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L'opposizione di terzo nel processo esecutivo


L'opposizione di terzo è lo strumento che il nostro ordinamento riconosce ai soggetti illegittimamente coinvolti in un'espropriazione


Il nostro ordinamento giuridico prevede che, durante lo svolgimento di un'esecuzione forzata, anche i soggetti terzi rispetto alla procedura esecutiva possano proporre opposizione nel caso in cui siano stati (o ritengano di essere stati) illegittimamente coinvolti nella stessa.

Ciò per evitare il rischio che, laddove in simili ipotesi la procedura giunga a compimento, il terzo subisca un ingiusto sacrificio dei suoi diritti.

Tale rischio è di più probabile verificazione nelle procedure di espropriazione mobiliare, nelle quali è più frequente che il pignoramento mobiliare colpisca beni appartenenti non al debitore, ma al terzo.

Se su tali beni il terzo pretende di avere dei diritti, la sua pretesa diverrà quindi oggetto di accertamento nel relativo procedimento di opposizione.

  1. Opposizione di terzo: legittimazione attiva e passiva

  2. Procedimento di opposizione di terzo

  3. Opposizione di terzo e accordo tra le parti

  4. Opposizione di terzo tardiva

  5. La prova testimoniale nell'opposizione di terzo

  6. Alternative all'opposizione di terzo

Opposizione di terzo: legittimazione attiva e passiva


Il legittimato attivo alla proposizione dell'opposizione è il terzo che ritenga di essere stato leso dall'esecuzione.

Egli, nel giudizio cognitivo, può essere chiamato a confrontarsi non solo con il creditore procedente, ma anche con il debitore, che potrebbe contestare il diritto vantato dal terzo, e con eventuali ulteriori creditori.

Questi, quindi, sono i legittimati passivi al giudizio di opposizione del terzo.

Procedimento di opposizione di terzo



Nell'ipotesi in cui il terzo pretenda, quindi, di essere titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni pignorati, egli può proporre opposizione presentando un apposito ricorso al giudice dell'esecuzione.

Ciò purché vi provveda prima che di quelle cose sia disposta la vendita o l'assegnazione in pagamento.

A questo punto, il giudice dell'esecuzione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 619 del codice di rito, fissa con decreto, redatto in calce all'atto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sè e il termine perentorio entro cui il terzo-opponente deve notificare il ricorso e il decreto al debitore e al creditore pignorante.

L'iter procedimentale, quindi, è simile a quello previsto in caso di opposizione all'esecuzione proposta quando il procedimento è già iniziato.

Anche in questo caso, infatti, se è competente a conoscere il giudizio di cognizione lo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice dell'esecuzione, allora il presidente del tribunale designa il giudice che dovrà occuparsene. Se invece è competente altro ufficio giudiziario, allora il giudice dell'esecuzione fissa all'opponente un termine perentorio entro cui riassumere la causa davanti al giudice che ha la competenza.

Opposizione di terzo e accordo tra le parti


Tuttavia, può anche accadere che, durante la predetta udienza di comparizione, le parti raggiungano un accordo per il componimento della lite.

Il giudice, in questo caso, ne dà atto mediante ordinanza e adotta tutti quei provvedimenti ulteriori che siano necessari per proseguire il processo esecutivo o per estinguerlo, disponendo anche sulla liquidazione delle spese anticipate.

Tale ipotesi è contemplata dal terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile.

Opposizione di terzo tardiva


Il codice di rito contempla, all'articolo 620, anche l'ipotesi in cui il terzo proponga opposizione tardiva.

Più nel dettaglio, nel caso in cui l'opposizione sia proposta dopo che sia stata effettuata la vendita, secondo quanto previsto dalla tale norma gli eventuali diritti del terzo potranno essere fatti valere solo sulla somma ricavata e nei limiti in cui questa non sia stata già distribuita.

Lo stesso accade se il giudice dell'esecuzione, in seguito all'opposizione, non abbia disposto la sospensione della vendita.

La prova testimoniale nell'opposizione di terzo

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Con riferimento ai poteri istruttori del terzo opponente nel giudizio di cognizione, l'articolo 621 del codice di procedura civile pone dei limiti alla prova testimoniale.

Il terzo opponente, infatti, non può fornire la prova circa l'esistenza del diritto vantato sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore mediante testimoni.

Ciò con un'unica eccezione: quella in cui l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio che esercitano il terzo o il debitore.

Lo scopo di tale previsione è chiaramente quello di evitare eventuali collusioni tra il terzo e il debitore, che rechino pregiudizio al creditore.

L'incostituzionalità dei limiti all'opposizione della moglie del debitore

Il codice di rito, nella sua originaria formulazione, prevedeva, all'articolo 622, dei limiti all'opposizione da parte della moglie del debitore.

Tale articolo, tuttavia, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con la sentenza numero 143 del 15 dicembre 1967.

Alternative all'opposizione di terzo


Va specificato che l'ipotesi di opposizione del terzo regolamentata dagli articoli 619 e seguenti del codice di rito può verificarsi solo con riferimento ai casi di espropriazione.

Restano invece esclusi i casi di esecuzione in forma specifica.

Ciò si spiega in ragione del fatto che in questo secondo tipo di procedimenti l'iter di svolgimento dell'esecuzione è ben determinato e non lascia grandi margini di errore.

Le ipotesi dannose per il terzo che si potrebbero verificare nelle esecuzioni in forma specifica, infatti, sono solo due.

Innanzitutto, quella relativa al caso in cui già nel titolo esecutivo il diritto sostanziale per cui si procede sia pregiudizievole per il terzo e, in secondo luogo, quella nella quale il creditore pretenda di far valere contro il terzo un titolo esecutivo che in realtà è destinato a diverso debitore.

Nel primo caso il terzo potrà tutelarsi attraverso gli appositi rimedi previsti per il giudizio di cognizione, ovverosia avvalendosi dell'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 del codice di procedura civile.

Nel secondo caso, invece, egli potrà contestare il difetto di titolo nei suoi confronti con l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile.

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