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Come trovare un testamento

Se si è certi che un testamento esista si può chiedere al Consiglio Notarile Distrettuale di avere notizie su eventuali eredità lasciate in giacenza.

Quando muore un parente o un conoscente è possibile che non si abbia alcuna notizia circa eventuali testamenti e volontà di questi. Tale condizione è, in realtà, molto comune, soprattutto quando le famiglie si separano per motivi di lavoro e non hanno contatti per molto tempo. Per questa ragione è lecito chiedersi come trovare un testamento, specialmente quando si ha la certezza della sua esistenza. Quest’ultima affermazione può sembrare incomprensibile, ma la realtà dei fatti insegna che la redazione di un documento che contenga le ultime volontà di una persona è attività molto comune ed è quindi normale avere la convinzione che tale documento esista. Il problema è sapere dove si trova. La ricerca di un eventuale testamento è operazione che può compiersi solo dopo la morte del suo autore. Tale documento infatti è un atto personale e sempre revocabile nonché destinato a produrre effetti solo con la morte della persona cui è attribuibile. Ciò vuol dire che colui che decide di redigere un testamento (il testatore) non è tenuto a mettere a conoscenza altri dell’esistenza di tale documento, anche se si tratti di familiari stretti. Il testatore, del resto, potrebbe anche decidere di avvalersi di un professionista e potrebbe chiedere a questi di conservare il documento fino alla sua morte. In questo caso la legge impone un dovere di segretezza al soggetto incaricato della redazione e conservazione (notaio, avvocato o altri) che ne sia ancora depositario. Pertanto si potrà legittimamente effettuare una ricerca in tal senso esclusivamente dopo la morte dell’autore del testamento stesso.

Il testamento

Il testamento è il documento con il quale una persone stabilisce chi saranno i suoi eredi e quali beni otterranno dopo la sua morte. Redigere un testamento non è obbligatorio ma è molto conveniente per evitare che le famiglie litighino su come dividere i beni del defunto e, cosa molto più importate, per permettere al testatore di creare una continuità nella proprietà dei suoi beni.


I vantaggi del testamento sono palesi e per questo è uno strumento molto utilizzato. Ma ne esistono svariate forme e ognuna ha pregi e difetti.

Distinguere i tipi di testamento è fondamentale per capire quale scegliere. La legge riconosce e disciplina treforme di testamento. Esse sono, rispettivamente:

  • il testamento olografo, cioè quello scritto di pugno dal testatore, che deve contenere la firma dello stesso e la data della redazione, salvo doversi poi provare che la calligrafia è riferibile al defunto e che si tratta dell’ultimo documento scritto, così da poter essere considerato valido e non revocato da altro documento, nonché valido perché scritto in un momento in cui il soggetto era nelle sue piene facoltà mentali;

  • il testamento pubblico, che è redatto necessariamente da un notaio alla presenza di due testimoni e su indicazioni precise del testatore stesso. In questo caso è bene valutare anche il costo di questo tipo di atto, che è assimilabile ad un rogito. Il testamento pubblico ha il vantaggio di non consentire a nessuno di essere contestato nel suo contenuto e di mettere in dubbio le capacità cognitive del testatore in quel momento, perché il notaio agirà da pubblico ufficiale e si accerterà che non esistano cause di nullità o incomprensioni;

  • il testamento segreto, redatto dal testatore o da un terzo (anche nelle forme del testamento pubblico) e consegnato a un notaio perché questo lo conservi fino all’apertura della successione, cioè fino al momento della morte del suo autore.

Salvo il caso del testamento segreto, la persona della cui eredità si tratta potrà conservare il documento nei modi che ritiene più opportuni, con il rischio che questo si perda, venga distrutto, o che nessun erede sia in grado di ritrovarlo (perché magari conservato in un luogo sicuro).

L’oggetto di questo articolo concerne necessariamente il caso in cui il testatore chieda ad un notaio di conservare le sue ultime volontà, cioè del caso in cui decida di disporre un testamento pubblico o segreto (si consideri che anche laddove il disponente decida di scrivere un testamento olografo, ben potrà decidere di farlo conservare ad un notaio e perciò il documento sarà considerato come del terzo tipo, ovvero “segreto”).

Ciò premesso, il codice civile [1] dispone che il notaio che sia in possesso del testamento comunichi, appena venuto a conoscenza della morte del testatore, agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza:

  • l’esistenza del testamento pubblico depositato presso di lui;

  • l’esistenza del testamento olografo o segreto che gli è stato chiesto di conservare.

In questi casi il notaio dovrà procedere alla cosiddetta pubblicazione del testamento. Si tratta di una formalità che il pubblico ufficiale (il notaio) deve compiere dinanzi alle persone che hanno diritto ad assistere (i parenti e altre persone che lui sappia essere stati nominati eredi). In questo frangente il notaio redige un apposito verbale e legge (rende pubblico) il contenuto del testamento. Da questo istante la segretezza viene meno e potrà avere efficacia la volontà del defunto circa la nomina degli eredi e le spettanze economiche degli stessi. Infatti, se il documento non venisse reso pubblico non potrebbero compiersi le volontà del defunto. In qualche maniera colui che redige il testamento avrà ancora l’ultima parola dopo la morte, perché le sue volontà dovranno essere rispettate e di ciò il notaio si fa garante.

La ricerca di un testamento

Ma che succede se vieni a conoscenza della morte di un tuo parente e non hai alcuna notizia di un qualche testamento? Se sei un potenziale erede ed hai il sospetto che un testamento esista anche se non hai masi sentito nulla a riguardo, è consigliabile contattare il Consiglio Notarile Distrettuale del territorio (che solitamente coincidente con la Provincia) cui appartiene l’ultimo domicilio del defunto; lì dovrai chiedere, presentando un certificato di morte, di effettuare una ricerca del testamento a nome del tuo caro.

Il Consiglio Notarile, infatti, interpellando i notai del relativo distretto o gli altri Consigli Notarili sparsi sul territorio della Repubblica, sarà in grado di fornirti il nome del notaio depositario dell’eventuale testamento o, se del caso, l’assenza di un testamento depositato presso qualsivoglia notaio della Repubblica.

Se la ricerca dovesse dare esito negativo potrebbe darsi che la causa di ciò sta nel fatto che siano passati molti anni dal decesso del testatore e che un eventuale notaio depositario di un testamento sia a propria volta deceduto o andato in pensione. In tale ipotesi è possibile contattare l’Archivio Notarile Distrettuale cui appartiene l’ultimo domicilio del defunto e, sempre muniti di un certificato di morte, chiedere dell’eventuale esistenza di un testamento riferibile alla suddetta persona. L’Archivio Notarile, infatti è, per legge, depositario di tutti gli atti stipulati dai notai nel frattempo deceduti o ritiratisi in pensione ed è tenuto a esibire i documenti che si chiede di visionare o di cui si chiede la copia.

Un altro sistema di ricerca, soprattutto quando si crede che il testamento sia stato depositato in un altro Stato, è rappresentato dalla consultazione del Registro Generale dei Testamenti, che ti permette di sapere se il testatore abbia scelto un notaio in uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Basilea (che ad oggi sono: Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia, Ucraina). La consultazione di questo Registro è possibile presso gli Archivi Notarili Distrettuali, esibendo il certificato di morte della persona di cui si ricerca il testamento.

In conclusione è bene dedicarsi al caso in cui un testamento non risulti esistere. Ebbene, fintanto che non risulti alcuna disposizione testamentaria, si deve presumere che queste non esistano e perciò la successione si apre per legge. Ciò vuol dire che saranno eredi i soggetti elencati dal codice civile [2] tra gli eredi legittimi e specificamente sarà chiamato ad accettare l’eredità:

  • coniuge;

  • discendenti;

  • ascendenti e collaterali;

  • altri parenti;

  • lo Stato (solo in mancanza di tutti gli altri).

Ognuno di questi eredi avrà diritto ad avere tutte le informazioni in merito all’asse ereditario e a ricevere la sua quota di beni.


IN PRATICA

Il Notaio depositario di un testamento di persona nel frattempo deceduta potrebbe non essere a conoscenza del domicilio o della residenza degli eventuali eredi o legatari. Per venire pertanto a conoscenza dell’esistenza di un testamento si può contattare il Consiglio Notarile Distrettuale dell’ultimo domicilio del defunto (luogo in cui è più probabile che quest’ultimo abbia fatto testamento) oppure, laddove siano trascorsi molti anni dalla morte del testatore, l’Archivio Notarile Distrettuale affinché compiano le relative ricerche.


note

[1] Art. 623 cod. civ.

[2] Artt. 565 e 584 cod. civ.

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