Divorzio: niente assegno alla moglie che rifiuta di lavorare
Per la Cassazione va valutata l'effettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita e la circostanza che i figli sono ormai grandi
Nella determinazione dell'assegno divorzile, il giudice deve tener conto anche dell'effettiva possibilità del coniuge che lo pretenda a svolgere un'attività lavorativa retribuita: pertanto, va rideterminato o addirittura soppresso l'assegno di divorzio alla ex moglie, madre di figli ormai grandi e in grado di rimanere a casa da soli, che si rifiuta di cercare un lavoro e non accetta proposte d'impiego.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 25697/2017 (qui sotto allegata) che ha si è pronunciata sul ricorso di un uomo a carico del quale il giudice a quo aveva posto l'assegno di mantenimento per i due figli e un assegno divorzile nei confronti della moglie.
La Corte di merito, secondo il ricorrente, aveva omesso di vagliare la sua richiesta di diminuzione dell'assegno divorzile, in particolare omettendo di esaminare alcune circostanze decisive ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970.
L'ex aveva evidenziato l'inerzia della ex coniuge nella ricerca di un impiego e il rifiuto dalla medesima opposto a una concreto opportunità lavorativa che le si era presentata. Per gli Ermellini si tratta di un motivo fondato.
Assegno divorzile: va valutata anche l'attitudine a procurarsi un reddito da lavoro
I giudici evidenziano la decisività, quanto all'attribuzione e alla quantificazione dell'assegno, che assume sulla decisione la prova delle condotte allegate dal ricorrente, riguardanti il mancato reperimento, da parte del coniuge, di una entrata economica frutto della propria individuale attività lavorativa.
Ciò in aderenza a un consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l'attitudine a procurarsi un reddito da lavoro (insieme a ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica) da parte del coniuge che pretenda l'assegno di mantenimento a carico dell'altro, tenendo quindi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche.
Nel caso di specie, non trattandosi di prima separazione, ma di definitiva cessazione della relazione coniugale a seguito di divorzio, tale principio assume ancor più rilevanza, anche considerando l'età dei figli, ormai grandi (nati nel 1998 e nel 2000) che dunque non necessitano della costanze presenza fisica di un adulto.
Sul punto, spiega la Cassazione, il giudice a quo non si è pronunciato con adeguata motivazione: pertanto, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice di merito che provvederà, alla luce dei richiamati principi, a un nuovo apprezzamento della vicenda occorsa, giudicando, in conseguenza, sulla riduzione o soppressione dell'assegno alla moglie tenuto conto della sua capacita lavorativa e del rifiuto, ove ritenuto provato della medesima, rispetto a occasioni di lavoro concretamente presentatesi.
Cass., VI civ., ord. n. 25697/2017