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Contenzioso bancario: quali le condizioni per la richiesta di CTU da parte del giudice?

Nella decisione del 7 febbraio 2019, il Tribunale di Parma si sofferma sulle condizioni che legittimano la richiesta di CTU da parte del giudice, operando una esauriente ricognizione di orientamenti giurisprudenziali al riguardo.

La decisione in commento (Trib. Parma 7.2.2019) conferma orientamenti ormai consolidati nel contenzioso bancario: nei contratti bancari la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso di interesse praticato (Cass. Civ. n. 22179/2015); l'azione di ripetizione di indebito deve seguire le "regole" fissate dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 22418/2010), ossia prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del conto (versamenti ripristinatori) o dalla data di annotazione di ogni singolo versamento solutorio (spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens); la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., difettando il presupposto dell'anatocismo, ovverosia la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto.

La sentenza si sofferma, altresì, sulle condizioni che legittimano la richiesta di CTU, operando una esauriente ricognizione di orientamenti giurisprudenziali al riguardo. Su tale ultimo aspetto è interessante soffermare brevemente l'attenzione.

La consulenza tecnica d'ufficio (c.d. CTU), fondamentale nel contenzioso bancario, non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.

La CTU può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie. Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda con essa a supplire l’onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (tra le tante, Cass. Civ. n. 9318/2016; Cass. Civ. n. 3130/2011; Cass. Civ. n. 8989/2011; Cass. Civ. n. 10182/2007; Cass. Civ. n. 15219/2007; Cass. Civ. n. 21412/2006; Cass. Civ. n. 26083/2005; Cass. Civ. n. 7097/2005).

Quanto precede è in linea con i principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.) relativi all’onere della prova: diversamente si legittimerebbe la proposizione indiscriminata di azioni giudiziali (seriali ed esplorative) sprovviste ab origine dei relativi fondamenti normativi.

La consulenza tecnica d’ufficio presuppone dunque che siano stati addotti dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda, per cui non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio della parte stessa e per supplire alla carenza delle proprie allegazioni. L’onere di allegazione è adempiuto (dall’attore) quando abbia compiutamente esposto le ragioni per le quali chiede che gli addebiti operati dalla banca siano dichiarati illegittimi (ad es., perché usurari o anatocistici), individuando le norme violate e selezionando i concreti addebiti operati dalla banca in violazione di quelle specifiche norme. In materia di usura, ad esempio, secondo l’insegnamento della Cassazione, la contestazione della natura usuraria dei tassi implica la necessità di indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l’aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. Civ. n. 2311/2018).

Non è tuttavia vietato al giudice svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. Civ. n. 14074/2018). In quest'ottica, come ricordato anche dal Tribunale di Parma, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al CTU anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. Civ. n. 5091/2016; Cass. Civ. n. 14577/2012).

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante; ciò in quanto possiede natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass. Civ. n. 14074/2018; Cass. Civ. n. 4792/2013; Cass. Civ. n. 6155/2009; Cass. Civ. n. 15219/2007), non anche invece la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza; è del resto consentito, come detto, derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (Cass. Civ. n. 14074/2018; Cass. Civ. n. 5091/2016; Cass. Civ. n. 3191/2006).

Il Tribunale di Parma mostra di aderire all'arresto giurisprudenziale di legittimità (invero poco recepito dai giudici di merito) secondo cui il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo (Cass. Civ. n. 11554/2017). Nel disporre la CTU per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere, è altresì valorizzata la circostanza che la predetta ricostruzione debba avvenire, senza soluzione di continuità, «mediante il tradizionale criterio del "saldo-zero", destinato a supplire i periodi non suffragati da documentazione contabile di supporto».

Per completezza di informazione deve essere ricordato che la consulenza tecnica di parte (CTP), anche se asseverata con giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva e, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. Civ. n. 9551/2009; Cass. Civ. n. 5544/1999; Cass. Civ. n. 4437/1997).

Riferimenti normativi:

art. 2697 c.c.

art. 115 c.p.c.

Tribunale di Parma, 7 febbraio 2019

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