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Ecco i reati che potranno essere estinti con la condotta riparatoria

La riforma del processo penale introduce l'estinzione del reato per condotte riparatorie in caso di procedibilità a querela revocabile

La riforma del processo penale recentemente approvata ha introdotto nel codice penale un nuovo articolo, il numero 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie".



La lista dei reati perseguibili a querela soggetta a remissione che potranno essere estinti

La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, in ogni caso, non si applica a tutti i reati ma, per espressa previsione dell'articolo 162-ter c.p., solo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione.

Potranno essere estinti con la riparazione, quindi, i seguenti reati:

- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)

- violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramentoovvero a sequestro giudiziario o conservativo (art. 388-bis c.p.)

- esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.)

- esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.)

- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri se il fatto concerne una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (art. 490 c.p.)

-falsità in cambiale o titoli di credito, ma non in testamento olografo (art. 491 c.p.)

-turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

-violazione degli obblighi di assistenza familiare, salvo limitate eccezioni (art. 570 c.p.)

-sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.)

-sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.)

-percosse (art. 581 c.p.)

-lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.)

-lesioni personali colpose, tranne determinate eccezioni (art. 590 c.p.)

-diffamazione (art. 595 c.p.)

-minaccia (art. 612 c.p.)

-stalking non realizzato con minacce gravi (art. 612-bis c.p.)

-violazione di domicilio (art. 614 c.p.)

-interferenze illecite nella vita privata, purché non commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (art. 615-bis c.p.)

-accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico non aggravato (art. 615-ter c.p.)

-violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)

-cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, purché non commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.(art. 617 c.p.)

-intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, purché non commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (art. 617-quater c.p.)

-rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.)

-rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)

-rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)

-rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)

-furto semplice (art. 624 c.p.)

-furto commesso dal colpevole al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, quando questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (art. 626 c.p.)

-furto commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno (art. 626 c.p.)

-furto commesso spigolando, rastrellando o raspollando nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto (art. 626 c.p.)

-usurpazione – rimozione o alterazione dei termini di un immobile (art. 631 c.p.)

-deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)

-invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)

-danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

-introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)

-ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)

-uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

-deturpazione e imbrattamento di cose altrui, salvo che il fatto sia commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico (art. 639 c.p.)

-truffa non aggravata (art. 640 c.p.)

-frode informatica non aggravata (art. 640-ter c.p.)

-insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)

-fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.)

-appropriazione indebita, salvo che il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o che ricorra taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61 c.p. (art. 646 c.p.)

-delitti contro il patrimonio di alcuni determinati congiunti, commessi senza violenza alle persone (art. 649 c.p.).

Lo Studio legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e tutela sugli argomenti trattati.

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