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Cassato Appello Milanese: il tasso soglia da prendere a confronto è quello della Legge 108/96 e non

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La Sezione Terza Civile della Cassazione con l’Ordinanza n. 27442 del 2018 conferma che se il tasso di mora supera la soglia fissata dalla L. 108/96 si ha usura contrattuale (senza che rilevi la maggiorazione delle Istruzioni Banca d’Italia).

La motivazione della Cassazione si poggia su molteplici e svariate interpretazioni delle norme, e cita Marciano, Orazio, Giustiniano, Culacio, Sant'Ambrogio ed il Vangelo di Luca e, come si nota anche nelle conclusioni della Ordinanza, lo fa in modo molto analitico per poter porre un freno alle fantomatiche (per usare un termine utilizzato dagli Ermellini) difese delle Banche.

In sostanza le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’Appello sono state tutte ritenute errate secondo i quattro tradizionali criteri di ermeneutica legale: l’interpretazione legale, l’interpretazione sistematica, quella finalistica e quella storica.

Prima di questa ordinanza di Cassazione il Tribunale di Milano - dove guarda caso hanno sede le più grandi società di leasing - avevano sempre rigettato la richiesta di ripetizione degli interessi usurari sui contratti di leasing e di mutuo quando il tasso di mora era superiore al tasso soglia.

La Corte di Appello di Milano aveva infatti rigettato la domanda indicando che gli interessi moratori e quelli corrispettivi sono ontologicamente diversi perché, mentre i corrispettivi remunererebbero il capitale, gli interessi moratori sarebbero assimilabili ad una penale.

La Cassazione stabilisce che gli interessi di mora non sono sottratti applicazione della L. 108/96; l’ampia e analitica motivazione sul punto - a parere di chi scrive - è tesa, anche, ad levitare di ulteriore contenzioso per gli Ermellini sulla stessa questione. Ed infatti la Cassazione ritiene di voler “sgombrare il campo di analisi da espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei mantra ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato il quale resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione e favorire l’ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica”.

Questo sinceramente è il passo della sentenza per il quale provo maggiore godimento essendo carico di enfasi e soprattutto perché molto ricorrente nelle mie difese a favore dei mutuatari e sul quale ho speso molte parole nei nostri blog.

Ma torniamo alla Ordinanza oggetto di esame.

La Cassazione precisa che dal punto di vista dell’interpretazione letterale nessuna delle norme che vietano la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi moratori.

Gli interessi corrispettivi remunerano un capitale di cui il creditore si è privato volontariamente, quello moratorio invece un capitale di cui il creditore è rimasto privo involontariamente; ma entrambi rappresentano una rappresentazione del fitto del capitale. Entrambi gli interessi sono remunerativi del capitale.

Secondo una interpretazione sistematica gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori sono ambedue soggetti al divieto di interessi usurari, perché entrambe costituiscono la remunerazione del capitale: nel primo caso lo remunerano volontariamente, mentre nel secondo involontariamente.

Tanto gli interessi compensativi che quelli moratori ristorano in differimento nel tempo del godimento di un capitale: essi differiscono nella fonte e nelle decorrenza, ma non nella funzione.

Proseguono gli Ermellini che è lo stesso codice civile che indirettamente stabilisce che sia gli interessi corrispettivi che moratori abbiamo la medesima funzione economica.

Indicano che la L. 108/96 ha introdotto un criterio oggettivo al duplice scopo di tutelare le vittime di usura e volto al corretto svolgimento delle attività economiche. Escludere pertanto dall'applicazione di quella legge il patto di interessi convenzionali moratori è incoerente con la finalità perseguita dalla legge e condurrebbe ad un risultato paradossale: qualora non ci fosse il presidio della Legge 108/96 per il creditore (banche e società di leasing) potrebbe essere più conveniente l’inadempimento del finanziato piuttosto che il suo adempimento e potrebbe indurlo a fare in modo che esso sia remunerato da interessi molto alti.

Nessun rilievo anche sul fatto che il TEGM non contenga gli interessi moratori oppure che nei bollettini del Ministero dell’Economia non siano previsti gli interessi medi di mora praticati dal mercato. Ciò infatti è normale visto che la legge ha ritenuto di imporre al ministro del Tesoro la rilevazione dei tassi di interesse omogenei per tipo di contratto e non per titolo giuridico (non dividendoli tra interessi corrispettivi e moratori). Il saggio di mora medio non deve essere rilevato, non perché agli interessi moratori non si applichi la legge sull'usura, bensì perché la legge è concettualmente incompatibile con la rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico.

Pertanto la corte enuncia il seguente principio di diritto: “è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'articolo 2 della Legge 7/3/96 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”.

Conclude il Collegio, al fine di prevenire ulteriore contenzioso, che il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito in contratto con il tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento (come prevede la Banca d’Italia): è infatti impossibile, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al tasso soglia previsto dalla Legge ma in base ad un fantomatico tasso soglia di mora, calcolato incrementando il TEGM di 2,1 punti percentuali.

In ultimo la Cassazione precisa che l’articolo 1815 c.c. secondo comma colpisce i soli interessi corrispettivi e non i moratori riconoscendo per questi ultimi il solo tasso legale nel caso di supero del tasso soglia di usura.

Occorre precisare che la sentenza di Cassazione nulla indica rispetto alla usurarietà degli interessi corrispettivi in quanto tale aspetto è, nella sentenza oggetto di impugnazione, coperto da giudicato.

Da quanto indicato dalla Cassazione oggetto di esame si rilevano i seguenti profili:

  • il primo che gli interessi di mora sono soggetti al vaglio dell’usura secondo la Legge 108/96;

  • il secondo che nel caso in cui il tasso di mora contrattuale superi il tasso soglia alla stipula del contratto per gli interessi moratori si applica il solo tasso legale.

Seguendo i principi espressi da questa Cassazione e dandone una lettura combinata con quelli espressi dall’Ordinanza di Cassazione n. 23192 del 2017 si può ipotizzare il seguente scenario di calcolo di cui all’esempio che segue.

Supponiamo che in un mutuo il TAEG sia del 5%, mentre il tasso di mora sia del 7% con un tasso soglia alla stipula del 6%. Il rapporto verrà ricalcolato a tasso zero e, qualora siano stati pagati interessi moratori, gli stessi verranno ricondotti al solo tasso legale.

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