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Bigenitorialità: il genitore collocatario può trasferirsi insieme al figlio minore

Il genitore collocatario, potrebbe manifestare la necessità di trasferirsi per motivi di lavoro od altro. Il diritto al trasferimento dalla propria residenza e sede lavorativa, costituiscono oggetto di libera scelta dell’individuo, espressione di diritti fondamentali enunciati della Costituzione (art, 16). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4796. Partendo da questo principio, il Giudice deve valutare se sia più funzionale all’interesse della prole, il collocamento presso l’uno o presso l’altro, nonostante ciò possa incidere in modo negativo sulla quotidianità con il genitore non collocatario (Cass. civ. 14 settembre 2016, n. 18087). Il giudizio del Giudice deve tener conto soprattutto del principio della bigenitorialità inteso quale comune presenza dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salda relazione affettiva con entrambi. I genitori di contro, hanno il dovere di cooperare alla sua assistenza, educazione ed istruzione. La decisione di trasferirsi, del genitore collocatario, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito, deve quindi sempre tener conto del diritto del minore al mantenimento di rapporti di continuità con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.) e deve collimare con il pieno rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU). Il Giudice del merito, chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore, deve operare una valutazione tenendo presente che, la residenza abituale, centro di interessi e relazioni affettive, è quella del genitore che chiede il trasferimento ma di contro, non può trascurare che da tale cambiamento, derivano conseguenze peggiorative riguardo la frequentazione del figlio, da parte del genitore non collocatario. Da qui, potrebbero sorgere una serie di contrasti. Il genitore collocatario, potrebbe infatti avere addirittura la necessità di ritornare al suo luogo di origine, per poter cosi godere anche del sostegno e dell’aiuto della propria famiglia. L’altro genitore potrà naturalmente opporsi, motivando le ragioni del dissenso. Il Giudice, non ha il potere di imporre la rinuncia al trasferimento, che come detto corrisponde ad un diritto costituzionalmente garantito ma prendendo atto della scelta, nella sua decisione discrezionale deve solo valutare quale sia la soluzione più idonea per il minore. Inoltre, la decisione al trasferimento, non può essere d’ostacolo al riconoscimento della posizione di genitore collocatario, nonché affidatario Nella sentenza in esame, Il motivo addotto alla base del ricorso del genitore non collocatario, rileva la violazione dell’art. 337 ter c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il padre sottolinea, che i disagi che avrebbe dovuto sopportare il minore, a causa del trasferimento, sbilancerebbero il loro rapporto, violando in tal modo, il principio alla bigenitorialità. In via preliminare, il ricorso va ammesso perché ai fini dell’art 111, settimo comma della Costituzione, sono impugnabili in Cassazione i provvedimenti giudiziali relativi ai tempi e modi della frequentazione, figli/genitori. Questo Collegio però, nel caso di specie, riconosce l’inammissibilità del ricorso per difetto di decisorietà, non essendovi neanche errore di diritto che comporterebbe violazione del principio della bigenitorialità, tutelato nell’art. 337 ter c.c. e art. 8 CEDU. Si rileva infatti, che non si è considerata la pregressa convivenza con i nonni, né il fatto che, al fine di agevolare il genitore non collocatario, si modificavano, nel rispetto del principio della bigenitorialità, anche le modalità di frequentazione. I giudici, hanno infatti ampliato il diritto di visita del genitore non collocatario, aumentando la permanenza presso lo stesso durante il periodo estivo, consentendo anche modalità più agili per il recupero dei fine settimana persi. I giudici del reclamo, quindi, tenuto conto della tenera età del minore (che agevola la capacità di adattamento) hanno ritenuto opportuno dar rilevanza ai sacrifici della madre e quindi, al suo diritto al trasferimento, non ledendo quest’ultimo, né il diritto alla bigenitorialità, né il rispetto della vita familiare. La Corte di merito, ha accolto la domanda della signora all’autorizzazione al trasferimento al suo paese di origine, tenendo conto anche che il minore, nei primi tre anni di vita aveva già vissuto nel paese marchigiano presso i nonni materni, in seguito ad un allontanamento della coppia, per crisi. In tale occasione, il padre non aveva manifestato alcuna difficoltà nell’affrontare tale trasferimento, mantenendo con il figlio un rapporto affettivo continuativo, riuscendo a conciliare bene anche con le proprie necessità lavorative. Dal contesto esaminato si evince che quanto chiesto dal ricorrente in sede di legittimità, alla Corte, era oggetto di mera competenza del nominato consulente tecnico e non essendo proponibile alla Corte un sindacato sui fatti, la richiesta è infondata e il ricorso respinto. Riferimenti normativi: Art. 337 ter c.c. Art. 360, co. 1, n. 3, c.c.

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