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Niente maltrattamenti se minacce e percosse alla moglie non sono abituali

Per la Cassazione è necessario che tra le singole condotte, che non devono essere sporadiche, vi sia un raccordo che dimostri il consapevole perseverare nella lesione della dignità della vittima

- Il reato di maltrattamenti in famiglia non può ritenersi integrato da condotte sporadiche e non abituali, in quanto l'abitualità rappresenta un requisito necessario richiesto dalla norma. È indispensabile che tra le singole condotte vi sia un raccordo che dimostri il consapevole perseverare in condotte lesive della dignità della persona offesa.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, VI sezione penale, nella sentenza n. 6129/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato ex art. 572 c.p. per aver maltrattato la moglie, ingiuriandola, minacciandola e percuotendola.


In Cassazione, l'imputato ritiene che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente motivato relativamente all'elemento oggettivo dell'abitualità dei comportamenti e a quello soggettivo del dolo unitario. Per il ricorrente il giudice a quo avrebbe trascurato labrevità della durata della condotta in proporzione a un matrimonio durato 14 anni e conclusosi con una istanza di separazione omologata consensuale a seguito della quale la donna aveva continuato a convivere con il marito.

Maltrattamenti in famiglia: elemento oggettivo e soggettivo

Gli Ermellini rammentano che l'elemento oggettivo del delitto maltrattamenti in famigliaè integrato dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi.


Non è necessario che tali atti vengano attuati per un tempo prolungato, ma è sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale: data la natura abitualedel reato, non rileva la circostanza che, durante lo stesso periodo, la condotta dell'imputato sia stata, in alcune fasi, corretta (cfr Cass n. 6724/2017).


Quanto al dolo, nel delitto di maltrattamenti in famiglia non è richiesta la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima; è sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un attività vessatoria già attuata in precedenza e idonea a ledere la personalità della vittima.


Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ricostruito le condotte materiali dell'imputato valutando adeguatamente la spontaneità, costanza, specificità e assenza di intrinseche contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa e nei riscontri alle stesse offerti ad esempio foto che mostravano escoriazioni ed ecchimosi, un referto medico, sms inviati dall'imputato, dichiarazioni del fratello della vittima che le aveva prestato assistenza in occasione di aggressione, nonché una parziale ammissione dello stesso imputato in relazione a delle minacce.

Maltrattamenti in famiglia: va provata l'abitualità delle condotte

Tuttavia, secondo la Cassazione la motivazione della sentenza impugnata risulta carente in relazione alla prova dell'abitualità delle condotte, requisito necessario per la sussistenza del reato di maltrattamenti.


Le condotte, precisa la Corte, per essere abituali non devono essere sporadiche: dalla sentenza impugnata, invece, si ricava che in circa un anno sono stati 3 gli episodi integranti la condotta materiale ascritta all'imputato, temporalmente fra loro non distanti, ma neanche propriamente contigui.


Nella motivazione della sentenza impugnata, evidenzia la Corte, manca un'argomentazione che raccordi puntualmente le singole condotte, individuando esplicitamente un atteggiamento volitivo che non si risolva in manifestazioni, seppur ripetute, di contingente aggressività, ma comprovi il consapevole perseverare in condotte lesive della dignità della persona offesa (cfr. Cass. n. 25183/2012).


Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio al fine di effettuare un'analisi delle cause che, di caso in caso, produssero le condotte nel periodo temporale oggetto dell'imputazione. Tale analisi, conclude la Cassazione, andrà condotta, a parte subiecti, con riferimento all'atteggiamento volitivo dell'agente, e, a parte obiecti, con riferimento alla lesione del bene giuridico tutelato.

Cass., VI pen., sent. n. 6129/2019

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