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Non esiste il danno non patrimoniale in re ipsa








Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 18 luglio 2019, n. 19434



PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. sez. Unite 11 novembre 2008, nn. 26972-26975

Cass. sez. Unite 5 luglio 2017, n. 16601

Cass. 29 gennaio 2018, n. 2056

Cass. 9 novembre 2018, n. 28742

Difformi:

Cass. 18.10.1978, n. 4693

Cass. 12.3.1987, n. 2580

Cass. 13.3.2007, n. 5844

Cass. 12.2.2016, n. 2864


In accoglimento della domanda di O. G., che lamentava l'esistenza di immissioni intollerabili di rumoreprovenienti dall'attività di revisione auto svolta da P. P. in officina frontistante alla propria abitazione, il Tribunale di Ragusa ne inibì a quest'ultimo l'esercizio, condannandolo anche al risarcimento dei danni liquidati in € 10.000.

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha confermato tale decisione, regolando le spese secondo il criterio della soccombenza.

P.P. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Suprema Corte, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale.

La pronunzia impugnata conferma la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il danno in questione nella misura sopra indicata — in quanto derivante dalla lesione del diritto (non alla salute ma) al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, limitandosi a richiamare il principio rinvenibile in alcune pronunce di questa Corte, predicativo dell'esistenza di un danno in re ipsa ogniqualvolta venga accertata la non tollerabilità delle immissioni.

Siffatto principio, tralaticiamente ribadito ancora di recente, non è condiviso da più recente giurisprudenza, secondo la quale, anche nell'ipotesi considerata, il danno non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.

Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.

A tale secondo indirizzo si intende qui dare continuità.

È, invero, ormai generalmente riconosciuta, almeno in via di principio, l'antiteticità del concetto di dannoin re ipsa — il quale, anche letteralmente, postula la coincidenza del danno risarcibile con l'evento dannoso (e al quale pure, in passato, non va dimenticato, si era fatto ricorso, per giustificare la risarcibilità del danno biologico, attraverso l'elaborazione del concetto, sovrapponibile, di danno-evento — rispetto al sistema di responsabilità civile, fondato all'opposto sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 c.c., tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di «danno emergente» (danno «interno», che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e di «lucro cessante» (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale: perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali. In ambito di responsabilità aquiliana ciò è definitivamente chiarito dalle già richiamate sentenze c.d. di San Martino che, proprio con riferimento al danno non patrimoniale, evidenziano come il sistema fornisce una struttura dell'illecito «articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza», essendo l'evento dannoso rappresentato dalla «lesione dell'interesse protetto».

Pertanto, quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, «che deve essere allegato e provato»; non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo».

È ben vero che la prova del pregiudizio (sofferto a causa della lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane assolta conseguente alle immissioni intollerabili) può — e anzi normalmente non potrà che — essere fornita attraverso presunzioni.

Ciò tuttavia è ben diverso dall'affermare che il danno da immissioni intollerabili sia da considerare in re ipsa.

Ed invero, una cosa è dire che il danno è presunto (con inversione dell'onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario), altra è dire che può essere provato per presunzioni. La «presunzione» del danno, in quest'ultima corretta prospettiva, è solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire «convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 cod. civ.», il quale però non può mancare e deve poter essere verificabile.

Nel senso usato invece secondo l'orientamento qui respinto, mancando sovente ogni riferimento a tale necessario passaggio logico intermedio, esso acquista il diverso significato di mera regola di giudizio che solleva (il «presunto» danneggiato) dall'onere di fornire elementi indiziari (diversi rispetto al mero fatto lesivo) che possano giustificare quel convincimento e pone piuttosto l'onere della prova contraria a carico del «presunto» danneggiante.

Mette conto al riguardo ancora soggiungere che, in mancanza di allegazione e prova di tali elementi indiziari, il riconoscimento di un danno risarcibile comporta la sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza, con il che si trasmoda dal «tradizionale danno compensativo/ripristinatorio» a quello del risarcimento con funzione punitiva in contrasto anche con l'ulteriore intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento ponendo però come limite l'espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.

Ogni elemento sanzionatorio che venga a sostituire — in ultima analisi — quello risarcitorio non può, dunque, derivare da volontà del giudicante, bensì esige riserva di legge.

Deve sul punto, in conclusione, affermarsi il seguente principio di diritto: il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C., secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico, che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.

Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.

Esito del ricorso:

Cassa, con rinvio, la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1834/2017, depositata il 12 ottobre 2017.

Riferimenti normativi:

Art. 23 Cost.

Art. 2059 c.c.

Art. 2697 c.c.


Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza 18 luglio 2019, n. 19434

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