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La mediazione penale minorile







La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si caratterizzano per la natura sociale, culturale, penale. In quest'ultimo campo il conflitto si configura come reato.

Nella mediazione penale minorile, l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione: questi devono essere chiariti dal mediatore agli interessati per permettere un incontro e una comunicazione efficace tra le parti.

Per la vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88), la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subìta, di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale.

Al minore - autore del reato, la mediazione permette una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione: la riservatezza dell'incontro e la separazione dal procedimento penale favorisce l'emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.

Il mediatore/i ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti.

L'esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro. Per esito positivo s'intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale.

Tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.

Riferimenti normativi

Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorile si individuano nel codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R.448/88) e, più precisamente, nell'ambito delle indagini preliminari (art.9) durante l'udienza preliminare o nel dibattimento (art.27), nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova (art.28), nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata. Inoltre, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all'art. 47 della L.354/75.

Il concetto di riparazione viene, inoltre, introdotto nel recente Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà personale (D.P.R. 230/2000).

Linee di indirizzo e raccomandazioni europee

Tra gli atti internazionali che costituiscono fonti di indirizzo primario si deve citare: Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985) sostiene l'utilizzo di misure extra-giudiziarie che comportino la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime.

Raccomandazione N.R (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile (Consiglio d'Europa, Strasburgo, 17 settembre 1987) che prevede per i minorenni l'opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto attraverso forme di "diversion" e "mediation", inoltre, viene raccomandato l'utilizzo di misure che comportino la riparazione del danno causato.

Un sostegno specifico all'introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti proviene dalla Raccomandazione N.R (99) 19 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data 15.9.1999.

Nella dimensione nazionale si colloca il documento "L'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo" elaborato dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti tra il ministero della giustizia, le regioni, gli enti locali ed il volontariato ed approvato in sede politica il 30 novembre 1999; il documento risponde all'obiettivo di promuovere l'attività di mediazione penale e di fornire orientamenti condivisi e unitari in merito alle modalità di attuazione.

Esperienze di mediazione penale minorile in Italia

Le prime iniziative in materia di mediazione penale minorile sono state avviate a Torino nel 1995 ed hanno poi interessato numerose altre sedi quali Milano, Bari, Trento. Le sperimentazioni si caratterizzano per il carattere interistituzionale che le contraddistingue, infatti, riguardando la vittima e l'autore del reato, coinvolgono conseguentemente il sistema penale e quello sociale.

Il modello organizzativo prevalente è costituito da un organismo, denominato "ufficio" o "centro per la mediazione penale", con sede autonoma rispetto al tribunale per i minorenni, con il quale collaborano operatori dei servizi minorili della giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari.

In attesa della determinazione del relativo profilo professionale, il ruolo di mediatore viene esercitato da operatori che avendo una formazione personale di carattere pedagogico, sociale o psicologico, abbiano partecipato a corsi di formazione specifici per l'attività di mediazione penale svolti da agenzie formative competenti in materia. Nelle sperimentazioni attuate, i corsi hanno rappresentato la fase preliminare all'avvio dell'attività di mediazione vera e propria ed hanno coinvolto operatori dipendenti dalla giustizia minorile, dalla regione e dal comune di riferimento, oltre che personale volontario.

Per disciplinare le modalità di collaborazione e gli impegni assunti dalle diverse amministrazioni, sono stati siglati numerosi protocolli d'intesa con la firma o l'assenso del Presidente del tribunale per i minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, competenti per quel distretto di Corte d'Appello.

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