Anche la conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. ha le agevolazioni fiscali della mediazione
L’Agenzia delle Entrate con la propria circolare circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 conferma quell’interpretazione. Ed infatti, nel paragrafo 9.1, dedicato proprio alla mediazione civile e commerciale, afferma che il regime di favore previsto dall’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 è «funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, [e] trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto».
Ne risulta, quindi, confermata la seguente conseguenza operativa: in presenza di un verbale di accordo che contenga un trasferimento immobiliare si dovrà applicare la norma agevolativa di cui al d.lgs. n. 28/2010 avendo cura, però, di ricordare che la norma speciale del d.lgs. n. 23/2011 servirà unicamente a determinare l’aliquota e, quindi, l’imposta dovuta sull’atto e sulla quale poi scontare il beneficio del d.lgs. n. 28/2010 (e, cioè, l’esenzione dall’imposta di registro fino a 50.000). In presenza, quindi, dell’importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate e del fatto che la stessa conclusione era stata espressa nello studio del Notariato 1011/2013/T, in sede di rinnovazione del verbale di accordo in atto pubblico o scrittura privata autenticata non sia più necessario che il notaio chieda una “cauzione” per l’eventualità che l’Agenzia delle Entrate non riconosca l’agevolazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 con indubbio beneficio (finanziario) per le parti. Altri settori esclusi. Infine, la circolare precisa anche che l’articolo 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011 non esplica effetti con riferimento ai trasferimenti immobiliari che vengano posti in essere in occasione del procedimenti di separazione e divorzio dove, «continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987» (cfr. paragrafo 9.2). Stessa conclusione, infine, per quanto riguarda le conciliazioni giudiziarie contenenti trasferimenti immobiliari rispetto alle quali si applica la norma secondo cui «sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni» (euro 51.645,69) (cfr. paragrafo 9.3).