporti con l’Istituto. Domanda di accesso al Fondo di Garanzia INPS L’istanza di accesso alle prestazioni INPS dev’essere inviata esclusivamente online:

In autonomia, collegandosi al portale inps.it percorso “Prestazioni e Servizi / Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”;

Chiamando il Contact center dell’Istituto Numero Verde INPS;

Avvalendosi dei servizi offerti dagli enti di patronato.

Fondo di garanzia INPS Trattamento di fine rapporto (TFR) L’intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del TFR è condizionato da:

Cessazione del rapporto di lavoro;

Omessa liquidazione delle somme da parte del datore;

Apertura di una procedura concorsuale ovvero tentativo di esecuzione forzata;

Assenza di garanzie patrimoniali dell’azienda tali da soddisfare il credito.

Il diritto a chiedere il pagamento del TFR si prescrive in 5 anni, decorrenti dall’interruzione del rapporto. Tale periodo può essere interrotto con l’insinuazione nello stato passivo, salvo poi riprendere alla chiusura del fallimento. Il pagamento del TFR (compresi interessi legali e rivalutazione) avviene entro 60 giorni dall’istanza, a mezzo accredito diretto dell’INPS sul conto corrente del beneficiario. Spettanze di fine rapporto liquidabili dal Fondo di garanzia Le somme, oltre al TFR, liquidabili dal Fondo di garanzia sono quelle maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, collocate nei 12 mesi che precedono:

La data di apertura della procedura concorsuale, se il rapporto di lavoro è cessato in un momento anteriore;

Il provvedimento di messa in liquidazione, la cessazione dell’esercizio provvisorio o la revoca dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, se il dipendente ha proseguito l’attività lavorativa dopo l’apertura della procedura concorsuale;

Il licenziamento o le dimissioni, in caso di rapporto di lavoro interrottosi durante la continuazione dell’attività d’impresa;

Il deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, se l’intervento del Fondo è subordinato all’esecuzione individuale.

Nel concetto di “altri crediti” diversi dal TFR rientrano:

La retribuzione in senso stretto;

I ratei di tredicesima, quattordicesima ed eventuali altre mensilità aggiuntive contrattualmente previste;

Somme dovute a titolo di prestazioni di malattia / maternità.

Sono al contrario esclusi:

Indennità mancato preavviso;

Indennità sostitutiva per ferie non godute;

malattia conto INPS anticipate in busta paga dal datore di lavoro.

Per il pagamento delle somme in parola valgono le stesse condizioni della liquidazione TFR (quali cessazione rapporto di lavoro, omessa corresponsione da parte dell’azienda ecc…). Gli importi vengono liquidati nel rispetto di un massimale, pari a 3 volte la misura massima del trattamento CIGS mensile, calcolato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali. Il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive trascorso un anno, a partire dalla data in cui è possibile presentare richiesta all’INPS. Prescrizione crediti lavoro Ma cos’è e quando avviene la prescrizione dei crediti da lavoro? Nei confronti dei crediti da lavoro possono presentarsi due tipi di prescrizioni:

Prescrizione estintiva (articoli 2946 e 2948 Codice civile);

Prescrizione presuntiva (articoli 2955 e 2956 c.c.).

Nel primo caso si ha l’estinzione di un diritto già acquisito se non lo si esercita entro un determinato periodo di tempo. Al contrario nella prescrizione presuntiva l’inerzia del lavoratore fa sorgere la presunzione della soddisfazione del credito, consistente ad esempio nel pagamento della retribuzione. Di conseguenza, è a carico del datore di lavoro fornire la prova dell’avvenuta estinzione del debito. Una volta superato il termine di prescrizione, il debito si presume estinto. Rientrano tra le ipotesi di prescrizione estintiva, valida per un periodo di 5 anni:

Le somme corrisposte con periodicità annuale o inferiore (è il caso della retribuzione) compresi gli interessi;

TFR ed eventuali somme spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (si pensi all’indennità sostitutiva del preavviso).

Rappresentano ipotesi di prescrizione presuntiva:

Mensilità aggiuntive ed altri importi corrisposti per periodi superiori al mese, prescrizione triennale;

Paga mensile, settimanale o comunque riconosciuta per periodi non superiori al mese, prescrizione annuale.

Decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro Il momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere coincide con:

Scadenza della retribuzione periodica o compimento della prestazione, nel caso della prescrizione presuntiva;

Il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, per la prescrizione estintiva.

Crediti da lavoro con periodicità annuale o inferiore Per i crediti soggetti a prescrizione quinquennale (è il caso delle somme corrisposte con periodicità annuale o inferiore), stando all’orientamento giurisprudenziale maggioritario il termine prescrizionale decorre:

Dalla data di cessazione, se il lavoratore si trova, in costanza di rapporto, in una condizione di sudditanza psicologica, rappresentata dal timore di essere licenziato;

Nel corso del rapporto di lavoro, se il contratto è dotato di una certa stabilità e forza di resistenza contro ogni illegittima azione del datore di lavoro.

Di conseguenza si può ipotizzare che per i soggetti (cosiddetti “vecchi assunti”) cui si applica la tutela contro i licenziamenti illegittimi, come da ultimo riformata dalla Legge “Fornero” (L. n. 92/2012), la prescrizione dei crediti da lavoro decorre:

In costanza di rapporto se l’illegittimità del recesso datoriale è sanzionata con la reintegrazione nel posto di lavoro;

Dalla cessazione del contratto, se il dipendente può contare soltanto su un risarcimento economico.

Al contrario, per i coloro cui si applica il regime delle tutele crescenti (Decreto legislativo numero 23/2015 nell’ambito della più ampia riforma del “Jobs Act”), la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Sospensione ed interruzione della prescrizione ei crediti da lavoro Il termine di prescrizione si sospende nei casi di:

Rapporti tra le parti (è il caso di coniugi e conviventi) ed in generale nei casi tassativamente previsti dalla legge;

Particolari condizioni del soggetto titolare del diritto, tali da giustificarne l’inerzia.

E’ prevista invece l’interruzione:

Nel momento in cui il titolare esercita il proprio diritto;

In alternativa, quando il diritto è riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere;

Ad opera di qualsiasi atto che introduca un giudizio ovvero una controversia stragiudiziale.

In virtù dell’interruzione decorre un nuovo periodo di prescrizione.

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