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Danni da ritardo nel parto cesareo: accordato il risarcimento al bambino e ai genitori

Il Tribunale di Palermo, con sentenza resa il 5 luglio 2017, ha addebitato alla struttura ospedaliera dove era ricoverata una gestante la responsabilità per il ritardo con il quale i sanitari avevano eseguito il parto cesareo. Da tale ritardo era dipesa una situazione di ipossia perinatale, all’origine della patologia invalidante che aveva colpito il bambino. Di particolare interesse si rivelano le statuizioni riguardanti il quantum del danno non patrimoniale, con riferimento alla posizione del minore e a quella dei suoi genitori.


Quanto è accaduto in un nosocomio del capoluogo siculo, durante la fase terminale di una gestazione fino ad allora non particolarmente allarmante, costituisce il retroterra della controversia decisa dal Tribunale di Palermo con sentenza depositata il 5 luglio 2017.

La gravidanza si concludeva con un parto cesareo e, a quel punto, i sanitari si rendevano conto che il neonato presentava sintomi di asfissia. L’anossia perinatale era, a propria volta, la causa di ulteriori gravissime patologie che rendevano il bambino totalmente invalido. In relazione a queste drammatiche conseguenze, i genitori del disabile, in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti, esperivano l’azione risarcitoria contro la competente Azienda Sanitaria Provinciale.

Sulle domande finalizzate al risarcimento dei danni scaturenti da ipossia neonatale si registrano diversi interventi del Supremo Collegio, che hanno enunciato alcune regole specifiche, specie con riferimento ai profili probatori, in armonia con i principi di portata più ampia che governano la responsabilità dei medici e delle strutture in cui essi operano. Si è in particolare evidenziato che l’affermazione della responsabilità del medico per i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari ed il danno, prova da ritenere sussistente quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11789).

Invero, in presenza di un’azione o di un’omissione dei sanitari nella fase del travaglio o del parto che abbiano in ipotesi l’attitudine a determinare l’evento, l’esser rimasta ignota la causa del danno non può ridondare a vantaggio della parte obbligata, la quale è anzi tenuta alla prova positiva del fatto idoneo ad escludere l’eziologica derivazione del pregiudizio dalla condotta inadempiente (Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2017 n. 8664; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2011, n. 12686; Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2011, n. 3847, con cui si è confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere un nesso di causalità tra la condotta dei medici, i quali avevano ritardato l’esecuzione di un parto cesareo, e la grave asfissia del neonato, reputando irrilevante la pur elevata probabilità statistica che l’asfissia cerebrale potesse avere avuto origine fisiologica in base all’assunto per cui, per escludere con certezza il nesso di causalità tra l’evento e la condotta del sanitario, si sarebbe dovuto disporre di un tracciato cardiotocografico, che i medici stessi avevano però omesso di eseguire nell’imminenza del parto). Dal canto proprio, facendo leva sulla considerazione che l’ipossia da travaglio, ascrivibile alla condotta del medico, era idonea a provocare in via autonoma ed esclusiva la totale invalidità del minore, una pronuncia della Suprema Corte ha cassato la decisione di appello che, in virtù della sindrome di Down di cui lo stesso era affetto, le aveva imputato il cinquanta per cento del danno da incapacità lavorativa specifica futura (Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3893).

Del resto, mancavano elementi che potessero far deporre per la sussistenza di alterazioni o di anomalie nella condizione della partoriente ovvero di condizioni genetiche del feto o che, comunque, lasciassero ipotizzare altre cause naturali del danno cerebrale. Il quadro era ulteriormente aggravato dalla lacunosità della cartella clinica; si ritiene, infatti, che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non possa pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni, ove sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato (al riguardo, Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2016, n. 6209, ha cassato la decisione con cui il giudice di merito, malgrado un vuoto di ben sei ore nelle annotazioni della cartella clinica di una bambina, che al momento del parto presentava difficoltà tali da imporre un attento monitoraggio post-natale, aveva ritenuto condivisibile l'ipotesi formulata dai consulenti tecnici d'ufficio, secondo cui la neonata non poteva essere stata lasciata senza assistenza). Tutto ciò ha fatto sì che si ritenesse acclarata la responsabilità della struttura ospedaliera nella verificazione dei pregiudizi subiti dal bambino e dai genitori.

Dalla sentenza del Tribunale di Palermo si possono cogliere spunti interessanti anche rispetto alla quantificazione del ristoro da concedere ai diversi danneggiati. L’unica voce di danno patrimoniale di cui si è fornita adeguata dimostrazione in giudizio è quella riguardante la futura compromissione della capacità lavorativa del minore. Si è provveduto perciò a costituire una rendita vitalizia, la quale verrà erogata mensilmente, una volta che il disabile avrà raggiunto la maggiore età, per un ammontare pari al triplo della pensione sociale. Per quel che concerne poi l’area del danno non patrimoniale, al bambino si è attribuita la somma risultante dall’applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale Milano – che la Cassazione, avendo a cuore le esigenze di uniformità di trattamento, ha indicato come modello da seguire in tutto il territorio nazionale– operando l’aumento personalizzato sul valore standard nella misura massima consentita dalle medesime tabelle (è possibile che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice si spinga oltre i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle anzidette tabelle, ma ciò presuppone che la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, occorrendo altresì che la motivazione dia adeguatamente conto di tali circostanze e di come esse siano state considerate: in tal senso si esprime Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3505; in ogni caso, occorre tener conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, altrimenti non sarebbe controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito perviene alla liquidazione, come evidenziato da Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3582). Degna di nota è la commisurazione del danno non patrimoniale da riconoscere alla madre e al padre, la cui configurabilità, pur in assenza di menomazioni alla propria integrità psico-fisica, può desumersi dalla gravità delle lesioni riportate dal figlio (si noti che, facendo leva su questo presupposto, Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2228, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato il danno non patrimoniale patito dai genitori di un bambino, nato col braccio destro paralizzato a causa della lesione del plesso brachiale avvenuta durante il parto). Il giudicante, a tale proposito, evidenzia un più che verosimile impatto sul modo di essere del nucleo familiare e di svolgimento della vita di relazione di ciascuno dei coniugi (in un caso analogo, ai genitori di una bambina che, a causa di omissioni addebitabili al personale sanitario in occasione del parto, era rimasta totalmente e permanentemente invalida, era stato attributo il risarcimento del danno non patrimoniale in relazione al turbamento familiare e relazionale, correlato alla necessità di accudire vita natural durante una figlia gravemente malata, soffrendo per il fatto di vederla continuamente in uno stato di profonda prostrazione fisica e non potendo fruire delle tipiche gioie connesse alla crescita e alla maturità della figlia stessa: Trib. Brindisi, 2 febbraio 2009). A detto titolo, data la particolare intensità della sofferenza, è stato accordato a ciascuno dei genitori un importo corrispondente al livello più elevato della quota di individualizzazione del danno non patrimoniale spettante al minore, secondo gli anzidetti criteri tabellari.

Lo Studio legale Giovannoni e Bettella offre assistenza e consulenza sugli argomenti trattati.


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