google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M
top of page

Il Concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. - I presupposti


Concorso di persone: "l'azione di uno diventa espressione della volontà di tutti"?

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado che aveva condannato alcuni imputati, appartenenti ad un gruppo anarchico di estrema sinistra, per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale aggravati, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato posti in essere al fine di contrastare un concerto programmato da un movimento di estrema destra, la Corte di Cassazione (sentenza 24 luglio 2017, n. 36739) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la sentenza aveva fatto ricorso ad una sorta di "responsabilità collettiva", senza precisare il contributo causalmente rilevante idoneo a fondare la responsabilità concorsuale nelle condotte di danneggiamento aggravato contestate -, ha affermato che per la configurabilità del concorso di persone nel reato non è sufficiente affermare che il contesto corale dei fatti in cui "l'azione di uno diventò espressione della volontà di tutti", può indurre a ritenere compartecipi di ciascun delitto tutti gli imputati, rendendo irrilevante una distinzione di ruoli e responsabilità tra i medesimi, essendo invece necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. Pen., Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016

Cass. Pen., Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003

Difformi

Non vi sono precedenti citati


Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 110 c.p. sotto la rubrica «Pena per coloro che concorrono nel reato», stabilisce che “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. Secondo una classificazione radicata in dottrina, il contributo concorsuale si distingue in materiale e morale a seconda che esso attenga all'esecuzione della fattispecie oggettiva di un reato ovvero alla volontà di chi lo commette.

Attualizzando le acquisizioni del previgente modello differenziato di tipizzazione del concorso, nell'ambito della partecipazione materiale si distinguono tradizionalmente le figure dell'autore (che realizza l'azione tipica), del coautore (che esegue la medesima azione insieme ad altri) e del partecipe (il quale un essere una condotta che di per sé sola non corrisponde alla fattispecie incriminatrice, ma facilita la preparazione o la consumazione del crimine). Per converso, nell'ambito della partecipazione psichica vengono distinte le figure del determinatore (il quale fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente) e dell'istigatore (che rafforza l'altrui proposito criminoso già esistente). La distinzione tra concorso materiale e morale è recepita anche dalla giurisprudenza, la quale comunque evidenzia che «la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Cass. pen. S.U. 24/11/2003).

La partecipazione psichica a mezzo istigazione richiede, del resto, che sia provato, da parte del giudice di merito, che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato (Sez. 6, n. 39030 del 5/07/2013, P., Ced Cass. 256608; Cass. pen. Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, A., Ced Cass. 261893). In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa purché, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Cass. pen., Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, A., Ced Cass. 257979).

Tanto premesso, nel caso in esame, nella sentenza, si evidenziava, in modo generalizzante, come le condotte di danneggiamento non furono solo una azione dimostrativa, bensì una azione volutamente finalizzata ad indurre le forze dell’ordine ad intervenire ed ingaggiare con i manifestanti un corpo a corpo e che costoro, previamente munitisi di oggetti contundenti, si erano armati per avere la meglio. Secondo la Corte di Appello, pertanto, la colluttazione ingaggiata non fu quindi una risposta difensiva ad un attacco improvviso ed imprevisto delle forze dell'ordine, bensì un atto oppositivo verso i pubblici ufficiali in servizio a tutela della collettività. Nella ricostruzione di fatto della sentenza impugnata, il contesto corale dei fatti in cui "l'azione di uno diventò espressione della volontà di tutti", induceva a ritenere compartecipi di ciascun delitto tutti gli imputati, rendendo irrilevante una distinzione di ruoli e responsabilità tra i medesimi.

Tale argomentazione, per i Supremi Giudici, si poneva, tuttavia, in radicale contrasto con la disciplina del concorso di persone nel reato per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Appello, secondo i giudici di legititmità, non aveva fatto buon governo dei consolidati principi affermati dalla Cassazione, essendosi infatti, attestata su una sorta di autoevidenza della rilevanza concorsuale delle condotte dei partecipi alla manifestazione, obliterando la verifica della sussistenza in concreto dei presupposti per affermare la rilevanza concorsuale delle condotte di concorso morale ascritte agli imputati.

Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.

La decisione in sintesi

Riferimenti normativi:

Art. 110 c.p.

Comments


Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page