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Uso indebito di carte di credito e truffa: concorso di reati o assorbimento?


Nel risolvere la questione dei rapporti tra il reato di truffa (art. 640 c.p.) e quello di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento (art. 55, co. 5, d.lgs. 231/2007), la Suprema Corte (sentenza, sez. II, 10 luglio 2017, n. 33526) – difformemente da quanto ritenuto in altre pronunce – ha ravvisato il concorso di reati; valorizzando in tutto il suo contenuto la sentenza dalle Sezioni Unite n. 22902/2001, i giudici della Sez. II hanno esplicitato come l’assorbimento del reato di truffa in quello di indebito utilizzo si verifichi a condizione che la condotta illecita si esaurisca nell’indebito utilizzo della carta di credito.

di Antonio Chiari - Avvocato in Torino; Docente di diritto penale presso la SSPL dell’Università Europea di Roma


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. pen., sez. fer., 12/12/2011, n. 45946

Cass. pen., sez. I, 10/06/2004, n. 26300

Cass. pen.sez. V, 08/06/1999, n. 7192;

App. Roma, sez. II, 24/06/2010, n. 4116

Trib. Palmi, sez. dist. Cinquefrondi, 17/01/2011

Uff. Indagini preliminari Milano, 15/10/2007;

Trib. Bari, sez. riesame, 29/08/2007

Difformi:

Cass. pen. sez. II, 04/12/2015, n. 48044

Cass. pen. sez. II, 20/06/2013, n. 26865

Cass. pen. sez. V, 22/02/2006, n. 6695

Cass. pen. sez. V, 17/11/1999, n. 13164

App. Roma, sez. I, 01/03/2016, n. 1776


Il caso

G.M. veniva tratto a giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia per rispondere dei reati di truffa (art. 640 c.p.) e di indebito utilizzo di carte di credito [art. 55, comma 9 (ora comma 5), d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231]. La condotta consisteva nella predisposizione di falsi contratti di abbonamento ad una nota piattaforma televisiva, attraverso l’utilizzo di nominativi fasulli con la produzione di copia di un documento di identità contraffatto, per poi successivamente, attraverso l’uso indebito di una carta di credito di terzo soggetto ignaro per pagare il prezzo dell’abbonamento, ottenere presso di sé il televisore e gli altri beni offerti da tale piattaforma a titolo promozionale.

All’esito del giudizio abbreviato, il G.U.P. pronunciava sentenza di condanna, ritenendo però il reato di truffa assorbito in quello di indebito utilizzo di carte di credito. La Corte d’appello di Bologna, investita del gravame dell’imputato, escludeva invece (con sentenza del 14-9-2016) tale assorbimento e riformava parzialmente la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello interpone ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso tra le due ipotesi di reato.

I rapporti tra truffa ed indebito utilizzo di carte di credito: concorso apparente di norme o concorso di reati?

La materia della penale responsabilità per l’utilizzo abusivo di carte di credito (o di altri strumenti di prelievo o di pagamento) è attualmente regolata dall’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 (così come sostituito dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90), disposizione che riproduce integralmente, nella descrizione delle condotte sanzionate, l’art. 12, D.L. n. 143/1991, convertito, con modificazioni, nella L. n. 197/1991.

Il leading case: la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22902/2001

Nel vigore della previgente disposizione normativa testé citata si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza n. 22902/2001, richiamata nella decisione in commento.

In questa sede il Supremo Collegio, nella più autorevole composizione, ha escluso che tra le due norme incriminatrici di cui all’art. 12, D.L. n. 143/1991 (ora art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007) e all’art. 640 c.p. sussista il concorso di reati; ciò sul rilievo per cui l’adozione di artifizi o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito, “sicché la prima di tali condotte ben può identificarsi nella seconda come specie a genere”, con conseguente assorbimento del reato di truffa in quello di indebito utilizzo.

A tale conclusione la Corte regolatrice è pervenuta partendo da una premessa argomentativa che pare lasciare spazio – in considerazione delle fattispecie concrete considerate – ad esiti differenti: nell’inquadrare il rapporto tra le due figure delittuose nella problematica del concorso apparente di norme o del concorso di reati, i supremi giudici affermano (§ 5) come la questione sia “risolvibile nell’uno o nell’altro senso a seconda che si ritenga che l’adozione di artifici o raggiri – come nella fattispecie concreta […] – si identifichi nell’uso indebito, sì da potersi parlare di un’unica condotta prevista contemporaneamente da due norme incriminatrici, ovvero costituisca condotta tutt’affatto diversa, sì da far luogo all’applicazione di entrambe”.

La tesi dell’assorbimento: l’adozione degli artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito

Parte della giurisprudenza, richiamando la decisione delle Sezioni Unite, aderisce al principio di diritto ivi statuito, secondo cui l’indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui all’art. 55, comma 5 (già co. 9) e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l’adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito [in tal senso, oltre alle sentenze della S.C. n. 6695/2005 (dep. 2006), n. 26865/2013 e n. 48044/2015, menzionate nella sentenza in commento, si vedano Cass. pen. sez. V, 17 novembre 1999, n. 13164 e, più recentemente, App. Roma, sez. I, 1 marzo 2016, n. 1776].

Un altro filone giurisprudenziale – invero piuttosto cospicuo – giunge al diverso esito interpretativo, per il quale è configurabile, tra le due fattispecie incriminatrici de quibus, un concorso di reati.

In particolare, la stessa S.C. ha affermato come il reato di truffa non sia assorbito da quello di indebita utilizzazione di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento ogni qualvolta la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo di essi, ma sia connotata da un “quid pluris” concretantesi in artifici e raggiri (così Cass. pen., Sez. fer., 12-12-2011, n. 45946; Cass. pen., n. 26300/2004, citata in sentenza). Ed è su questa linea argomentativa che si colloca la pronuncia in commento, laddove la Sez. II esclude l’assorbimento sul rilievo per cui, nel caso di specie, “il meccanismo della truffa conteneva artifici e raggiri assai articolati – come l’utilizzo di un documento di identità contraffatto e la stipula di un contratto fasullo – che non si esaurivano nell’indebito utilizzo della carta di credito di un terzo”.

Vi sono poi ulteriori sentenze che aderiscono a questo secondo orientamento (concorso di reati, esclusione dell’assorbimento) sulla base di (parzialmente) differenti percorsi argomentativi.

In quest’ambito, alcune pronunce ritengono possibile il concorso formale tra il reato di truffa e quello di indebito utilizzo di carta di credito, stante la diversità dei rispettivi beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici (cfr., in tal senso: Cass. pen. sez. V, 8 giugno 1999, n. 7192; App. Roma sez. II, 24 giugno 2010, n. 4116; Trib. Palmi, sez. dist. Cinquefrondi, 17 gennaio 2011).

Altre decisioni valorizzano la diversità degli elementi costitutivi delle due fattispecie. In particolare, secondo la precitata Cass. pen., n. 7192/1999, l’elemento oggettivo del reato di indebito utilizzo di carte di credito è costituito dall’uso indebito in sé considerato, e cioè indipendentemente dal conseguimento di un profitto e dal verificarsi di un danno, e senza coinvolgimento del soggetto passivo, mentre nel reato di truffa si richiede l’uso di artifici e raggiri e, correlativamente, l’induzione in errore del soggetto passivo, per cui il momento consumativo coincide con quello del conseguimento del profitto con altrui danno. Più recentemente si vedano, sulla medesima linea interpretativa: Uff. Indagini preliminari Milano, 15-10-2007, che ha ritenuto configurabile il concorso formale tra il delitto di truffa e quello di cui all’art. 55, D.Lgs. 231/2007 sulla base della considerazione per cui quest’ultima fattispecie non richieda, a differenza di quella prevista dall’art. 640 c.p., alcun artificio; Trib. Bari, Sez. riesame, 29-8-2007, secondo cui le fattispecie di abuso delle carte di credito postulano che il soggetto agente prelevi direttamente denaro o altra utilità mediante lo strumento di pagamento abusivamente utilizzato, mentre la truffa si realizza attraverso meccanismi che non possono essere equiparati a prelievo diretto del contante.

Permane quindi sul tema dei rapporti tra i reati de quibus un contrasto giurisprudenziale, che neppure l’intervento delle Sezioni Unite pare essere riuscito a sopire. Deve ritenersi, tuttavia, come le sentenze che escludono l’assorbimento, in favore del concorso di reati, non si pongano in contrasto con il dictum della massima composizione del Supremo Collegio, ma ne valorizzino appieno il contenuto, nella parte in cui si individua la soluzione dell’alternativa concorso apparente di norme/concorso di reati nel valutare se l’adozione di artifici o raggiri […] si identifichi nell’uso indebito, sì da potersi parlare di un’unica condotta prevista contemporaneamente da due norme incriminatrici, ovvero costituisca condotta tutt’affatto diversa, sì da far luogo all’applicazione di entrambe”.

Esito del ricorso:

Rigetto

Riferimenti normativi:

Art. 15 c.p.

Art. 640 c.p.

Art. 55, comma 5, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Cassazione penale, sentenza, sez. II, 10 luglio 2017, n. 33526

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