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La conferma del Tribunale di Belluno: nulla la fideiussione bancaria redatta su schema ABI








L'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancario, non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (art. 2, della Legge antritrust) in quanto il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e dunque è affetto da integrale nullità. Questo è quanto stabilito il Tribunale di Belluno con la sentenza n. 53 del 31 gennaio 2019.


Il caso

La controversia decisa dalla sentenza che offre spunto per queste note è stata promossa da un soggetto, datore di ipoteca, che aveva sottoscritto una fideiussione a garanzia di un rapporto di apertura di credito tra una banca ed una società.

A fronte del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dalla creditrice, promuoveva opposizione il garante, chiedendo che il tribunale volesse accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni fattegli sottoscrivere, poiché alcune loro clausole ricalcavano le clausole di “reviviscenza” e di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza di cui allo schema contrattuale ABI dichiarate lesive della concorrenza dall’Antitrust, con parere del 20 aprile 2005 e censurate anche da Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2/5/2005.

La soluzione

La sentenza Tribunale di Belluno, 31 gennaio 2019, n. 53 ha risolto la controversia in questione ritenendo che innanzi tutto deve ritenersi competente a decidere sulla nullità delle specifiche clausole fideiussorie in quanto si tratta di eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotto con il ricorso monitorio.

In particolare, ha ritenuto che nella competenza delle sezioni specializzate

in materia di impresa rientra (in base al combinato disposto degli artt. 2 e 33, c. 2 L. n. 287/1990 e dell'art. 3, commi 1, lett. e, e 3 del D.lgs. n. 168/2003), l’accertamento in via principale e con efficacia di giudicato di nullità delle "intese" in sé.

Tuttavia, nella presente controversia, il tema della nullità dell’intesa costituisce oggetto di un accertamento incidentale, in sede riconvenzionale ex artt. 34 e 36 c.p.c., all'accertamento della nullità derivata delle specifiche clausole fideiussorie, su cui il Tribunale è, in ogni caso, competente a giudicare trattandosi di eccezione riconvenzionale, idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio (cfr. Cass. Civ. 9174/1987; Tribunale Padova ord. del 13/11/2018 e Tribunale Salerno sent n. 3016/2018); in tale ambito, il vaglio della nullità negoziale è rimesso al rilievo d’ufficio, come prescritto dall'art. 1421 c.c. (Cass. Civ., 26242/2014).

Su tali presupposti il tribunale si è ritenuto competente a vagliare la nullità delle fideiussioni in questione.

Ai sensi dell’art. 2, legge 287/1990, sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:


a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.



Con provvedimento n. B423 del 2 maggio 2005 la Banca d’Italia ha ritenuto che per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l’esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto.

Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Su tali premesse, ha disposto che gli articoli 2 (noto anche come “clausola di reviviscenza”, dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo), 6 (per il quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato) e 8 (che sancisce l’insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate) dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Ciò posto, e assunta la conformità di clausole della fideiussione impugnata rispetto alla schema suddetto, secondo il tribunale occorre richiamarsi all’indirizzo recentemente affermato dalla Cassazione (Cass. civ. 29810/2017), l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2, della Legge antritrust) e ciò sulla base del rilievo per cui nell'arresto delle sezioni unite n. 2207 del 2005 è già stato precisato che "la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.

Ciò posto, sono nulle le clausole contrattuali contenute nelle tre fideiussioni prestate: tale vizio deriva dalla loro natura meramente riproduttiva degli schemi contrattuali uniformi ABI censurabili per il loro scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, nonchè per carenza di un legame di funzionalità con il negozio fideiussorio e dunque nulli per violazione della normativa antitrust quali intese violative della medesima.

Quanto poi, al profilo relativo all'estensione della nullità, come stabilito dalla citata Cassazione e da Cass. Civ., 827/1999, l'articolo 2 di detta legge stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza.

Pur notando che detta nullità attinge inizialmente solo tre clausole delle fideiussioni essa è suscettibile di estendersi all’intero negozio fideiussorio, a norma dell’art. 1419 comma 1 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c. (Cass. Civ., 10690/2005), laddove non sia possibile la sostituzione di diritto delle clausole nulle per contrarietà a norme imperative.

Infatti, le clausole censurate costituivano una marcata tute1a del creditore avverso i rischi da inesigibilità dell’obbligazioni principale ed accessoria in deroga a quanto previsto dagli artt. 1956 e 1957 c.c.: esse dipingono elementi, essenziali nell’economia negoziale, di efficacia sostanziale e temporale della garanzia fideiussoria. Con loro si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell’obbligazione principale, il risorgere della garanzia in seguito al risorgere del credito e l’integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, con l'effetto ultimo di approssimare il negozio inizialmente stipulato ad una garanzia di tipo autonomo più che a mia fideiussione, che ha fisiologicamente carattere accessorio. L’inclusione di simili pattuizioni nelle condizioni generali di contratto (unilateralmente predisposte e destinate per loro natura a disciplinare in maniera uniforme quel tipo di rapporti negoziali, cfr. artt. 1341 e 1342 c.c.) contenute in formulari predisposti per l’adesione generalizzata dei contraenti induce a concludere che le parti non avrebbero stipulato il negozio senza tali clausole, perché specificamente funzionalizzate al raggiungimento dell'obiettivo negoziale delle parti.

Ne deriva il rilievo per cui le clausole colpite da nullità erano da reputarsi irrinunciabili per queste ultime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, comma 1 c.c. Pertanto, anche alla luce di quanto argomentato da recente giurisprudenza di merito (Tribunale Salerno 3016/2018 del 23/08/2018), discende la nullità integrale delle fideiussioni.

Riferimenti normativi:

art. 1324 c.c.

art. 1341 c.c.

art. 1342 c.c.

art. 1419 c.c.

art. 1956 c.c.

art. 1957 c.c.

art. 34 c.p.c.

art. 36 c.p.c.

art. 2 Legge n. 287/1990

art. 33 Legge n. 287/1990

art. 3 D.lgs. n. 168/2003

Tribunale di Belluno, sentenza 31 gennaio 2019, n. 53

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