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Ricorso per cassazione Il ricorrente deve indicare la questione non trattata dal Giudice di merito


Secondo la cassazione, ordinanza 1 ottobre 2019, n. 24468, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.



PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. civ. sez. V, 22.1.2013, n. 1435

Cass. civ. sez. III, 21.11.2017, n. 27568

Difformi:

Non si rinvengono precedenti


Il giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da A. D. I., in proprio e quale erede della sorella, nei confronti di A. P. e G. D. I. avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato il loro gravame nei confronti delle due sentenze, parziale e definitiva, emesse dal Tribunale di Napoli nella causa insorta fra le parti ed avente ad oggetto il testamento olografo di S. D. I.

In particolare, la moglie ed il figlio del de cuius avevano convenuto le sorelle di quest'ultimo, per l'accertamento della nullità del testamento olografo; esponevano che il testatore era morto dopo una lunga e grave malattia, a causa della quale non era più nel possesso delle sue capacità intellettive e che, in considerazione di ciò, andavano revocate le disposizioni testamentarie con cui aveva designato le sorelle quali eredi universali di tutti i suoi beni mobili e immobili, oltre alla donazione con cui aveva attribuito alla sorella A. la nuda proprietà dell'intero fabbricato in B. con riserva dell'usufrutto; -inoltre gli attori chiedevano la riduzione delle disposizioni lesive della legittima; -si costituivano le convenute chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della validità del testamento e l'irrevocabilità della disposizione contenuta nell'atto notarile del 7/10/1994 con cui il fratello aveva attribuito l'intero fabbricato sito in B. alla sorella A. in remunerazione dei servigi e buoni uffizi offerti dalla sorella che in varie circostanze gli aveva anche anticipato somme di danaro; - il tribunale con una prima sentenza parziale accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava valido il testamento, disponendo la rimessione sul ruolo in ordine alla domanda di riduzione; - con la sentenza definitiva accoglieva anche la domanda di riduzione e di reintegra nella quota di riserva e statuiva che il fabbricato oggetto del rogito del 7/10/1994 era entrato nella massa ereditaria, dichiarandone la comunione ereditaria e compensando per metà le spese di lite, ponendo le residue a carico delle convenute; -proposto appello da parte di queste ultime nei confronti di entrambe le sentenze, le impugnazioni sono state integralmente respinte.

La cassazione della sentenza d'appello è chiesta da A. D. I. in proprio e nella qualità di erede della sorella con ricorso affidato a tre motivi.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso, con il primo si denuncia l'omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la corte adeguatamente valorizzato la circostanza che le parti si sarebbero attenute, sin dalla morte del de cuius, alla legge, osservandone le prescrizioni e dividendo l'eredità in conformità ad essa.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che il motivo è inammissibile non consentendo, per la sua mancanza di specificità e chiarezza, di comprendere dove ed in che termini la circostanza sarebbe stata valorizzata in precedenza dalla ricorrente e sottoposta al giudice d'appello, il quale risulta aver argomentato su tutte le doglianze sottopostegli dalle parti, senza, tuttavia, dare conto della questione qui sollevata.

E’, invero, principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa-in difetto di detta allegazione ed indicazione non può perciò che ribadirsi l'inammissibilità del motivo.

Esito del ricorso:

Rigetto

Riferimenti normativi:

Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.


Cassazione civile, sez. II, ordinanza 1 ottobre 2019, n. 24468

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