In caso di fratture e ferite il danno morale si presume
Secondo la cassazione civile, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23146, nel caso di un soggetto che abbia riportato dette fratture ed una vasta ferita suturata con punti, ai fini del risarcimento del danno morale, che deve essere allegato e provato, trovano applicazione i paradigmi normativi in tema di presunzioni, dovendosi far discendere dal fatto noto indicato la necessaria conseguenza in termini di sofferenza.
A.B. adì il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, per sentir condannare A..C. L. e la N. T. SpA al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle lesioni riportate in seguito ad incidente stradale, allorquando il conducente del motoveicolo Aprilia, sul quale era trasportato, di proprietà del L., nel tentativo di evitare la collisione con altro veicolo, aveva perso il controllo del mezzo, andando ad urtare contro un palo posto al margine della carreggiata.
L'adito Tribunale condannò i convenuti, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di curo 9.961,84 (al netto dell'acconto di euro 4.230,00 già corrisposto dalla detta società), oltre interessi.
La Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto da A. B. ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di curo 11.158,38, oltre interessi; in particolare la Corte, per quanto rileva, nel confermare la responsabilità del L., ha riconosciuto all'attore il danno da "cenestesi lavorativa", non riconosciuto dal primo Giudice, ed ha invece confermato il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo; a tale riguardo la Corte, pur riconoscendo l'autonoma risarcibilità del danno morale in caso di lesioni colpose (come nella specie) e la sua non necessaria ricomprensione nel danno biologico, ha evidenziato che tuttavia tale danno (e, cioè, la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) doveva essere allegatoe provato, sia pure per presunzioni secondo nozioni di comune esperienza, nella sua specificità, non potendo ritenersi in re ipsa e non sussistendo alcuna automaticità parametrata al patito danno biologico, tanto più nel caso (quale quello di specie) di lesioni micro permanenti.
Avverso detta sentenza A. B. propone ricorso per cassazione.
In particolare, pur concordando con la Corte territoriale in ordine alla necessità che il danno morale, lungi da poter essere considerato in re ipsa, debba essere allegato e provato (anche con ricorso alle presunzioni nonché al notorio ed alle massime di esperienza), il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia accertato un difetto di allegazione e prova nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni patite (certificato di pronto soccorso attestante la frattura della rotula sx, la frattura del piede sx, una ferita lacerocontusa suturata con punti e contusioni multiple, e cartella clinica attestante, tra l'altro, anche la somministrazione di potente antidolorifico) e non abbia considerato che, secondo le nozioni di comune esperienza ed in base all'id quod prerumque accidit, un soggetto che abbia riportato dette fratture ed una vasta ferita suturata con punti non abbia sofferto forti dolori e sofferenze, da aggiungersi al danno biologico.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
E’ stato, al riguardo, osservato che la Corte di merito, pur esattamente ritenendo che anche il danno morale soggettivo patito in conseguenza di lesioni personali deve essere allegato e provato, non ha fatto corretto uso dei paradigmi normativi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato (frattura rotula sx e piede sx ed uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando, quindi, che la situazione nell'immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del ricorrente.
Esito del ricorso:
Cassa, con rinvio, la sentenza n. 3242/2017 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 27 luglio 2017
Riferimenti normativi:
art. 2059 c.c.
art. 2697 c.c.
art. 2927 c.c.
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23146