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Agente di riscossione: il pignoramento dei conti correnti


L'Agente della Riscossione sta procedendo con i pignoramenti dei crediti verso terzi. Ecco una breve ricostruzione della normativa e della più recente giurisprudenza

I timori si sono rivelati fondati, l'Agente della Riscossione ha iniziato il suo cammino verso una politica intransigente: i professionisti sono nel mirino.

Sono partiti i pignoramenti dei crediti dei professionisti, dunque chi ha pendenze con lo Stato, si prepari a difendersi.

Ecco, all'uopo, una breve ricostruzione della normativa e della più recente giurisprudenza.

L'art. 72-bis del Dpr n. 602/1973

Ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

La Cassazione civile (cfr. sent. n. 21258/2016) ha avuto modo di precisare (rectus ribadire)che: "in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell'ordine tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell'agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato" (così Cass. n. 2857/15, che conferma la ricostruzione della fattispecie come pignoramento in forma speciale delineata da Cass. n. 20294/11, nonchè da Cass. ord. n. 24541/14).

Le opposizioni ex art. 617, comma 2, e art. 618 c.p.c.

Pertanto, le norme applicabili all'opposizione agli atti esecutivi sono quelle dell'art. 617 c.p.c., coma 2 e art. 618 c.p.c.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 è stato aggiunto nel testo di tale decreto presidenziale dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 40, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, a sua volta modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 6, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006, n. 286; in forza del comma 1 salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545 c.p.c., commi 4, 5 e 6, e dall'art. 12 ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede; il comma 2 prevede che, in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento entro le scadenze ivi indicate (sessanta giorni - così aumentato l'originario termine di quindici giorni, con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. e, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98 - dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; ovvero alle rispettive scadenze, per le restanti somme), si procederà, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile. In definitiva, il legislatore del 2005-2006 ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso D.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., commi 4, 5 e 6 nonchè dal successivo art. 72 ter, inserito dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, comma 5, lett. b, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 2012, n. 44).

La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione ed è considerato un provvedimento amministrativo che, però, da l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatto salvo quanto si dirà sugli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sè un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento. Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce, come si dirà, gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato ed impone al terzo pignorato, come pure si dirà, gli obblighi che la legge impone al custode.

L'esito del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie (o delle altre per le quali il procedimento speciale è consentito), è subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, tanto è vero che, se questi non ottemperi (per qualsivoglia ragione, fondata o meno) all'ordine di pagamento, il concessionario, oggi agente della riscossione, non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria dell'art. 543 cod. proc. civ. ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile (In tal senso Cass. n. 20294 del 4 ottobre 2011).

L'ordinanza n. 393/2008 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità (con ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, in G.U. n. 50 del 3 dicembre 2008), ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea nè una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, ne1 una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perchè questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perchè non sussiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali.

Le precisazioni della Cassazione

La Cassazione civile, sez. III, 19/07/2005, n. 15201 ha precisato che: contro il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 87 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) di devoluzione allo Stato dell'immobile sottoposto all'esecuzione disciplinata dagli art. 45 ss. d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero contro il provvedimento con cui detto giudice revochi una devoluzione precedentemente disposta, i soggetti che si ritengano eventualmente lesi dal provvedimento medesimo (tra cui lo Stato) possono avvalersi del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre si profila inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. poiché tale provvedimento difetta del connotato della definitività.

Il modello procedimentale di cui all'art. 72-bis si presenta dunque come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso; e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perchè quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo ... (così Cass. n. 20294/11).

Il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita: "L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'Agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso Agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

La Cassazione civile, sez. VI, 18/11/2014, (ud. 15/10/2014, dep.18/11/2014), n. 24541 ritiene che il legislatore abbia inteso equiparare, quanto all'onere formale di sottoscrizione, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis agli altri atti amministrativi precedenti l'inizio dell'espropriazione in cui si estrinseca il potere impositivo della p.a., nonchè del concessionario (oggi agente della riscossione) quando, per conto di questa, procede alla riscossione coattiva.

È oramai univoco l'orientamento interpretativo secondo cui la riscossione delle imposte dirette, non solo per l'avviso di mora (cfr. Cass. n. 4283/10), ma anche per la cartella di pagamento, la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (così Cass. n. 4757/09 e n. 13461/12).

La citata giurisprudenza è espressione del principio generale per il quale l'atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo, con la conseguenza che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sè, motivo di invalidità dello stesso (così, tra le altre, Cass. n. 13375/09).

In effetti, questo principio non è, in sè, applicabile agli atti del procedimento di espropriazione forzata per la riscossione coattiva delle imposte dirette regolato nel capo 2 del titolo 2 D. P.R. n. 602 del 1973, sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16.

Comunque, il comma 2-bis dell'art. 72-ter 5 del D.P.R. n. 602/1973, dispone: "nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo".

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