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Per integrare il delitto di usura non è richiesta una condotta induttiva da parte dell’usuraio


Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di usura, la Corte di Cassazione (sentenza 18 settembre 2019, n. 38551) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte di appello aveva respinto la censura riguardante l'assenza di una condotta induttiva ascrivibile all'imputato - ha infatti affermato che ai fini dell'integrazione del reato di usura, non occorre che l'iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall'usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poiché la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Non si rinvengono precedenti

Difformi

Cass. pen. sez. II, 10/12/2003, dep. 2004, n. 11837

Cass. pen. sez. II, 1/10/2008, n. 38812

Cass. pen. sez. II, 30/04/1999, n. 6015


Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 644, c.p., sotto la rubrica «Usura», punisce con la pena della reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 la condotta di chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Il delitto di usura, assente dalle previsioni del codice Zanardelli ispirate ai principi liberistici allora dominanti, fu reintrodotto nell'ordinamento penalistico dal codice Rocco nella formulazione dell'art. 644 successivamente rimasta in vigore fino alla riforma del 1996. Attraverso la previsione incriminatrice il legislatore del 1930 rispose al vuoto normativo lasciato dalla tradizione liberista nella punizione dell'ingiustizia contrattuale, ambito che si era rivelato sfuggente al campo di operatività delle norme sulla truffa e sulla circonvenzione d'incapace, con l'intento di arginare le profonde crisi sociali manifestatesi nella seconda metà del secolo XIX (sulla scomparsa della fattispecie dalle codificazioni europee ottocentesche e sul significato della reintroduzione del delitto nei successivi codici nazionali sia rinvia a Boido, Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico, Padova, 2010, 143 ss.). Nella descrizione contenuta nell'originario art. 644, il reato consisteva nel farsi dare o promettere, per sé o per altri e sotto qualsiasi forma, approfittando dell'altrui stato di bisogno, interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile. La fattispecie risultava incentrata, dunque, sull'approfittamento dello stato di bisogno della persona offesa (Bellacosa, Usura, in Digesto pen., XV, Torino, 2006, 146). La dottrina mostrò una certa difficoltà ad afferrare il significato di tale elemento. Superata ben presto la convinzione, affiorata in taluni risalenti studi coevi all'entrata in vigore del codice Rocco, che esso alludesse a una condotta di tipo induttivo da parte dell'agente [Marciano, Il nuovo codice penale (Innovazioni), Napoli, 1932, 442; pacificamente secondo la successiva dottrina è da escludersi che il perfezionamento del reato richieda l'induzione del debitore o l'assunzione di qualsivoglia iniziativa da parte dell'usuraio nella contrattazione: per tutti Antolisei, PS, I (1992), 328; Fiandaca, Musco, PS, II - 2 (1992), 176; Manzini, IX, 876], tale elemento finì con l'essere relegato sul piano soggettivo della fattispecie, giungendo a coincidere con l'intenzione prava dell'usurario nella richiesta di condizioni contrattuali sproporzionate (Violante, Il delitto d'usura, Milano, 1970, 22 s.; Cavaliere A., L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico, in RIDPP, 1995, 1231; Manna, La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela, Torino, 1997, 9 s.).

La tesi dottrinale è stata tuttavia poco seguita in giurisprudenza. Ed invero il riferimento all'induzione emerge in alcune massime giurisprudenziali (cfr. Cass. pen. sez. II, n. 11837 del 10/12/2003, dep. 2004, CED Cass. 228381; Cass. pen. sez. II, n. 38812 del 01/10/2008, CED Cass. 241452). Tuttavia, esso risulta acriticamente mutuato, senza alcuna autonoma valutazione di rilevanza, da Cass. pen. sez. II, n. 6015 del 30/04/1999, CED Cass. 213380, che per prima ne aveva fatto atecnicamente menzione, non certo come elemento costitutivo del reato, e per di più con riferimento alla norma incriminatrice vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni in tema di usura apportate dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356(che, ai fini dell'integrazione della materialità del reato, attribuiva ancora rilievo all'approfittamento - da parte del soggetto attivo - dello stato di bisogno della vittima, oggi previsto come mera circostanza aggravante del reato), alla quale ulteriori interventi novellatori sono seguiti.

Tanto premesso, nel caso in esame, l’imputato, condannato per il reato di usura, aveva sostenuto che la presunta assenza di una condotta induttiva riferibile all'imputato avrebbe determinato l’esclusione della sussistenza del reato.

La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha respinto, come anticipato, la tesi difensiva, ribadendo che ai fini dell'integrazione del delitto di usura, pertanto, non è richiesta una condotta induttiva da parte di chi pone in essere la condotta usuraria, rilevando unicamente l'usurarietà oggettiva delle condizioni pattuite (a nulla rilevando anche che esse siano state volontariamente accettate dalla p.o.), in quanto il nucleo essenziale dell'elemento oggettivo consiste ora nel «farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità», non «nell'indurre taluno a farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità». A riprova della correttezza di tale assunto, si ammette pacificamente in dottrina che, ai fini dell'integrazione del reato di usura, nonostante il fatto che la formulazione legislativa «si fa dare o promettere» sembri presupporre l'iniziativa dell'usuraio, non rileva neppure il fatto che l'iniziativa di dare il via alla negoziazione usuraria sia stata presa (non dall'usuraio, bensì) dal soggetto che ha necessità del prestito (come invero accade nella gran parte dei casi di usura): invero, la ratio dell'incriminazione risiede, all'evidenza, nell'esigenza di impedire le pattuizioni ad usura, e, come concordemente chiarito dalle più autorevoli dottrine, non vi è alcuna ragione sostanziale per ritenere che l'usura implichi una iniziativa del soggetto attivo e per escludere il delitto nei casi, fra l'altro statisticamente più frequenti, in cui sia la vittima a rivolgersi all'usuraio. D'altro canto, mai la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza, ai fini dell'integrazione del reato, al fatto che l'iniziativa sia stata presa dall'una piuttosto che dall'altra parte della negoziazione usuraria.

Da qui, dunque, l’inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 644 c.p.

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