Processo penale, la differenza tra prova rappresentativa e prova indiziaria
L’articolo 27 della Costituzione italiana recita:
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
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In questa sede deve essere messo in evidenza il comma 1.
La sua corretta interpretazione sarebbe che sino a quando una sentenza potrà essere impugnata, la persona soggetta a un procedimento penale si presumerà innocente.
Il comma 1 dell’articolo 27 della Costituzione sancisce la cosiddetta “presunzione di innocenza”, della quale si sente parlare molto spesso anche a livello mediatico.
La colpevolezza dell’imputato deve essere dimostrata dalla pubblica accusa, vale a dire dal magistrato del pubblico ministero, che avrà il compito di provare la colpevolezza dell’imputato il quale, come scritto sopra, si presume innocente.
L’imputato,da parte sua, può decidere di provare la sua innocenza.
Per porre in essere queste procedure, la legge mette a disposizione delle parti i cosiddetti mezzi di prova, vale a dire gli strumenti idonei a dimostrare un fatto o una circostanza.
Il pubblico ministero si avvarrà delle prove per dimostrare la colpevolezza dell’imputato, il quale, le utilizzerà per convincere il giudice della sua estraneità ai fatti.
Il diritto alla prova garantisce la parità tra le parti in causa nel processo penale, che si possono avvalere delle stesse “armi”.
Il diritto alla prova è di entrambi alle parti, mentre l’onere della prova incombe esclusivamente sul pubblico ministero, che dovrà provare la colpevolezza dell’imputato.
Se non ci dovesse riuscire, l’imputato verrebbe assolto.
La definizione di prova nel processo penale
La prova nel processo penale può essere definita come un ragionamento che da un fatto noto ricava l’esistenza di un fatto avvenuto nel passato e sulle quali modalità di svolgimento il giudice deve formare il suo convincimento.
Il termine “prova” può essere utilizzato in relazione alle fonti di prova (art. 65 c.p.p.), ai mezzi di prova (art. 194 e seguenti c.p.p.), agli elementi di prova o al risultato probatorio.
Sono fonti di prova le persone informate sui fatti, che possono riportare informazioni utili alla ricostruzione del fatto, o le cose (ad esempio documenti, foto) dai quali si può trarre un elemento di prova.
L’elemento di prova è l’informazione, l’elemento che si ricava dalla fonte di prova e che dovrà essere sottoposto alla valutazione del giudice al fine di ricavarne il risultato probatorio.
I mezzi di prova sono gli strumenti con i quali nel processo penale si acquisiscono gli elementi di prova (ad esempio testimonianza, perizia).
Nel nostro sistema processuale, i mezzi di prova non costituiscono un numero chiuso e possono essere assunti anche mezzi di prova diversi da quelli tipici (art. 189 c.p.p.).
La prova rappresentativa e la prova indiziaria
La prova si distingue in prova rappresentativa e prova indiziaria.
La prova rappresentativa è quel ragionamento che si ricava per diretta rappresentazione da un fatto noto che deve essere accertato.
Rappresentare un fatto significa farlo conoscere alle altre persone, dopo che lo stesso sia accaduto. Può essere rappresentato da immagini, parole, gesti o suoni.
La testimonianza di chi riporti di avere visto con i suoi occhi l’imputato porre in essere la condotta oggetto di contestazione costituisce una prova rappresentativa.
La prova indiziaria, o indizio, è relativo a quel ragionamento che da un fatto provato (la circostanza indiziante) ricava l’esistenza di un altro fatto da provare, attraverso una deduzione basata su una massima di esperienza o su di una legge scientifica.
Ad esempio il testimone che, in un procedimento rivolto all’accertamento del colpevole di un omicidio perpetrato nell’abitazione della vittima, dichiari che di avere visto, all’incirca all’ora del decesso, l’imputato uscire di corsa dall’abitazione con fare sospetto e guardingo.
Questa prova indiziaria può suggerire al giudice che l’imputato si trovava sul luogo del delitto, ma non che sia stato lui a commetterlo.
La prova rappresentativa e la prova indiziaria o indizio, non si differenziano per l’oggetto da provare, ma per la struttura del ragionamento che si deduce.
Nella prova rappresentativa il fatto è provato con la sua rappresentazione da parte della fonte di prova (testimone, fotografia, videoriprese).
Nella prova indiziaria o indizio, il fatto è indotto da un altro fatto con un ragionamento che utilizza massime di esperienza o leggi scientifiche.
La massima di esperienza è una regola di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi.
Riallacciandosi all’esempio scritto sopra, il giudice ritenuto provato che l’imputato si trovava sulla scena del delitto in un orario compatibile con l’azione di omicidio, valuterà come l’uscire in fretta e con fare sospetto dall’abitazione è un comportamento che, in casi simili, viene tenuto di solito dal colpevole che ricerca l’impunità.
Simili ragionamenti non consentono di accertare l’esistenza di un fatto con sicurezza, ma si entra nel campo delle possibilità.
La legge scientifica, è una legge soggetta a verifica attraverso un metodo sperimentale, vale a dire attraverso uno specialista della materia (perito) che la potrà fare conoscere al giudice.
Le leggi scientifiche esprimono una relazione sicura, o statisticamente elevata, tra due fatti della natura, collegando un evento alla sua causa.
Nonostante la legge scientifica dia maggiore sicurezza rispetto alla massima di esperienza, restano lo stesso dei margini di opinabilità, perché si tratta sempre di scegliere quale sia la legge da applicare al caso concreto e individuare i fatti ai quali applicarla.
Ci si trova sempre davanti a un’attività di valutazione.
Da questo si può comprendere comprende perché, ai sensi dell’articolo 192 comma 2 del codice di procedura penale, l’esistenza di un fatto non può essere dedotta da indizi, a meno che non siano gravi, precisi e concordanti.
Si tratta di un modo legale di valutazione probatoria, dal quale si ricava che un unico indizio non può mai essere posto alla base della decisione del giudice.
L’articolo 192 comma 2 del codice di procedura penale, impone anche che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Un indizio è grave quando resiste alle obiezioni ed è dotato di elevata persuasività.
E’ preciso, quando la circostanza indiziante è provata ampiamente e non è suscettibile di diverse interpretazioni (ad esempio, è preciso l’indizio sulla coincidenza tra profili genetici che risulta dall’esame del DNA).
Sono concordanti gli indizi che convergono verso la stessa conclusione.