Responsabilità precontrattuale della banca per violazione della buona fede nelle trattative
- Avv. Fabio Fiorucci
- 3 mag 2018
- Tempo di lettura: 4 min

Pur godendo gli intermediari di piena autonomia di giudizio nel processo di concessione del credito, tale discrezionalità deve svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli intermediari nello svolgimento di tale attività.
Il responso dell'Arbitro Bancario Finanziario di Napoli del 14 marzo 2018 si innesta in un filone di decisioni (dello stesso ABF) che hanno reiteratamente affermato la responsabilità precontrattuale della banca per violazione, nella fase delle trattative, dei canoni di correttezza e soprattutto buona fede ex art. 1337 c.c., secondo cui "le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede".
Nella fattispecie esaminata dal collegio di Napoli, è stata censurata la circostanza che due mesi dopo la richiesta del finanziamento e tre giorni prima della stipula del contratto di mutuo l'intermediario comunicava al cliente il rifiuto del finanziamento per l'esistenza di un rapporto di parentela tra il venditore e il compratore/mutuatario dell'immobile cauzionale.
Come risaputo (per tutti Cass. Civ. n. 5762/2016), l’art. 1337 c.c. ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Secondo il costante orientamento della Cassazione, per la sussistenza della responsabilità precontrattuale, a norma dell'art. 1337 c.c., l'obbligo della buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative di controparte che confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli (Cass. Civ. n. 2525/2006; Cass. Civ. n. 11394/1997).
È altresì diffuso il (corretto) convincimento che la valutazione del c.d. merito creditizio costituisca prerogativa dell’istituto erogante: una conclusione diversa finirebbe per violare la libertà negoziale dell’intermediario (ex multis ABF Roma n. 2159/2011; ABF Roma 6362/2013; ABF Roma 2248/2014).
Vi sono tuttavia circostanze in cui può essere affermata la responsabilità precontrattuale dell'intermediario che, durante la fase delle trattative, non abbia ispirato i propri comportamenti a correttezza e buona fede. L'ABF ha individuato alcuni casi di responsabilità della banca: ad es. qualora vi sia un lungo e ingiustificato protrarsi dell’istruttoria durata oltre 6 mesi dalla data della richiesta; in presenza di valide rassicurazioni fornite dalla Banca al cliente, tali da far sorgere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; quando la banca fornisca una motivazione succinta ed inadeguata a giustificazione del diniego di credito; il perdurante silenzio della Banca circa l’esito della richiesta di finanziamento da parte del cliente.
Riguardo a tali ultimi due aspetti (informazioni mancanti o insufficienti sull'esito della domanda di credito), vengono in rilievo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nel Bollettino di Vigilanza n. 10, ottobre 2007, le quali espressamente impongono all’intermediario che “decida di non accettare una richiesta di finanziamento” di “fornire riscontro con sollecitudine al cliente”, fornendo a quest’ultimo “indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito”, e ciò “anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente” – acquisito o meramente potenziale”.
Proprio facendo leva su tali indicazioni, il Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione n. 6182/2013) ha stabilito che, ferma la generale insindacabilità delle scelte degli intermediari in merito all’erogazione o meno di un finanziamento, il cliente abbia però un (“indiscutibile”) “diritto a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell’eventuale diniego di credito”.
Occorre comunque evidenziare che la responsabilità precontrattuale della banca coincide, di regola, con la lesione dell’affidamento ingenerato nel cliente nella conclusione positiva dell’istruttoria preliminare compiuta dalla banca, laddove quest’ultima si tiri indietro senza un giustificato motivo; tale condotta legittima il cliente a pretendere il risarcimento del danno patito (c.d. interesse negativo).
I presupposti della responsabilità di cui si discorre sono, sempre secondo i responsi dell'ABF, i seguenti: "che sia in corso fra le parti una trattativa prenegoziale; che le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, a cui si addebita la responsabilità, abbia interrotto le trattative in difetto di giustificato motivo; che non sussistano fatti obiettivamente idonei ad escludere la ragionevolezza dell’affidamento che l’aspirante contraente nutriva in merito alla conclusione del contratto. In tal senso si è autorevolmente espressa la Corte di Cassazione, sez. III civile, 29 marzo 2007, n. 7768; conforme Cass., sez. lav., 18 giugno 2004, n. 11438" (ABF Roma n. 6362/2013).
Dello stesso tenore sono le conclusioni della giurisprudenza di merito, secondo cui sussiste responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento qualora il cliente abbia formulato una proposta concordata con i funzionari coerente con le indicazioni della banca risultanti da precedenti dinieghi relativi ad analogo finanziamento in differente forma, e qualora nell'imminenza della auspicata delibera la banca abbia autorizzato una serie di attività prodromiche alla ritenuta imminente concessione del finanziamento, poi negato senza specifica motivazione (Trib. Piacenza 17.11.2015).
Arbitro Bancario Finanziario, collegio di Napoli, 14 marzo 2018
Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza sugli argomenti trattati