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Il costo della polizza connessa al mutuo concorre alla determinazione del TAEG


Il Tribunale di Milano precisa che il costo della polizza, stipulata contestualmente al mutuo e correlata all’erogazione del credito, va inserito nella formula di calcolo del TAEG che, laddove difforme da quello espressamente indicato nel mutuo, genera indeterminatezza del tasso.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

- Sull’indeterminatezza tasso d’interesse: Trib. Milano 30/10/2013;

- Sull’inserimento del costo di polizza nel calcolo del TEG/TAEG: Cass. Civ., sent. n. 8806, 05/04/2017;

- Su TEG e penale di estinzione anticipata: Trib. Torino 28/3/2016; Trib. Roma 16/6/2016 e 10/11/2016; Trib. Brescia 30/9/2016; Trib. Trento 15/01/2016; Trib. Reggio Emilia 12/5/2016; Trib. Bergamo 29/11/2016; Trib. Marsala 14/6/2016; Trib. Mantova 26/1/2016; Trib. Treviso 11/02/2016; Trib. Padova 5/10/2015;

- Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese: Trib. Milano, 16/02/2017;

- Sulla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori: Trib. Pistoia, 02/07/2015, Trib. Verona, 27/04/2015, Trib. Padova, 10/03/2015, Trib. Torino, 17/09/2014, Trib. Milano, ord. 28/01/2014.

Difformi

Su TEG e penale di estinzione anticipata: Trib. Bologna 09/05/2017; Trib. Pescara 28/11/2014; Trib. Bari 12/12/2014, 19/10/2015, 27/11/2015, 14/12/2015 e 18/10/2016; Trib. Avellino 28/09/2015; Trib. Ascoli Piceno 13/10/2015


Il caso

Tizio impugnava dinanzi al Tribunale di Milano un contratto di mutuo concluso nel 2012 con la banca Alfa, lamentando l’applicazione di interessi usurari o anatocistici e in subordine l’indeterminatezza del tasso d’interesse corrispettivo.

In particolare rilevava l’usurarietà sia del TEG (ottenuto considerando anche la penale di estinzione anticipata) che degli interessi moratori, l’indebito anatocismo determinato dal calcolo di questi ultimi sia sulla quota capitale che sulla quota interessi della rata pagata in ritardo e l’indeterminatezza del tasso d’interesse in ragione della simultanea presenza in contratto di due differenti TAEG (il primo ottenuto calcolando il costo del mutuo senza la polizza connessa, il secondo e più oneroso ottenuto inserendone il relativo costo).

Depositava consulenza tecnica di parte a supporto delle proprie argomentazioni ma il giudice, senza disporre CTU, con sentenza letta in udienza rigettava la domanda sviluppando interessanti argomentazioni di natura giuridica e contabile.

La pronuncia: L’indeterminatezza del tasso d’interesse

Il Tribunale di Milano analizza in prima battuta la questione dell’indeterminatezza del tasso, rilevata dal mutuatario in ragione del fatto che – inserendo fra le voci di calcolo del TAEG anche la polizza assicurativa – il saggio sarebbe pari al 6,531%, mentre il TAEG espresso nel testo contrattuale sarebbe pari al 6,13%.

Ci si troverebbe quindi, secondo la ricostruzione attorea, alla presenza di due differenti tassi nel medesimo contratto di mutuo, con conseguente violazione dell’art. 117, comma 4 e 6, TUB.

Il giudice rigetta la censura, pur non ritenendola astrattamente infondata, perché l’attore non ha prodotto la polizza né dichiarato di averla sottoscritta contestualmente al prestito, impedendogli quindi di valutarne l’effettiva stipula e il collegamento causale con il mutuo.

La motivazione sul punto è interessante, perché manifesta l’apertura del Tribunale di Milano verso la tesi dell’indeterminatezza del tasso in casi simili a quello dedotto in giudizio. In altri termini il giudice ha lasciato intendere che la censura avrebbe colto nel segno qualora l’attore avesse esattamente provato la conclusione della polizza e l’aderenza della stessa al mutuo oggetto del giudizio, con l’inevitabile conseguenza della sostituzione ex lege del tasso applicato dalla banca con il tasso minimo dei BOT previsto dall’art. 117, co. 7, TUB o, secondo altra tesi, con il tasso legale ex art. 1284, co. 4, c.c.

Il computo della penale di estinzione anticipata nel calcolo del TEG

In seconda battuta il tribunale analizza l’eccezione di usurarietà degli interessi corrispettivi.

L’attore, inserendo nella formula di calcolo del TEG anche la penale di estinzione anticipata, ottiene un tasso convenzionale superiore alla soglia pro tempore vigente e chiede di conseguenza la declaratoria di non debenza degli interessi.

Il giudice manifesta però una certa contrarietà alla tesi del mutuatario, precisando che la Banca d’Italia, con le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura dell’agosto 2009, ha previsto che “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”.

Tuttavia, consapevole del dibattito che occupa la giurisprudenza riguardo il valore delle Istruzioni della Banca d’Italia nella gerarchia delle fonti, motiva puntualmente la presa di distanza dall’orientamento che attribuisce alle stesse natura di “mere circolari”.

Che le Istruzioni suddette siano superiori alle semplici circolari lo si può affermare, secondo il tribunale, prendendo spunto dall’art. 4, comma 1, TUB, in virtù del quale la Banca d’Italia ha il potere generale di impartire istruzioni agli intermediari (così come in tema di segnalazioni in Centrale Rischi o di vigilanza), e poiché le istruzioni regolano il contegno che gli intermediari devono tenere nei confronti dei terzi (e non invece il funzionamento degli uffici, secondo lo schema tipico delle circolari) ad esse deve riconoscersi un più elevato potere normativo.

Inoltre, continua il giudice, la stessa legge anti usura ne attribuisce un particolare valore, tanto che l’art. 2, commi 1 e 2, L. 108/1996 impongono al Ministero del Tesoro l’ascolto della Banca d’Italia sia prima delle rilevazioni trimestrali del TEGM, sia in sede di classificazione delle diverse categorie di prestito; infine anche i D.M. trimestrali prevedono l’obbligo per gli intermediari di attenersi ai criteri di calcolo indicati dalla Banca d’Italia, al fine di verificare il rispetto dei tassi soglia nei loro contratti.

Pertanto, vista l’influenza attribuita dalla normativa di settore alla Banca d’Italia nella rilevazione dei TEGM per le diverse categorie di operazioni bancarie, non sarebbe corretto confrontare con il tasso soglia - calcolato su un TEGM privo della penale di estinzione anticipata - un TEG che invece ne contiene il relativo costo.

Di conseguenza il giudice conclude rigettando l’istanza di ricalcolo degli interessi dovuti ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., non ritenendo di dover includere nel calcolo del TEG anche la penale di estinzione anticipata.

L’usura sugli interessi moratori

L’attore ha poi eccepito l’usura sui moratori in virtù di due distinte argomentazioni.

La prima sulla base di un calcolo ex ante dell’incidenza degli interessi moratori sul TEG, sviluppato in assenza di un effettivo ritardo nei pagamenti, la seconda sommando corrispettivi e moratori.

Il tribunale rigetta la doglianza fondata sul calcolo ex ante perché frutto di un conteggio meramente ipotetico e arbitrario, non corrispondente a un fatto realmente verificatosi, che lascia libera la parte di posticipare il tempo del supposto pagamento, aumentando così la somma corrisposta a titolo di mora.

Rigetta altresì la tesi della sommatoria perché logicamente e matematicamente errata. Difatti i corrispettivi si applicano sul capitale prestato ancora da rimborsare, in ragione della durata del piano di ammortamento, mentre i moratori si applicano sulla sola rata in funzione del ritardo: riguardano quindi due grandezze e due orizzonti temporali diversi e pertanto non possono essere sommati nei loro valori nominali.

La tesi è condivisa ormai da tutta la giurisprudenza ed è in effetti corretta. Non è condivisibile invece la considerazione sulla diversa natura dei due tipi di tasso: i corrispettivi avrebbero la funzione di remunerare la banca per il prestito concesso e i moratori invece avrebbero natura risarcitoria.

Sotto il profilo teorico e funzionale non vi è alcun motivo per ritenere che gli interessi moratori, fino a quando il ritardo non determini la risoluzione del contratto (ad es. art. 40, co. 2, TUB), non abbiano la medesima funzione remunerativa rappresentata dai corrispettivi. Difatti le parti ammettono la possibilità del ritardo e ne concordano il costo e pertanto, indipendentemente dal nome che ad essi viene attribuito, in sostanza gli interessi di mora costituiscono il prezzo pattuito che il mutuatario paga per posticipare il pagamento della rata (quanto meno fino a che il ritardo non si cronicizzi).

L’anatocismo

Viene altresì rigettata la censura di anatocismo per avere la banca calcolato gli interessi di mora sull’intera rata e quindi anche su quella parte di essa rappresentata dall’interesse corrispettivo. L’art. 3, comma 1 del CICR 09/02/2000, afferma difatti il giudice, legittima l’accordo di capitalizzazione dei moratori nei mutui che pertanto non è affetto da nullità.

Non ritiene infine meritevole di accoglimento l’accusa di anatocismo dell’ammortamento alla francese, perché in esso la quota interessi delle singole rate di ammortamento è calcolata sul solo capitale residuo e non invece sulla somma totale da restituire.

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