L'attenuante dell’avvenuta riparazione del danno non può riconoscersi in caso di assegno bancari
L'attenuante dell’avvenuta riparazione del danno non può riconoscersi in caso di assegno bancario
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, negando all’imputato, per quanto qui di interesse, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ritenendo a tal fine insufficiente la corresponsione alla persona offesa di un assegno bancario, la Corte di Cassazione (sentenza 11 settembre 2019, n. 37550) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello non aveva riconosciuto detta attenuante - ha invece ribadito che l'avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nella mera offerta di un assegno bancario che, in quanto "datio pro solvendo", manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi
Cass. pen. sez. III, 23/01/2014, n. 17864
Difformi
Non si rinvengono precedenti
Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 62, c.p., sotto la rubrica «Circostanze attenuanti comuni», prevede, per quanto qui di interesse, che attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis); 6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato [c.p. 114, 118]; (omissis).
Il n. 6 dell'art. 62 contempla due circostanze attenuanti distinte e alternative tra loro, che non possono essere cumulate per una duplice riduzione di pena: la riparazione del danno mediante il risarcimento e/o la restituzione della cosa; l'eliminazione delle conseguenze del reato. Le due circostanze hanno sfere di applicazione autonome, l'una essendo correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile, l'altra collegandosi, invece, al danno criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Le due ipotesi, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla commissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice (Cass. pen. sez. III, 2/4/2014, n. 31841; Cass. pen. sez. I, 27/5/2010, n. 27542; Cass. pen. sez. I, 6/4/2005, n. 17637; Cass. pen. sez. VI, 10/10/2003, n. 4304; Cass. pen. sez. I, 12/5/1997, n. 3306).
Va ricordato, ancora, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, come nel caso esaminato dalla Cassazione, il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. deve avere luogo prima dell'inizio della discussione (Cass. pen. sez. III, n. 10490 del 19/11/2014, CED Cass. 262652; Cass. pen. sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, CED Cass. 271666; Cass. pen. sez. 6, n. 20836 del 10/05/2018, R., CED Cass. 272933). È stata peraltro dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 n. 6, nella parte in cui subordina l'efficacia del risarcimento all'osservanza di un limite temporale, sul rilievo che tale previsione non determina alcuna irragionevole compressione del diritto di difesa, ma si pone, al contrario, in sintonia con la ratio dell'attenuante, che consiste nel dare rilevanza a comportamenti che, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possono considerarsi sintomatici di ravvedimento (Cass. pen. sez. I, 13/1/1995, n. 3340).
Il risarcimento, oltre che integrale, deve essere effettivo (Cass. pen. sez. V, 8.2-15/5/2018, n. 21517).
Per tale ragione, la giurisprudenza ha escluso l'attenuante quando il reo abbia assunto un mero impegno per un successivo versamento, da effettuarsi a favore della parte lesa di una somma custodita in deposito presso il difensore (Cass. pen. sez. IV, 17/12/2003, n. 16883), o abbia offerto un assegno bancario, i quali, costituendo una datio pro solvendo, sono equiparabili piuttosto ad una promessa di ristoro (Cass. pen. sez. III, 23/1/2014, n. 17864; Cass. pen. sez. III, 21/3/1994, n. 6155) o, ancora, quando il colpevole abbia manifestato la sua disponibilità al risarcimento (Cass. pen. sez. VI, 25/6/1991). Il giudice penale, investito sia della domanda risarcitoria della parte civile sia dell'istanza di applicazione dell'attenuante ex art. 62, n. 6 dell'imputato, può pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, rimettendo al giudice civile l'esatta loro quantificazione, e contestualmente negare la riduzione della pena perché la somma versata non risulta integralmente risarcitoria del danno (Cass. pen. sez. IV, 8/7/2014, n. 38982).
Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di Appello aveva confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dell’imputato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale, in ordine ai delitti di rapina ed evasione- Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, in particolare rilevando l’errore in cui era incorsa la Corte d’appello nel negare il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ritenendo a tal fine insufficiente la corresponsione alla persona offesa di un assegno di 1000,00 euro, prima dell'emissione dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato.
Orbene, la Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui in massima, pur ritenendo tempestiva l’istanza. Ed invero, hanno osservato i Supremi Giudici, nel momento in cui, prima dell'emissione dell'ordinanza di ammissione al rito speciale, la difesa aveva consegnato alla persona offesa un assegno bancario proveniente dall'imputato, il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla persona offesa in conseguenza dell'azione delittuosa sarebbe stato idoneo ad integrare l'attenuante invocata dal ricorrente. Correttamente, però, la Corte d‘appello, secondo la S.C., uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto non idoneo allo scopo lo strumento utilizzato dall’imputato, giacché - come ricorda la giurisprudenza già citata supra - l'avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nella mera offerta di un assegno bancario che, in quanto "datio pro solvendo", manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro (Cass. pen. sez. III, n. 17864 del 23/01/2014, CED Cass. 261498), né risultava nel caso di specie documentato che l'assegno in questione fosse stato ritualmente incassato nei pochi giorni precedenti l'ordinanza di ammissione del rito speciale.
Soprattutto, però, hanno evidenziato i Supremi Giudici, doveva rilevarsi come i giudici di merito avevano concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche "solo ed esclusivamente in considerazione della volontà dell'imputato di risarcire il danno con la consegna del titolo sopra indicato" e, pur ritenendo questa inidonea a giustificare l'attenuante specifica, avevano comunque ridotto la pena base di un terzo ai sensi dell'art. 62 bis c.p., e, pertanto, nella misura massima che sarebbe stata consentita dall'eventuale riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sicché doveva rilevarsi anche il difetto di interesse dell’imputato a dolersi di quella che, nella sostanza, era una qualificazione della consegna del titolo diversa da quella invocata ma non certo meno favorevole a questa.
Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.
Riferimenti normativi:
Art. 62 c.p.
Cassazione penale, sezione II, sentenza 11 settembre 2019, n. 37550