La nuova causa di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: la condotta riparatoria
- di Alessio Scarcella (Consigliere della Corte di
- 12 apr 2018
- Tempo di lettura: 5 min

La condotta riparatoria non è perfezionata finché l’assegno di risarcimento non viene incassato
In tema di estinzione del reato, la dichiarazione della persona offesa con cui la stessa afferma di aver ricevuto dall'imputato una somma a titolo di risarcimento del danno nonché per spese e competenze processuali del difensore, e di non avere null'altro a pretendere «salvo buon fine del titolo di pagamento», è inidonea a determinare l’effetto estintivo introdotto dal nuovo art. 162-ter c.p., atteso che l'attestazione di congruità del risarcimento risulta condizionata al buon esito dell'assegno con il quale il risarcimento viene effettuato; ne consegue, dunque, che la condotta riparatoria non può dirsi “allo stato” perfezionata, ciò che esclude la sussistenza dei presupposti per la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato (Cassazione penale, sez. V, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8182).
Interessante sentenza quella qui esaminata con in cui la Corte di Cassazione si sofferma, per quanto consta, per la prima volta sulla nuova causa di estinzione del reato introdotta dalla recente riforma “Orlando”, prevista dall’art. 162-ter c.p., che contempla la “estinzione del reato per condotte riparatorie”.
La Corte Suprema, in particolare - in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per il reato di minacce e che, approfittando dell’entrata in vigore della nuova causa di estinzione prevista dall’art. 162-ter c.p., recente legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva richiesto di rinviare il processo al giudice di merito per la verifica della ricorrenza della nuova causa di estinzione del reato in considerazione dell'intervenuto risarcimento del danno, formulata dal difensore del ricorrente all'udienza tenutasi davanti alla Cassazione -, ha disatteso la richiesta difensiva. In particolare, da un lato, i giudici hanno osservato che è possibile chiedere in sede di legittimità l'applicazione della causa estintiva sulla base di documentazione comprovante l'esistenza di condotte riparatorie già perfezionatesi; dall’altro, tuttavia, proprio sulla base di tale precisazione, hanno ulteriormente affermato che la dichiarazione della vittima del reato da cui emergeva all'evidenza come l'attestazione di congruità del risarcimento fosse condizionata al buon esito dell'assegno con il quale il risarcimento veniva effettuato, rendeva inapplicabile la nuova causa di estinzione in quanto la condotta riparatoria non risultava essersi “allo stato” perfezionata, il che escludeva la sussistenza dei presupposti.
Il fatto
La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con cui la Corte d’appello, per quanto qui di interesse, aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all'art. 612 c.p..
Il ricorso
Contro la sentenza proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione l’imputato, in particolare deducendo alcuni profili di illegittimità della decisione. Tuttavia, per quanto qui di interesse, all’udienza tenutasi davanti alla Suprema Corte, la difesa aveva richiesto il rinvio del processo al giudice di merito per la verifica della ricorrenza della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter c.p., in considerazione dell'intervenuto risarcimento del danno.
La decisione della Cassazione
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha respinto la richiesta difensiva, in particolare osservando come nel caso in esame, non ricorrevano le condizioni per l’applicabilità della nuova causa di estinzione di cui all’art. 162-ter c.p., in quanto la condotta riparatoria non risultava essersi “allo stato” perfezionata.
Al fine di meglio lumeggiare la soluzione cui è pervenuta la Corte è opportuno ricordare che l’art. 162-ter c.p., sotto la rubrica «Estinzione del reato per condotte riparatorie», prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis c.p..
La Legge 23/6/2017, n. 103 ha introdotto, all'art. 162 ter c.p., una nuova causa di estinzione del reato conseguente alla riparazione o al risarcimento del danno. Trattasi di una situazione che è già contemplata come causa estintiva dei reati di competenza del giudice di pace dall'art. 35, D.lgs. 28.8.2000, n. 274. La causa di estinzione del reato operava originariamente con riferimento a tutti i reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione. La scelta del legislatore di rendere applicabile la causa di estinzione a tutti e soltanto i reati procedibili a querela soggetta a remissione aveva destato, e desta tuttora, notevoli perplessità, in ragione, da un lato, della coesistenza per tali stessi reati della causa di estinzione del reato della remissione di querela, nonché per l'estrema varietà e differente gravità dei reati che possono essere estinti ex art. 162-ter e, dall'altro, della non applicabilità della causa di estinzione, ad esempio, ad alcuni dei reati contro il patrimonio procedibili d'ufficio. In applicazione dell'originaria disciplina dell'art. 162-ter, una discussa sentenza di meritoaveva dichiarato l'estinzione del reato di atti persecutori ai sensi dell'art. 162-ter, avendo riconosciuto la congruità della somma di euro 1.500 offerta ai sensi degli artt. 1208 ss. c.c., pur se non accettata dalla persona offesa (Uff. indagini preliminari Torino 2/10/2017, n. 1299; in dottrina, v. Conti, Stalking: la condotta riparatoria incondizionata come prezzo per l'impunità. Il caso di Torino, in Quot. Giur., 12 ottobre 2017). Anche in considerazione di tale prima pronuncia di merito, richiamata espressamente nei lavori preparatori della legge, il legislatore è intervenuto con la Legge 4/12/2017, n. 172, inserendo nell'art. 162-ter un nuovo 3° comma che espressamente esclude l'applicabilità della causa di estinzione al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bisc.p. (per un primo commento alla legge: Murro, Stalking: da oggi impossibile estinguere il reato mediante condotte riparatorie, in Quot. Giur., 6 dicembre 2017; sui numerosi problemi di diritto processuale sollevati dalla nuova causa di estinzione del reato, si rinvia per tutti a Giarda - Spangher, Codice di procedura penale commentato, Milano, 2017, 3467 ss.).
Tanto premesso, nel caso in esame, la Cassazione ha, da un lato, ritenuto possibile chiedere in sede di legittimità l'applicazione della causa estintiva sulla base di documentazione comprovante l'esistenza di condotte riparatorie già perfezionatesi, ma, dall’altro, ha evidenziato che, ove l'attestazione di congruità del risarcimento risulti condizionata ad un evento futuro (nella specie, il buon esito dell'assegno con il quale il risarcimento era stato effettuato), la condotta riparatoria non può dirsi “allo stato” perfezionata, ciò che esclude la sussistenza dei presupposti per la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato in sede di legittimità.
La decisione in sintesi
Art. 162 ter c.p.
Cassazione penale, sezione V, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8182
Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza sugli argomenti trattati.
Commentaires