Nel delitto di truffa la minorata difesa è circostanza aggravante ad effetto speciale
E' truffa aggravata dalla minorata difesa simulare un incidente stradale ai danni di un anziano
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa ed a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 2009, n. 94, l’età avanzata della vittima del reato di truffa rileva in misura maggiore, attribuendo al Giudice il compito di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. Il reato di truffa, aggravata ai sensi dell’art. 640 co. 2 bis c.p., è pertanto configurabile in caso di simulazione di incidente stradale in danno di persona ultraottantenne (Cass. pen. sentenza 23 giugno 2017, n. 31454).
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi
Cass. pen. sez. II, 18 novembre 2014, n. 8998, in CED Cass., rv. 262564;
Cass. pen. sez. V, 13 luglio 2011, n. 38347, in CED Cass., rv. 250948;
Cass. pen. sez. II, 23 settembre 2010, n. 35997, in CED Cass., rv. 248163
Difformi
Non risultano precedenti difformi
Il caso di specie
La Corte di Cassazione viene adita avverso una ordinanza del Tribunale del riesame di Milano confermativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetto indagato per i delitti di truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa ex artt. 61, n. 5, 640 c.p. e furto aggravato dalla minorata difesa e dall’uso di mezzi fraudolenti ex artt. 61, n. 5, 624, 625, n. 2 c.p.
All’indagato è contestato, insieme ad un complice, di aver simulato un incidente stradale tra la propria autovettura e quella di un anziano guidatore, che era stato sollecitato a fermarsi con suoni di clacson e uso dei lampeggianti, era stato fatto allontanare dal veicolo per constatare i danni (immaginari) cagionati alla vettura degli indagati ed era stato quindi indotto a consegnare la somma di cinquanta euro. Mentre l’anziano era distratto da uno dei complici, l’altro si era altresì avvicinato all’abitacolo del mezzo e aveva sottratto un pacchetto di sigarette, oggetto del reato di furto.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso il difensore dell’indagato contestando, tra l’altro, l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa, sul rilievo che l’età della vittima era circostanza non conosciuta e non conoscibile dal soggetto agente.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
La circostanza aggravante della minorata difesa. La rilevanza dell’età della vittima
Il testo dell’art. 61 n. 5 c.p., recante la circostanza aggravante della minorata difesa, è stato integrato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 con l’introduzione espressa del riferimento all'età della vittima ai fini della configurabilità dell’aggravante. L’età della persona offesa era, peraltro, elemento che la giurisprudenza pacificamente considerava come rilevante ad integrare una situazione di minorata difesa, già prima della riforma normativa, quale circostanza inerente alla persona della vittima, richiedendo che l'età avanzata fosse accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinassero un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cass. pen. sez. II, 17 settembre 2008, n. 39023, in CED Cass., rv. 241454).
La giurisprudenza pronunciatasi successivamente alla riforma con riferimento alla rilevanza dell’età senile per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. ha affermato che l’attuale formulazione normativa richiede la specifica valutazione della minorata difesa anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente abbia tratto consapevolmente vantaggio (Cass. pen. sez. II, 18 novembre 2014, n. 8998, in CED Cass., rv. 262564, in un caso di una rapina in cui la vittima - una donna di settantaquattro anni che aveva accennato una reazione alle minacce dei malfattori - veniva afferrata per le spalle e scaraventata a terra). Alcune sentenze, cui si richiama espressamente la pronuncia in commento, richiedono anche che il giudice verifichi, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità, situazione che è riconducibile all’aggravante della minorata difesa (Cass. pen. sez. V, 13 luglio 2011, n. 38347, in CED Cass., rv. 250948, in tema di furto di danaro in danno di un anziano, indotto a prelevarlo da un libretto postale con il pretesto di fargli una cospicua donazione per la quale era necessario sostenere spese notarili; Cass. pen. sez. II, 23 settembre 2010, n. 35997, in CED Cass., rv. 248163 in tema misura cautelare disposta per truffa consumata).
La truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa (art. 640, co. 2 n. 2-bis c.p.)
Tale aggravante, con riferimento all’approfittimento dell’età avanzata della vittima, è stata valutata in un caso di truffa consumata in danno di numerose persone, tutte di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni, ai quali veniva richiesta la consegna di un rilevante importo di denaro in contanti, con il pretesto di depositarlo presso un notaio al fine di consentire la conclusione di una pratica finalizzata alla devoluzione in beneficenza di una grossa somma di denaro, con contestuale generica promessa di remunerazione per l'esborso effettuato (Cass. pen. sez. II, 23 settembre 2010, n. 35997, cit.).
Più di recente, l’aggravante è stata valutata con riferimento all’approfittamento della condizione di alcuni giovani disoccupati. La Corte ha ritenuto non sufficiente alla configurabilità dell’aggravante il riferimento, operato dai giudici di merito, alla generale crisi economica ed occupazionale che investe il settore giovanile, ed alla generica aspirazione di un posto di lavoro, richiedendo la valorizzazione di situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando in concreto la commissione del reato (Cass. pen. sez. II, 11 maggio 2016, n. 28795, in CED Cass., rv. 267496).
Cassazione penale, sezione V, sentenza 23 giugno 2017, n. 31454