Il Maso Chiuso: l'istituto e origine
- Umberto Giovannoni
- 25 ago 2017
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Il maso chiuso è un istituto di origine antichissima diffuso nelle zone alpine orientali, contrassegnato sin dall'origine da due elementi, uno economico e l'altro giuridico. Il primo elemento individua, storicamente, una comunità familiare ed un'azienda agricola autosufficiente, poste per lo più, in territorio montano, in cui gli edifici erano circondati e chiusi dai campi e dal bosco, di guisa che ogni podere risultava circondato da una parte del bosco comunale, sufficiente a coprire i bisogni di ciascuna azienda agricola, che veniva così ad essere indipendente rispetto ai feudatari dominanti le sottostanti vallate. La fierezza di carattere del popolo germanico è stata, peraltro, magistralmente evidenziata da Tacito, che, nel De Germania, cap. 16, sottolinea l'insofferenza dei germani a convivere in villaggi, com'era, in vece, costume dei Romani: «colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit vicos locant no,n in nostrum morem connexis et cohaerentibus aedificiis; suam quisque domum spatii cirrcumdat».
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Disciplinato fino al 31 luglio 1929 dalla legge 12 giugno 1900, n. 47, della Contea Principesca del Tirolo, l'istituto del maso chiuso fu abolito dal r.d.l. 4 novembre 1928, n. 2325, che estese anche all'Alto Adige la legislazione italiana, ma sopravvisse, di fatto, nelle abitudini di vita di quelle popolazioni.
La Costituzione della Repubblica Italiana, recependo l'accordo De Gasperi
Gruber del 5 settembre 1942, all'art. 116 assicura a talune regioni, fra cui il Trentino-Alto Adige, «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale è stato approvato lo Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, ha attribuito (art. 8) alle provincie la potestà legislativa sull'ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini . L'istituto è stato, così, reintrodotto dalla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, e successive leggi provinciali 2 settembre 1954, n. 2; 25 dicembre 1959, n. 10, tutte trasfuse nel t.u. 7 febbraio 1962, n. 8, modificato dalla legge provinciale 27 luglio 1978, h. 33, con la successiva e conseguente emanazione del nuovo t.u. 28 dicembre 1978, n. 32, e successive leggi provinciali 26 marzo 1982, n. 10 e 24 febbraio 1993, n. 5. Oggi l'istituto è disciplinato dalla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 176, che ne ha man tenuto la struttura ed i principi ispiratori, rivisitandolo, peraltro, in più punti, ed in particolare eliminando la prevalenza della linea maschile su quella femminile e disciplinando più completamente la posizione successoria del coniuge superstite.
Lo Studio legale Giovannoni e Bettella offre assistenza e consulenza sulle problematiche trattate.