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Figlio in comune senza mai aver convissuto: è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia?








L'assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, non esclude che la situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione possa produrre le condizioni per l'applicabilità dell'art. 572 c.p., se la filiazione non è stata un esito occasionale dei rapporti sessuali ma - almeno nella fase iniziale del rapporto - si è instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11/09/2019, n. 37628).



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. pen. sez. V, sentenza 25/06/2008, n. 33361

Cass. pen. sez. V, sentenza 13/06/2014, n. 51085

Cass. pen. sez. V, sentenza 18/07/2018, n. 42599

Cass. pen. sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 50208

Cass. pen. sez. VI, sentenza 29/01/2008, n. 20647

Cass. pen. sez. III, sentenza 8/11/2005, n. 44262

Cass. pen. sez. VI, sentenza 8/07/2014, n. 21329

Cass. pen. sez. VI, sentenza 20/04/2017, n. 25498

Cass. pen. sez. VI, sentenza 8/07/2014, n. 3882

Cass. pen. sez. V, sentenza 17/03/2010, n. 24688

Cass. pen. sez. VI, sentenza 7/05/2013, n. 22915

Difformi

Non si rinvengono precedenti


Il fatto

La Corte d’Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta all’imputato dal Tribunale della medesima circoscrizione per i reati a lui ascritti ex art. 572 c.p., comma 1, (capo A assorbito nello stesso il capo B), ex art. 61 c.p., n. 2, art. 81 c.p. e art. 614 c.p., comma 4, (capo C), ex art. 582 c.p. (capo E, fatto del (OMISSIS)), ex art. 582 c.p. (capo F, fatto del (OMISSIS)), ex artt. 81 e 581 c.p. e art. 612 c.p., comma 1 (capo G), tutti in danno di B.O., madre del figlio comune C.A., riuniti ex art. 81 c.p., comma 2.

Il ricorso

Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’imputato ha proposto ricorso deducendo quattro distinti motivi.

In particolare: i) violazione di legge degli artt. 572 e 612 bis c.p., per aver condannato l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia considerando sussistente un rapporto di natura famigliare con la persona offesa pur in assenza totale di convivenza e di rapporto sentimentale, mentre i fatti avrebbero dovuto essere diversamente qualificati nell’ipotesi di cui al 612 bis; ii) erronea applicazione dell’art. 192 commi 1 e 2 c.p.attesa l’assenza sia di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa e sulla scorta di una errata valutazione della sua attendibilità e credibilità soggettiva. Quanto alla contestata violazione di domicilio il ricorrente ha rilevato che è stata accertata sulle sole dichiarazioni della P.O. senza aver valutato l’inconferenza dei riscontri testimoniali, mentre per le residue imputazioni è stata eccepita la mancanza di motivazione sull’aggravante della minaccia nonché l’idoneità a produrre dolore fisico della contestata lesione che diversamente avrebbe dovuto essere degradata all’ipotesi minore di percosse; iii) violazione degli artt. 88, 99 e 90 c.p. per aver respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento tesa a valutare lo stato di "psicolabilità strutturato" allo scopo di valutare il vizio totale o parziale di mente. iiii) con il quarto ed ultimo motivo è stata denunciata l’erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e art. 612 bis c.p. sia in termini di determinazione della pena che nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non valorizzando il percorso terapeutico intrapreso e l'incensuratezza dell'imputato, così da ricondurre l'entità della sanzione a misura compatibile con la sospensione condizionale della pena.

La decisione della Cassazione

La suprema Corte ha ritenuto di dover trattare per primo il secondo motivo di ricorso a causa della moltitudine dei temi trattati.

Gli Ermellini hanno iniziato col ribadire come alle dichiarazioni della persona offesa non si applichino regole dell’art. 192 c. 3 c.p.p. Piuttosto, devono essere sottoposte a verifiche più accurate rispetto a quelle effettuabili nei confronti di un testimone qualsiasi, in quanto, considerato il rapporto di conflittualità con l’imputato, potrebbero subire la distorsione dello stato emotivo dell’offeso dal reato.

Ciononostante, da un’attenta analisi di quanto dichiarato dalla parte offesa durante tutto l’iter processuale emerge come siano risultate logiche, coerenti, circostanziate e dettagliate, quindi scevre da qualsiasi tipo di manipolazione, oltre al fatto che hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione medica dedotta in atti. Il motivo di ricorso è stato dichiarato infondato anche per la parte inerente della sussistenza del reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p. considerato che il giudice di seconde cure ha ammesso l’assenza di convivenza e quindi la comunione del domicilio.

Diversa è la conclusione a cui sono giunti i Giudici di Piazza Cavour riguardo all’accertamento della condotta della condotta di cui al capo G, che ha contribuito a consolidare l’orientamento a mente del quale l’aggressione fisica consistita in una semplice “spinta costituisce percossa solo se provoca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore” oppure una “violenta manomissione dell’altrui persona fisica” che da quanto emerso in sentenza non risulta esservi stata.” Ne è perciò conseguito l’annullamento di quel capo della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Riguardo ai capi E ed F, che contengono due distinte ipotesi di lesioni lievi, la Suprema Corte ha annullato con rinvio rilevando una carenza totale di motivazione sull’intenzionalità a ledere l’integrità fisica della persona offesa, il cui accertamento è essenziale al fine di escludere l’assorbimento della condotta nella più ampia ipotesi di maltrattamenti in famiglia.

Ma veniamo ora al primo motivo di ricorso trattato dalla Corte per ultimo dato il suo carattere di principalità e dichiarato fondato nei termini che seguono.

La Suprema Corte introduce il proprio percorso argomentativo svolgendo un’utile premessa che contribuisce a chiarire uno dei presupposti applicativi del reato di maltrattamento in famiglia ovvero la presenza di “una relazione (tra agente e vittima) che richiede un rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie - sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo - ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione”.

Il tipo di rapporto appena descritto, come peraltro pure affermato dalla Corte territoriale, non presuppone necessariamente una stabile convivenza ma è sufficiente l’esistenza di “un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza, connesso a una stabile relazione discendente dal rapporto di filiazione”.

Il principio di diritto appena decritto non costituisce nient’altro se non il corollario di numerose statuizioni, citate in sentenza e riportare qui di seguito, del Giudice della nomofilachia.

Orbene, in quest’ottica interpretativa la Cassazione ha comunque meglio specificato come “l'assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, non escluda che la situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione possa produrre le condizioni per l'applicabilità dell'art. 572 c.p., se la filiazione non è stata un esito occasionale dei rapporti sessuali ma - almeno nella fase iniziale del rapporto - si è instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione”.

Di qui, l’annullamento con rinvio anche di questo capo per “un nuovo esame degli eventuali elementi che consentano di affermare se prima della nascita del figlio (avvenuta nel 2014, mentre il reato è contestato "dal 2013") si era instaurata fra l'imputato e la persona offesa una relazione tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale.

Il terzo motivo è inammissibile ed il quarto è ritenuto superfluo sulla base delle considerazioni effettuate per gli altri motivi che ne fanno perdere la rilevanza.

La decisione in sintesi

I Giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso relativamente alla sussistenza del reato di cui al capo C, hanno ritenuto inammissibile il terzo motivo di ricorso, hanno annullato la sentenza senza rinvio per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso limitatamente al reato di percosse di cui al capo G e annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di maltrattamenti, incluso quello di cui al capo B, ed ai reati di lesioni personali capo E e capo F e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria le restanti imputazioni.

Esito del ricorso

Ricorso presentato dalla difesa: la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata, relativamente al reato di maltrattamenti e lesioni personali e rinvia per un nuovo giudizio.

Riferimenti normativi

Art. 572 c.p.

Art. 612 bis c.p.

Art. 581 c.p.


Cassazione penale, sezione VI, sentenza 11/09/2019, n. 37628


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