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Inquinamento acustico: quando si ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale?

Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da immissioni di rumore, non è sufficiente il mero accertamento dell’esposizione a immissioni di rumore intollerabili, essendo di contro necessario che il danneggiato provi, anche attraverso presunzioni semplici, i pregiudizi patiti. E’ quanto ribadito dal Tribunale di Rimini nella recente pronuncia n. 302, del 20 marzo 2017.


Con la sentenza in commento, il Tribunale di Rimini, dopo aver accertato l’intollerabilità delle immissioni di rumore provenienti da manifestazioni musicali tenutesi nell’Arena, ha condannato il Comune al risarcimento del danno non patrimoniale dalle stesse provocate in favore degli attori che risiedevano nel quartiere.

Il giudice riminese in particolare ha dichiarato la responsabilità del Comune non soltanto per aver organizzato direttamente, anno dopo anno, alcuni degli spettacoli nonostante le vibranti proteste degli abitanti del luogo, ma soprattutto per non aver vigilato, in violazione del principio generale del “neminem laedere”, di cui l’art. 2043 c.c. è espressione, sulla situazione illecita che si veniva a creare nell’Arena in occasione degli spettacoli.

Già da tempo tanto la dottrina quanto la giurisprudenza (Cass. civ. sez. Unite 11 novembre 2008, nn. 26972-26975 (c.d. Sentenze di San Martino); Cass. civ. n. 17427/2011) si sono occupate dei riflessi che le immissioni intollerabili spiegano sulla qualità della vita di coloro i quali vi sono esposti e dunque sulla risarcibilità o meno del danno non patrimoniale derivante dalle stesse, approdando ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. che ha portato al superamento dell’interpretazione tradizionale e strettamente letterale che limitava la risarcibilità del danno non patrimoniale alle sole ipotesi determinate dal legislatore, ossia quelle in cui l’eventus damni veniva cagionato mediante un fatto che, oltre ad essere illecito civile, integrava un reato per il codice penale (La riserva di legge ex art. 2059 c.c. continua, invece, ad operare quando non venga in considerazione un danno alla persona, ma alle cose).

Difatti, attraverso la combinazione dell’art. 2059 c.c. con l’art. 2 Cost., al risarcimento del danno morale è stata assegnata una funzione più estesa di quella tradizionale per abbracciare tutte quelle lesioni di valori costituzionalmente protetti ed attinenti la persona, così da riconoscere protezione all’interesse dell’intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell’ambito familiare, dell’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana (Cass. civ. 19 agosto 2003, n. 12124; Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233). Lapidarie, al riguardo, appaiono le famose Sentenze Gemelle delle Sezioni Unite di Cassazione dell’11 Novembre 2008 (Cass. civ. sez. Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), secondo le quali: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli «casi previste dalla legge», e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.:


a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;

b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;

c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave i diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.


La vita privata e familiare dei singoli individui rappresenta anche uno dei diritto protetti dall’art. 8 della CEDU. La Corte di Strasburgo, infatti, ha più volte applicato detto principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno di essa, riconoscendo agli individui assoggettai alle immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale pur nel caso in cui non si sussista alcuno stato di malattia (Cass. civ. 16 ottobre 2015, n. 20927).

Per quanto concerne il regime probatorio in ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale da immissioni di rumore che superino la normale tollerabilità, negli anni si sono formati due contrastanti filoni giurisprudenziali, e più in particolare: da una parte l’orientamento che riconosce il c.d. danno in re ipsa; e dall’altra un orientamento opposto secondo cui è, invece, necessario provare il pregiudizio provocato dalle immissioni di rumore intollerabili, anche con mere presunzioni semplici (Cass. civ. 17 gennaio 2017, n. 917; Cass. civ., 19 agosto 2011, n. 17427).

In particolare, la giurisprudenza favorevole al c.d. danno in re ipsa, prendendo le mosse dall’interpretazione evolutiva dell’art. 2059 c.c., nonché dalla nozione di danno quale evento, ritiene sufficiente, ai fini della configurabilità del danno, il mero accertamento della superata soglia di normalità delle immissioni (Cass. civ., 13 marzo 2007, n. 5844 secondo cui: «L’accertamento dell’intollerabilità delle immissioni configura l’esistenza del danno in re ipsa … opera anche … in assenza di lesioni medicalmente accertabili»). Detto orientamento dunque riconosce, anche in assenza della relativa prova, la risarcibilità del danno biologico da immissioni, quale pregiudizio al bene salute protetto ex art. 32 Cost., integrante una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che si traduce in una menomazione del diritto ad un ambiente di vita idoneo a consentire un accettabile livello di benessere psicofisico, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre ricchezza, e conseguente all’esposizione dello stesso all’immissione eccedente la normale tollerabilità (Cass. civ. 9 agosto 1999, n. 3675; Corte di Appello Venezia 31 maggio 1985).

Accanto a detto orientamento giurisprudenziale, ha preso piede un altro filone interpretativo che ha tentato di contenere entro certi confini meno labili la configurabilità di una danno biologico in re ipsa conseguente all’accertata intollerabilità delle immissioni, ribadendo che non la minore godibilità della vita è in sé risarcibile, bensì la sola lesione del diritto alla salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall’art. 32 Cost. (Cass. civ. 3 marzo 1999, n. 911), con la conseguenza che, in difetto di prova di una simile lesione dell’integrità psicofisica del soggetto che sia conseguita alle sofferenze indotte dallo stress, non è configurabile alcun danno biologico risarcibile, essendo insufficiente la lesione di un semplice diritto soggettivo (Cass. civ. 8 marzo 2010, n. 5564); non trovano dunque alcuna tutela risarcitoria il mero disagio o fastidio ovvero la lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità (Cass. civ.sez. Unite 11 novembre 2008, nn. 26972-26975 (c.d. Sentenze di San Martino); Cass. civ. 19 dicembre 2014, n. 26899). Quindi il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso ovvero non potendosi postulare che il danno sarebbe in re ipsa, perché detta teoria snaturerebbe la funzione del risarcimento, il quale, diversamente, verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. civ. 19 agosto 2011, n. 17427).

Sposando questo ultimo orientamento, il Tribunale di Rimini, nel caso in commento, ha riconosciuto la risarcibilità dei danni non patrimoniali solo a coloro i quali hanno fornito, nel corso del giudizio, idonea documentazione a supporto dell’effettività del pregiudizio lamentato e derivante dalle immissioni rumorose; non riconoscendola, di contro, a coloro i quali non hanno dimostrato la sussistenza di una lesione suscettibile di accertamento medico-legale.

Il Tribunale riminese, inoltre, ritenendo integrato nel caso di specie il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto e punito dall’art. 659 c.p., ha riconosciuto il danno non patrimoniale, sotto forma di danno morale, quale conseguenza di un fatto integrante gli estremi di un reato (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), ma solo nei confronti di coloro i quali hanno provato l’effettività del pregiudizio subito. E invero, anche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, affinché possa riconoscersi la risarcibilità dello stesso è necessario che venga data prova del danno patrimoniale da parte di chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. pen. sez III, ord. n. 8421 del 12 aprile 2011), non essendoci spazio, anche in detta sede, per il c.d. danno in re ipsa.

Altrettanto ondivaghi appaiono i criteri di liquidazione del danno biologico adottati dal giudice nazionale: infatti, accanto alle pronunce che applicano in maniera rigorosa il metodo del punto tabellare, vi sono delle altre nelle quali invece la liquidazione è stata rimessa alla valutazione discrezionale ed equitativa del giudice di merito, il quale nell’effettuare la relativa quantificazione deve verificare con certezza l’esistenza del danno, non essendo configurabile il danno biologico in assenza della lesione dell’integrità psico-fisica del danneggiato Cass. civ. 18. dicembre 1987, n. 9430; Cass. civ. 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ. 27 giugno 2017, n. 13208.

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