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Furto della carta di credito: la distrazione del proprietario esclude la destrezza







Furto della carta di credito: la distrazione del proprietario esclude la destrezza

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la condanna di una donna per il reato di furto aggravato dalla destrezza, la Corte di Cassazione – nell’accogliere la tesi della difesa che denunciava l’errore del giudice circa la ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. - ha ribadito il recente principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sez. Un. n. 34090 del 27 aprile 2017, Quarticelli), le quali hanno precisato come la suddetta aggravante sia configurabile esclusivamente nel caso in cui sia stato lo stesso agente con il proprio comportamento caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza a creare la situazione idonea a sorprendere, eludere o attenuare la sorveglianza sul bene.


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. pen., Sez. Un. n. 34090 del 27 aprile 2017

Difformi

Cass. pen., Sez. 5, n. 6213 del 15/02/2016


Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 625, co. 1, n. 4, c.p. sotto la rubrica «Circostanze aggravanti», prevede che la pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 “se il fatto è commesso con destrezza”. Si trattava - prima che l'ipotesi dello "strappo" venisse inserita, quale titolo autonomo di reato, nell'art. 624 bis, al quale si rinvia - di due distinte circostanze, rispettivamente previste nel codice Zanardelli sotto le fattispecie del "furto con destrezza" e quale forma minore di rapina. La ratio, secondo la dottrina, è ravvisabile nella maggiore pericolosità dimostrata dall'agente, piuttosto che nella minorata difesa. Il fatto è commesso con destrezza se viene utilizzata una particolare abilità o sveltezza, sia che la condotta si riversi su una cosa (per esempio, furto commesso saltando su automezzi o vagoni ferroviari in movimento), sia che essa si riversi sulla persona (taccheggio, borseggio). Ovviamente la destrezza - finalizzata a eludere la normale vigilanza dell'uomo medio - deve esplicarsi prima o durante, ma non successivamente al momento consumativo del reato. È stato osservato, per distinguere l'aggravante della destrezza da quella del mezzo fraudolento, che la prima presuppone la vigilanza attuale sulla cosa e serve per aggirarla, deve essere "destrezza di mano" e non deve influire sulla volontà della vittima; il mezzo fraudolento prescinde dalla vigilanza e serve per superare ostacoli materiali con mezzi materiali (chiavi false) o personali (doti acrobatiche) o ostacoli personali con mezzi psichici (attirando altrove l'attenzione del derubato) (Mantovani, Furto, 380). La distinzione così operata può ingenerare dubbi interpretativi anche tenuto conto del fatto che, come vedremo, la giurisprudenza ammette l'esistenza dell'aggravante quando vi sia stata disattenzione da parte della vittima e, inoltre, la circostanza non può essere logicamente esclusa nell'ipotesi di furto su vagoni - incustoditi - in movimento; pertanto più lineare e accoglibile è il ritenere che il criterio distintivo che qualifica la destrezza si fondi sulla particolare abilità tecnica nel sottrarre la cosa.

La questione della configurabilità di tale aggravante era stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in particolare per stabilire «quali siano le condizioni e le modalità operative che configurino l'aggravante del furto con destrezza» (Cass. pen. Sez. IV, 21.12.2016-17.2.2017, n. 7696). Sul punto, infatti, si registrava un orientamento che individuava la destrezza in quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa (Cass. pen. Sez. IV, 25/1/2016, n. 12674; Cass. pen. Sez. V, 17/12/2014, n. 7314, in relazione all'addormentamento del proprietario; Cass. pen. Sez. V, 10/1/2014, n. 640; Cass. pen. Sez. IV, 10/5/2007; Cass. pen. Sez. I, 27/2/1998). Altro orientamento, invece, sosteneva che non sussistesse l'aggravante quando l'agente approfitti di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa o di una frazione di tempo in cui questa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, allontanandosi dalla cosa di poco e per poco tempo, in quanto in tal caso la condotta non è caratterizzata da una particolare abilità nell'eludere il controllo della vittima, ma dalla semplice capacità di cogliere un'opportunità in assenza di controllo da parte di quest'ultima (Cass. pen. Sez. V, 5/1/2017, n. 534, in caso di sottrazione di un telefono cellulare momentaneamente abbandonato dalla vittima; Cass. pen. Sez. IV, 22/4/2016, n. 22164, in caso di sottrazione di una vettura, approfittando del momentaneo allontanamento del conducente, sceso dal veicolo per chiudere un cancello). Più risalente decisione aveva invece affermato la sussistenza dell'aggravante quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospesa la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro (Cass. pen. Sez. VI, 7/6/2012, n. 23108, nel caso di furto di un portafogli di un medico, contenuto in una borsa lasciata momentaneamente incustodita per essere il professionista impegnato in attività di cura). Ancora, si riteneva integrare l'aggravante l'impossessamento di una borsa presente all'interno di un autoveicolo lasciato momentaneamente aperto ed incustodito dalla persona offesa (Cass. pen. Sez. V, 15/2/2016, n. 6213), aggiungendosi che a concretizzare l'aggravante non si richiede necessariamente l'uso di una eccezionale abilità, in conseguenza della quale il derubato non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione, ma è sufficiente che si approfitti di una qualsiasi situazione soggettiva od oggettiva, favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché ciò costituisce già espressione di quella maggiore criminalità in vista della quale la legge ha disposto un inasprimento della pena (Cass. pen. Sez. V, 16/3/2010; Cass. pen. Sez. IV, 20/5/2009; Cass. pen. Sez. III, 8/5/2007; Cass. pen. Sez. I, 9/12/1994). Così, si riteneva ricorresse la circostanza aggravante quando si approfitta della disattenzione della vittima per sottrarle la cosa che si trova nella sfera diretta della sua vigilanza (Cass. pen. Sez. V, 28/5/2015, n. 44562); lo stesso quando l'agente approfitti - previo attento studio dei movimenti della vittima - delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla borsa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa quale è quella di chi perda di vista la cosa per una frazione di tempo, senza precludersi tuttavia il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa (Cass. pen. Sez. V, 23/3/2005).

Tale ultimo orientamento è stato disatteso dalle Sezioni Unite che hanno infatti affermato il principio secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo ( Cass. pen., Sez. U, n. 34090 del 12/07/2017, Quarticelli, Ced Cass. 270088).

Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d’appello aveva ritenuto sussistere la destrezza dell'azione furtiva per avere l'imputata, con gesto repentino, approfittato della momentanea distrazione della persona offesa nella custodia della propria borsa per sottrarre dalla medesima del danaro e delle carte di credito, rifacendosi in tal modo ad un non incontrastato orientamento del giudice di legittimità per cui la fattispecie di cui all'art. 625 n. 4 c.p. sussiste ogni qual volta l'agente sfrutti una qualsiasi situazione favorevole per eludere l'ordinaria vigilanza del proprietario della cosa.

Il mutamento di giurisprudenza intervenuto con la richiamata decisione delle Sezioni Unite ha determinato però la caducazione della condanna, escludendosi che nel caso di specie ricorresse la contestata aggravante. Conseguentemente, non essendo stata proposta querela dalla persona offesa, la sentenza è stata annullata senza rinvio per il difetto originario della condizione di procedibilità.

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce consulenza e assistenza sugli argomenti trattati

La decisione in sintesi

Riferimenti normativi:

Art. 625 n. 4 c.p.

Cassazione penale, sezione V, sentenza 24 ottobre 2017, n. 48767

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