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Pace fiscale, rateizzabili i debiti di chi non ha pagato




Dilazione ammessa per gli irregolari del saldo e stralcio e della rottamazione. L'istanza blocca l'adozione di nuove misure cautelari e l'avvio di azioni esecutive I soggetti decaduti dalla rottamazione ter o dal saldo e stralcio alla fine del 2019 possono presentare istanza di dilazione del debito residuo. L'articolo 154 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) offre una copertura importante a favore di debitori che, diversamente, sarebbero esposti senza rete alle azioni di recupero dell'agente della riscossione. Al riguardo, si ricorda che la regola generale della rottamazione ter è quella secondo cui se si decade dalla definizione agevolata non solo si ripristina l'intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi, ma per di più non è ammessa la rateazione delle somme ancora da versare. Il decreto rilancio prevede invece, in via eccezionale e alla luce della situazione di emergenza in corso, un paracadute che consente ai soggetti che si trovano in questa situazione di chiedere ex novo la dilazione del debito residuo. Modalità e tempi per tale richiesta sono quelli dettati, a regime, nell'articolo 19 del Dpr 602/73. Pertanto:

a)in caso di debiti complessivi non superiori a 60mila euro, il debitore è libero di chiedere il piano di rientro che preferisce, entro il massimo di 72 rate mensili. Per debiti maggiori, occorre invece guardare al valore dell 'Isee o ai dati di bilancio;

b) la domanda può essere presentata in qualsiasi momento, anche in costanza di procedura esecutiva. La mera presentazione dell'istanza anticipa alcuni effetti positivi, rappresentati dal divieto di adottare nuove misure cautelari e di avviare nuove azioni esecutive. Le procedure in corso si estinguono invece con il pagamento della prima rata, a meno che si sia tenuto l'incanto con esito positivo oppure il terzo abbia già reso la propria dichiarazione di essere debitore verso il soggetto moroso nei confronti dell 'Ader. Si ricorda inoltre che i debiti oggetto di segnalazione da parte di pubbliche amministrazioni, ex articolo 48 bis del Dpr 602/73, non possono essere dilazionati. Trattandosi di una nuova dilazione, inoltre, è anche possibile prorogare per una sola volta la durata del piano di rientro1 qualora siano peggiorate le condizioni economiche del debitore. Vi è convenienza a presentare domanda di rateazione entro la fine del prossimo mese di agosto, beneficiando così di una ulteriore previsione speciale del decreto rilancio. È infatti disposto che per tutte le dilazioni in essere alla data dell' 8 marzo scorso e per quelle richieste entro la fine di agosto,

la soglia di tolleranza per non decadere dalla rateazione è raddoppiata, da 5 rate non pagate a 1 O rate non pagate. I debitori che hanno chiesto la rottamazione ter e il saldo e stralcio sono infine destinatari di un ulteriore beneficio. Se non si è decaduti dalla definizione al 1 ° gennaio di quest'anno, è possibile avvalersi della facoltà di pagare tutte le rate scadute o in scadenza nel corso del 2020 entro il 1 O dicembre prossimo. Si ricorda in proposito che, a regime, basta pagare una sola rata con oltre cinque giorni di ritardo per decadere irrimediabilmente dalla sanatoria. Il provvedimento del governo permette invece una ampia tolleranza, a condizione che l'importo dovuto, senza alcuna maggiorazione, sia versato a dicembre. L'unica limitazione è che non si potrà fruire della tolleranza di 5 giorni di ritardo. Da ultimo. si ricorda che la sospensione dei pagamenti ali' Ader posticipata con l'articolo 154 del decreto Rilancio riguarda anche le rate delle dilazioni scadenti da marzo ad agosto. L'importo sospeso dovrà essere pagato, in un'unica soluzione, entro settembre.


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