Nullità della fideiussione bancaria per violazione antitrust: la ripartizione dell’onere probatorio
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 29 gennaio 2019, affronta la problematica della nullità della fideiussione bancaria per violazione della normativa antitrust soffermandosi, in particolare, sulla ripartizione dell’onere della prova fra fideiussore ed istituto di credito. Chi eccepisce la nullità della fideiussione per violazione, da parte della banca, del divieto di intese anticoncorrenziali è tenuto a produrre in giudizio copia del contratto impugnato, nonché copia del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 il quale, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata. La banca è, invece, tenuta a dimostrare, al fine di resistere a tale eccezione, che il contratto di fideiussione non ha i requisiti censurati dal citato provvedimento, evidenziando l’inserimento di ulteriori clausole contrattuali tese a compensare o attenuare le criticità a sfavore del cliente, così da far emergere l’interruzione del rapporto causale tra l’intesa ed il modello ABI censurato.
Una banca ottiene un decreto ingiuntivo facendo valere il proprio diritto di credito nei confronti di una società e dei suoi fideiussori. Questi ultimi propongono opposizione al decreto ingiuntivo invocando la nullità della fideiussione per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990. Ciò sul presupposto che il contratto di fideiussione sarebbe stato redatto su modulo uniforme ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. In particolare, viene invocata dai fideiussori la nullità integrale del contratto nonché quella parziale in riferimento a tre clausole oggetto del citato provvedimento della Banca d'Italia. Nel merito viene censurata l'applicazione di interessi usurari al rapporto bancario intrattenuto con la società garantita.
La decisione: la competenza a decidere sulla contestata fideiussione
Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, revoca il decreto ingiuntivo ritenendo fondata l’opposizione.
Il Giudice precisa, in primo luogo, che la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità delle fideiussioni – se con efficacia di giudicato – sarebbe stata di competenza della Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Milano; tuttavia, osserva il Tribunale, poiché gli attori hanno specificamente limitato la loro doglianza all’effetto di una eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la pretesa creditoria della banca, la competenza a decidere rimane in capo all’Autorità Giudiziaria adìta (cfr. Cass. Civ. 21 dicembre 2002, n. 18223; Cass. Civ. 9 gennaio 2009, n. 287).
Le intese adottate in violazione della normativa anticoncorrenziale
Passando al merito della vicenda, ricorda il Tribunale che l’art. 2 della Legge 287/1990 sanziona con la nullità "ad ogni effetto" le intese adottate in violazione della normativa anticoncorrenziale. Osserva poi il Giudice che la fideiussione dedotta in lite è stata sottoscritta nel febbraio 2009 utilizzando un modello contrattuale del marzo 2005, che pertanto presumibilmente recepiva l’intesa anticoncorrenziale dichiarata illecita con successivo provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005.
Il riparto dell’onere probatorio fra i litiganti
Il Tribunale precisa che, per una corretta ripartizione dell’onere probatorio relativo alla permanenza della intesa anticoncorrenziale al fine della invocata declaratoria di nullità, debba farsi riferimento al principio di vicinanza della prova (cfr. Cass. Civ. 13533/2001); sicché al cliente incombe l’onere di allegare, a supporto della sua eccezione, la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d'Italia del maggio 2005, che in quanto atto amministrativo non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata.
Alla banca incombe, invece, l’onere di dimostrare:
a) che il contratto di fideiussione sottoposto alla firma del cliente non possiede i requisiti poi ritenuti illegittimi;
b) quali ulteriori norme contrattuali sono state inserite nel contratto medesimo per compensare o attenuare le criticità segnalate dal provvedimento della Banca d’Italia del maggio 2005 così da far emergere l'interruzione del rapporto causale tra l'intesa anticoncorrenziale ed il modello ABI oggetto di censura Siffatto onere, soggiunge il Tribunale, è più facilmente assolvibile da parte della banca avendo predisposto la modulistica firmata per adesione dal cliente.
La decadenza della pretesa della banca verso i fideiussori
Appurato che il contratto in lite è una fideiussione bancaria e non un contratto autonomo di garanzia, il Tribunale di Padova accerta che la banca non si è attivata entro sei mesi dalla scadenza del debito nei confronti della società come previsto dall’art. 1957 c.c. Sul punto, osserva il Giudice, il contratto di fideiussione conteneva specifica deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c.; deroga però ritenuta illegittima dal più volte richiamato provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005. Da qui, seppur configurabile la nullità soltanto parziale del contratto, la decadenza della pretesa della banca nei confronti dei fideiussori.
In materia di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, Cass. Civ. 12 dicembre 2017, n. 29810, ove statuito che: “in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva escluso la violazione della normativa c.d. "antitrust" in relazione ad una fideiussione rilasciata secondo le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI, perché sottoscritta prima che la Banca d'Italia avesse accertato l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito)”.
Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Salerno, 23 agosto 2018, n. 3016, il quale ha ritenuto che la nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust travolge l’intero contratto.
In senso opposto, Trib. Treviso, 26 luglio 2018, n. 1623, secondo cui la nullità che affligge il contratto di fideiussione è solo parziale. Nello stesso senso, Trib. Roma, 30 novembre 2018, n. 23167.
In punto di onere probatorio, cfr. Trib. Verona, 1° ottobre 2018, in Quotidiano Giuridico, 2018, secondo cui “per impugnare validamente una fideiussione omnibus non è sufficiente una generica allegazione della sussistenza dell'illecito antitrust, ma dev'essere precisata la conseguenza che esso ha cagionato sul diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti”.
Riferimenti normativi:
art. 2 L. n. 287/1990
Tribunale di Padova, con sentenza del 29 gennaio 2019