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Non è risarcibile il danno alla salute in mancanza di accertamento medico-legale









L'art. 32, commi 3 ter e 3 quater d.l. 1/12, in definitiva, non fa altro che ribadire un principio immanente nell'ordinamento: quello secondo cui l'accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali debba avvenire con l'applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, rifuggendo tanto dalle appercezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima. E’ quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26249.



PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. civ. sez. III, 26 settembre 2016, n. 18773

Cass. civ. sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1272

Cass. civ. sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5820

Difformi:

Non si rinvengono precedenti


L.N. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Afragola C.S. e la società G.I. s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale occorsogli mentre era trasportato su un veicolo di proprietà e condotto dal convenuto, ed assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla G.

L'attore allegò che il sinistro si era verificato a causa di un urto, inferto a tergo al veicolo sul quale era trasportato, da parte di un altro mezzo non potuto identificare, perché allontanatosi repentinamente dopo il fatto.

Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice di pace autorizzò la chiamata in causa della società G. (che già era parte in causa, nella veste di assicuratore del convenuto) nella veste di impresa regionalmente designata dal Fondo di garanzia vittime della strada.

Il Giudice di pace accolse la domanda, ma ritenne che il danno patito dall'attore fosse consistito unicamente in due giorni di invalidità temporanea, pregiudizio che liquidò nella somma di € 100 curo.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

Il Tribunale di Napoli Nord rigettò il gravame.

Ti Tribunale osservò che fosse impossibile liquidare il danno lamentato dall'attore, poiché le lesioni che questi dichiarava di avere sofferto "non erano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo", ai sensi dell'art. 32, comma 3 quater, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27).

La sentenza è stata impugnata per cassazione da L.M.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che l'art. 32, comma 3 ter, D.L. n. 1/12 (così come l'ormai abrogato comma 3 quater della medesima norma) non presenta profili di illegittimità costituzionale; e quand'anche li presentasse, ne sarebbe comunque possibile una interpretazione coerente col dettato costituzionale, senza forzarne la lettera.

E’ stato, infatti, affermato che l'art. 32, comma 3 ter e (finché sia stato applicabile) comma 3 quater, non è né una norma che pone limiti ai mezzi di prova (essa non impedisce, dunque, di dimostrare l'esistenza d'un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali); né una norma che pone limiti alla risarcibilità del danno (essa non impone, dunque, di lasciare senza ristoro i danni che non attingessero una soglia minima di gravità). L'art. 32 D.L. cit. è semplicemente una norma che ribadisce un principio già insito nel sistema, e cioè che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole; e che, per contro, non è nemmeno pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili ma non probabili. Questa conclusione è imposta dall'interpretazione letterale e da quella finalistica.

Dal punto di vista letterale, la legge definisce "danno biologico" soltanto quello "suscettibile di accertamento medico legale" (così gli artt. 138 e 139 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ma anche l'art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, nonché, in precedenza, l'abrogato art. 5 I. 5.3.2001 n. 57).

"Accertare" è verbo deriva etimologicamente dal latino medioevale accertare, deverbativo di certus: esso esprime il concetto di "certificare", cioè rendere sicuro, riconoscere per vero, verificare.

Definire, pertanto, la categoria del danno biologico come quello "suscettibile di accertamento medico legale" vuol dire che per predicarsi l'esistenza stessa (e non la mera risarcibilità) di tale pregiudizio occorre che esso sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale.

Ma la corretta criteriologia accertativa medico-legale non si limita ovviamente a considerare solo la storia clinica documentata della vittima.

Essa ricorre, altresì, all'analisi della vis lesiva, all'analisi della sintomatologia, all'esame obiettivo, alla statistica clinica.

Un corretto accertamento medico-legale, pertanto, potrebbe pervenire a negare l'esistenza d'un danno permanente alla salute (o della sua derivazione causale dal fatto illecito) anche in presenza di esami strumentali dall'esito positivo; così come, all'opposto, ben potrebbe pervenire ad ammettere l'esistenza d'un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza del danno e della sua genesi causale.

Dal punto di vista finalistico, v'è poi da rilevare che il D.L. n. 1/12 è stato adottato al dichiarato di scopo di rilanciare l'economia, favorire la concorrenza, incentivare sia i consumi che il risparmio (così la relazione illustrativa).

In quest'ottica, il legislatore ritenne imprescindibile il contrasto delle truffe assicurative, e massimamente di quelle legate alla sinistrosità stradale, al fine di ridurre i costi degli indennizzi e, di conseguenza, favorire l'abbassamento dei premi (un chiaro indice di questo intento è dato proprio dal successivo art. 33 D.L. n. 1/12, che ha inasprito le sanzioni per le false attestazioni di invalidità derivanti dai sinistri stradali).

Se, dunque, scopo del d.l. 1/12 fu (anche) quello di favorire l'abbassamento dei premi assicurativi nel settore dell'assicurazione r.c. auto, è coerente con tale fine interpretare l'art. 32 dl. cit. nel senso che esso abbia inteso contrastare non solo le truffe assicurative, ma anche la semplice negligenza colposa, la benevola tolleranza o il superficiale lassismo nell'accertamento dei microdanni.

Anche tali condotte, infatti, a livello macroeconomico non sono meno perniciose delle truffe assicurative, dal momento che identico ne è l'effetto, e fors'anche maggiore, ove si ammetta che il numero degli inetti ecceda quello dei disonesti.

Alla luce dei rilievi che precedono deve darsi continuità all’insegnamento giurisprudenziale, ribadendo che:


(a) l'art. 32 dl. cit. non è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce "nonne in senso lato" (cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre nonne);

(b) tale norma va intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione: e dunque l'esame obiettivo (criterio visivo); l'esame clinico; gli esami strumentali;

(c) tali criteri sono fungibili ed alternativi tra loro, e non già cumulativi.


L'art. 32, commi 3 ter e 3 quater D.L. n. 1/12, in definitiva, non fa altro che ribadire un principio immanente nell'ordinamento: quello secondo cui l'accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali debba avvenire con l'applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, rifuggendo tanto dalle appercezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima.

La disposizione citata, pertanto, non contrasta affatto con l'art. 32 Cost., perché non limita la risarcibilità del danno alla salute, né pone limiti alla prova di esso.

La disposizione in esame si limita a richiamare il rispetto dei propri doveri di zelo solerte da parte di quanti (medici legali di parte e d'ufficio, avvocati, magistrati) siano chiamati a stimare e liquidare il danno alla salute.

Esito del ricorso:

Rigetto

Riferimenti normativi:

Art. 32, comma 3 quater, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27

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