L'Anatocismo Bancario è sempre illegittimo dall'anno 2014
Si allega interessante ordinanza del Tribunale di Padova che stabilisce i principi, in relazione alla contesta illegittima applicazione di interessi anatocistici, considerata la previsione dell’art. 1283 c.c. e ricordati i principi espressi nel 1999 dalla Cassazione, secondo la quale gli usi contrari, idonei ex art. 1283 c.c., a derogare il precetto ivi stabilito sono solo gli usi normativi, con conseguente nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale; considerato che l’art. 120 TUB, come modificato dall’art. 25 d. lgs. 342/1999, ha introdotto il principio della pari periodicità per il calcolo degli interessi, demandando al CICR la determinazione dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi. Il CICR ha quindi provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad eseguire le direttive di cui all’art. 25 comma 2 d. lgs. n. 342 del 1999, stabilendo, in particolare che “ in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c.; nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori”, con la conseguente validità, dall’1 luglio 2000 – data indicata nella stessa delibera CICR – della clausola anatocistica per i contratti successivi; ritenuta, in ogni caso, la necessità della previsione della pari periodicità degli interessi creditori e debitori, oltre che della specifica approvazione per iscritto; considerato che con
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ritenuto, dunque, che la validità della pattuizione di interessi anatocistici vada verificata alla stregua di tali principi; ritenuto che, in ipotesi di appurata nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, i rapporti di dare/avere devono essere rideterminati senza capitalizzazione alcuna.