Centrale rischi: l'illegittimità della segnalazione a sofferenza
Nei procedimenti in commento (del tribunale di Bari, sotto allegati), la banca, ha basato la propria difesa, sull'aver preventivamente risolto il contratto di affidamento, chiesto il rientro, e comunicato al correntista l'apposizione delle poste debitorie a sofferenza: tale difesa non è stata ritenuta sufficiente da parte del Giudice il quale non si è limitato ad un giudizio formale, ancorché, superficiale della condotta della banca, ma ha dato una lettura complessiva, attribuendo l'evolversi, della condotta della banca nel tempo.
La vicenda
In sede cautelare, la dialettica, si è dunque svolta in merito ad alcune circostanze, ritenute determinanti, che possono così ricostruirsi:
1. - sussistevano, in data 05/02/2014 (data in cui la banca, comunicava la revoca con effetto immediato degli affidamenti in essere in favore di ***, chiedendo alla società debitrice il pagamento di quanto dovuto), le condizioni per segnalare a sofferenza la posizione debitoria da parte della banca?
2. - Cosa è accaduto al soggetto debitore il 15.06.2016 (data di avvenuta la segnalazione a sofferenza), perché la posizione dovesse essere girata a sofferenza? La banca, nelle proprie difese, non da alcuna risposta, e questa è stata la carenza principale le procedimento cautelare nonché del successivo reclamo.
La valutazione dello stato di sofferenza da parte della banca
Non occorre ricordare che la valutazione dello stato di sofferenza, necessita da parte della banca una visione complessiva, sia economica che patrimoniale del soggetto segnalando, informazioni di cui spesso la banca segnalante è sprovvista. Nel caso di specie, inoltre, avendo cessato rapporti diretti con il cliente (almeno dal 05/02/2014), la banca non era nelle condizioni di verificare e valutare l'attuale stato di salute della società, e comunque, non ha fornito alcun elemento, per poter confutare che tipo di valutazione avrebbe operato la banca nel giugno 2016 (il processo di 1° grado d accertamento negativo del credito relativamente al rapporto con la banca segnalatrice, si stava avviando alla conclusione - sentenza del 3.10.2016).
Diversamente, la banca nel giudizio cautelare produceva situazioni contabili che provavano che la società debitrice era rimasta operativa sul mercato costantemente, procedendo al pagamento puntuale dei fornitori, dipendenti e FISCO (il debitore produceva in atti F23 24 e fatturazioni quietanzate documenti dai quali evincere la puntualità della nei pagamenti delle proprie poste passive): data la puntualità nei pagamenti da quali elementi, la banca, avrebbe dovuto ravvisare, lo stato di crisi? Dalla pendenza di un giudizio (in grado di appello, in primo grado, era il debito era stato ridotto per effetto di riscontrate nullità) avente ad oggetto il rapporto da cui si sarebbe originato il presunto credito della banca? La condotta della banca è apparsa al giudice cautelare arbitraria, visto che l'esposizione perdurava dal 2014. Sul punto, è necessario, tuttavia, porre in evidenza, che la sentenza del Tribunale di Napoli ha rideterminato il debito con una riduzione di circa 50.000,00 euro, somma, non priva di rilevanza, per tale ragione, era dunque lecita la richiesta di rientro fatta dalla banca in data 05/02/2014 ? la risposta non può che essere negativa, dato che l'importo era nettamente superiore alla somma oggetto di costituzione in mora. Inoltre dal 3.10.2016 (data della sent. Trib. Napoli 10.619/2016), la banca non formulato richiesta alcuna di pagamento!
Al fine di valutarsi la sussistenza degli elementi tali da giustificare uno stato di sofferenza, dovrà tenersi conto di elementi quali la liquidità, la capacità produttiva e reddituale, la situazione del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito. Tali elementi, tuttavia, pur consentendo di dare una valutazione di massima sul soggetto segnalando, non giustifica una eventuale segnalazione in sofferenza qualora non sia venuta meno una generale solvibilità (Trib. Napoli 18 marzo 2005).
Le modalità di segnalazione alla centrali rischi
La circolare illustrativa di Bankitalia in ordine alle modalità di segnalazione dalla centrale rischi osserva che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non scaturisce automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito".
È necessario che la banca fondi la propria valutazione ad elementi oggettivi di cui ha, o può avere a propria disposizione, elementi che non possono essere il mero ritardo nel pagamento[1]o la sussistenza della pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito.
Nel glossario della circolare lo "stato di insolvenza" viene così definito: "incapacità non transitoria di adempiere alla obbligazioni assunte". Sul punto la Suprema Corte – Sez. I - , con le note sentenza 12 ottobre 2007 n. 21428 e Cass. Sez. I 1 aprile 2009 n. 7958 hanno confermato il diffuso orientamento della dottrina e della giurisprudenza di merito per cui, l'appostazione a sofferenza del credito, non può essere frutto della sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, ma necessita di una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore. Purtroppo la circolare ha equiparato allo stato di insolvenza, la cui definizione è, ad avviso di chi scrive, troppo generica, tutta una serie di situazioni simili ma non analoghe tanto da creare una vera e propria situazione di arbitrarietà ed ingiustizia nella classificazione di determinate situazione come "sofferenti". È evidente che è stato conferito un potere arbitrario e del tutto fuori controllo, salvo ovviamente il ricorso all'Autorità Giudiziaria, alle banche nel valutare, spesso, senza neppure avere gli elementi sufficienti, la reale situazione economico patrimoniale del soggetto esaminando. Il sistema così strutturato ha portato la giurisprudenza a contenere l'arbitrarietà delle banche nelle valutazioni delle singole situazione, mediante una rielaborazione più precisa e costituzionalmente orientata del concetto di insolvenza. È stata attribuita una nozione levior rispetto a quella di insolvenza fallimentare (vecchio art. 5 l.f.) così da concepire "lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di in capienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità … sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione del rischio, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, laddove, del resto, in un ordine di idee nel quale la nozione stessa di sofferenza poggi sulla nozione di insolvenza fallimentare, le situazioni sostanzialmente equiparabili all'insolvenza, di cui è parola nelle più volte richiamate istruzioni, verrebbero a manifestarsi, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, come le sfumature di una sola tonalità cromatica, se non addirittura come delle addizioni di mero stile". I Giudici di legittimità proseguono "ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempiere se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca. Ulteriore riprova è data dall'equiparazione (contenuta nel paragrafo 6 delle istruzioni), ai fini della cessazione dell'obbligo di segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze, dell'ipotesi di cessazione dello stato di insolvenza e di quello di avvenuto rimborso del credito, dal debitore o dal terzo, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio".
Purtroppo questo è il limite di un sistema completamente sbilanciato: è il soggetto creditore a poter decidere se una posizione debba essere segnalata a sofferenza oppure non, senza il sindacato di un soggetto terzo ed imparziale. La tutela giurisdizionale è infatti eventuale e comunque successiva all'evento segnalazione, strumento, che pare, nel caso di specie, sia stato usato, come accade non di rado, come deterrente per costringere il debitore a pagare, per usare una metafora, "stringendolo alle corde, senza la presenza di un arbitro imparziale". È proprio questo potere dato al sistema bancario, che ha costretto la Giurisprudenza a colmare le lacune normative, nel tentativo di bilanciare da un lato il diritto di credito e dall'altro una corretta comunicazione di dati sensibili alla collettività. Da questo punto di vista il profilo probatorio, assume una rilevanza tutt'altro che marginale: dato il privilegio della banca nel sindacare la situazione economico finanziaria di un soggetto, in sede processuale, seppur cautelare, la banca avrebbe almeno dovuto indicare le ragioni di una tale scelta, necessarie, affinchè il soggetto colpito possa spiegare adeguatamente le proprie difese e confutare i dati forniti, diversamente v'è il rischio di onerare il ricorrente di una prova negativa. Senza dilungarsi in disquisizioni giuridiche, è parere di questa difesa, che sen è vero che è onere del ricorrente provare il fumus boni iurisi ed il periculum in mora, data la peculiarietà del caso, sarebbe opportuno, che la giurisprudenza determinasse un giusto riparto dell'onere della prova, al fine di compensare lo sbilanciamento nella sede endoprocessuale. In realtà la casistica del diritto bancario ci offre già un caso simile, ed è dato dall'art. 50 TUB. La banca, come noto può autocertificarsi il proprio credito, tuttavia, sono nella fase monitoria: nel giudizio di merito, l'onere della prova viene ripristinato nella sua pienezza, e l'autocertificazione assume la funzione di mero indizio presuntivo.
Come noto con circolare n. 139/1991 (periodicamente aggiornata) Banca d'Italia ha dettato le istruzioni a cui devono attenersi le banche per effettuare le segnalazioni dei clienti in Centrale Rischi.
In particolare, la circolare – paragrafo 1.5 sez. II capitolo II – individua i parametri che la banca deve tenere presenti per censire nella categoria "sofferenze" l'esposizione debitoria di un cliente. In altre parole, il censimento a "sofferenza" di un debito (e la conseguente segnalazione in Centrale Rischi) non è rimesso all'arbitrio della banca, ma giunge a conclusione di un'istruttoria che le banche devono svolgere e valutare nel rispetto delle regole stabilite dalla circolare (ex multis, Trib. Brindisi 20/07/1999, in Giust. Civ. 2000, I, 555; Trib. Palermo 04/11/2002, in Giur. Merito 2003, 2, I, 207).
Nello specifico, il paragrafo 1.5 della circolare dispone che "nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipen-dentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti (comma 1); l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito(comma 2)".
L'appostazione a sofferenza non può scaturire automaticamente da un semplice ritardo del cliente nel pagamento del proprio debito; è necessario che la banca ancori la propria valutazione a qualche elemento oggettivo a sua disposizione, elemento che non può essere il mero ritardo nel pagamento o la sussistenza della pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito[2].
Lo scopo della Centrale Rischi è fornire alle banche un elenco aggiornato delle "sofferenze", per il contenimento del rischio di credito. Basandosi sull'analisi delle segnalazioni in Centrale Rischi, gli istituti di credito evitano di erogare credito ai soggetti che non offrono adeguate garanzie in ordine alla restituzione degli affidamenti concessi: nella caso in commento le informazioni rese della Banca alla Centrale Rischi erano per di più errate in quanto non rispettose del ricalcolo operato dalla sentenza di merito di 1° grado.
Illegittima la segnalazione se la banca non ha preventivamente informato il debitore-cliente
I giudici di merito ritengono che non sia conforme alla buona fede il comportamento dell'istituto di credito che ha automaticamente segnalato l'esposizione di un proprio cliente, senza averlo preventivamente informato della sua situazione affinché, ove possibile, egli potesse provvedere a ripianarla e soprattutto senza avvisarlo che, a partire da una certa data, quella situazione lo esponeva alla segnalazione in centrale rischi[3][4].Peraltro, l'art. 11 del Codice della privacy stabilisce che i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza e devono essere registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; inoltre, occorre che i dati siano registrati e tale procedura deve essere «pertinente, completa e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati». Nell'ipotesi di erronea segnalazione alla Centrale dei rischi si palesa una violazione dell'art. 11, lett. c), in quanto la norma richiamata stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere esatti e, se necessario, aggiornati.
L'art. 15 (che sostanzialmente riproduce il contenuto degli artt. 18 e 29, 9° co., legge 31-12-1996, n. 675) dispone che chiunque cagioni un danno ad altri, per effetto del trattamento dei dati personali, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c. La banca è sottoposta ad una responsabilità cosiddetta aggravata, pertanto, in questo caso la prova liberatoria è posta a suo carico, in quanto dovrà dimostrare di aver trattato correttamente i dati e di aver utilizzato le tecniche avanzate nel momento in cui ha eseguito la registrazione dei dati. L'art. 15 d.lg. n. 196/2003, delinea i profili di responsabilità da illecito trattamento dei dati, che si sostanzia nella divulgazione non consentita di dati attinti da una Centrale dei rischi. La illegittima divulgazione di notizie o la diffusione di notizie non veritiere può certamente essere valutata come ipotesi di illegittimo trattamento dei dati personali, rilevato che gli intermediari sono tenuti all'obbligo della riservatezza sui dati censiti, così come previsto dall'art. 11 del Codice deontologico e dal punto 4 della delibera Cicr del 29-3-1994. L'aspetto di maggior rilievo ed interesse è dato dalla previsione contenuta nell'art. 15 del Codice della privacy che richiama espressamente l'art. 2050 c.c., rapportando, quindi, la gestione dei dati personali all'esercizio di attività pericolose. Deve peraltro rilevarsi come in giurisprudenza si sia oramai delineato l'orientamento secondo cui è cumulabile sia la responsabilità contrattualeche extracontrattuale. La dottrina evidenzia come il rapporto che intercorre tra la banca e il cliente si caratterizza per il reciproco rapporto di fiducia che implica l'acquisizione di notizie ed informazioni riservate di natura patrimoniale del cliente. L'obbligo di riservatezza, pertanto, deve essere eretto sul principio di correttezza — ex art. 1175 c.c. — che preclude quei comportamenti che, resi possibili dal cosiddetto «contatto sociale» dal quale è sorta l'obbligazione, possono recare un danno alla controparte, trovando così applicazione anche oltre la fase precontrattuale. La circ. 11-2-1991, 9° aggiornamento del 22-6- 2004, al punto 5 sez. I, del capitolo 1 delle Istruzioni per gli intermediari creditizi, precisa che il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti; per di più, gli intermediari che si avvalgono di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, la responsabilità in merito alle informazioni fornite, l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il loro corretto svolgimento del servizio rimane a carico degli stessi. Di conseguenza ne deriva, secondo autorevole dottrina, una responsabilità da status da parte della banca[5].
La stessa giurisprudenza, molto esigua sull'argomento, ha affermato che l'illecita divulgazione di informazioni riservate — come quelle patrimoniali relative ad un rapporto bancario — può essere fonte di pregiudizio della dignità e reputazione della persona che gode del diritto a non vedere travisata, compromessa e svalutata la propria personalità e l'immagine di sé[6]. Per quanto rilevato, la giurisprudenza, così come la dottrina, non escludono la possibilità di poter esperire cumulativamente l'azione contrattuale e quella extracontrattuale nel momento in cui si verifica l'ipotesi del concorso di più norme poste a tutela del medesimo interesse[7]. Il Codice della privacy non riconosce solo una tutela alla riservatezza, ma anche il diritto ad un lecito trattamento dei dati personali, il che esclude un concorso materiale delle norme. Il legislatore, dunque, ha attribuito all'art. 15, 1° co., del Codice della privacy una natura preferenziale con l'indubbio vantaggio per il soggetto segnalato, non cliente della banca, di dover dimostrare esclusivamente l'esistenza del nesso causale, ricadendo sul danneggiante l'onere di provare di aver utilizzato tutte le cautele prescritte dalla legge per evitare la diffusione di notizie riservate. Vi è più. Il secondo comma dell'art. 15 del Codice della privacy prevede che il danno non patrimoniale sia risarcibile anche nel caso di violazione dell'art. 11 dedicato alle modalità di raccolta dei dati personali.
Quanto al profilo del periculum in mora
I precedenti punti 14, 15, 16 pongono in evidenza i gravi disagi che sta procurando la segnalazione a sofferenza: "L'illegittima segnalazione alla centrale rischi determina un pregiudizio che sussiste in re ipsa e che comporta l'obbligo di risarcimento oltre che del danno patrimoniale, se verificatosi, anche del danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, la cui liquidazione deve effettuarsi in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto." (Trib. Mantova, 27/05/2008). La non corretta segnalazione alla Centrale dei rischi è idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, per cui può costituire il periculum in mora che giustifica la concessione, ai danni del segnalante, di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato all'istituto di credito di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelli a sofferenza[8]. "Posto che l'ingiustificata segnalazione di un credito a sofferenza presso la centrale rischi della banca d'Italia è suscettibile di determinare un pregiudizio imminente ed irreparabile alla reputazione economica del cliente di una banca, nonché di precludergli la fruizione dei rapporti in corso e l'ulteriore accesso al credito, va ordinato alla banca che ha effettuato la segnalazione e alla banca d'Italia di procedere immediatamente alla cancellazione della stessa." (Trib. (Ord.) Venezia, 17/07/2006). E ancora, "Sussiste il "periculum in mora" che legittima la concessione del provvedimento d'urgenza nel caso di richiesta di revoca della segnalazione di una sofferenza alla Centrale Rischi, poichè la reiterazione mensile della segnalazione mina la possibilità per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando così una lesione del "diritto all'impresa"." (Trib. Palermo, 04/11/2002)8.I ricorrenti, come da documentazione prodotta, hanno subito, a causa della erronea segnalazione, la sospensione della procedura di rinnovo dei fidi talchè si deve ritenere, "In caso di erronea segnalazione "a sofferenza" alla centrale rischi a opera della Banca risulta sussistente il "periculum in mora", ai fini della concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., allorquando si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto dei ricorrenti alla libera iniziativa economica, consistenti, in particolare, nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato." (Trib. Salerno, 22/04/2002). Il perseguimento dell'interesse generale, sotteso alla disciplina della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora dei principi generali in tema di correttezza e buona fede.
GIURISPRUDENZA
[1]Trib. (Ord.) Parma, 21/09/2006
N
, anche in riferimento ai debiti contratti con altri istituti di credito o società erogatrici, al fine di poter addivenire alla prospettazione della detta "insolvenza" e poter, quindi, legittimamente effettuare la segnalazione alla Centrale dei Rischi ed ha l'obbligo, prima di disporre la segnalazione, di verificare la non solvibilità del cliente alla stregua di una valutazione complessiva della situazione del medesimo, valutazione che non può certo limitarsi alla verifica del mero inadempimento, ma che deve considerare e valutare ulteriori elementi dai quali desumere la oggettiva difficoltà economico-finanziaria del cliente, individuabili esemplificativamente in protesti, pendenza di procedimenti esecutivi, ulteriori decreti ingiuntivi, squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e consistenza della debitoria da coprire e, quindi, verifica della capacità di produzione di reddito e della liquidità, parametrate alla possibilità di far fronte, a mezzo delle dette disponibilità, alla debitoria da segnalare a sofferenza.
Trib. Matera, 28/06/2005
La segnalazione alla Centrale rischi di un credito in sofferenza non è giustificata dal mero inadempimento del debito verso la banca, essendo necessario che il soggetto segnalante abbia accertato, attraverso il parametro di correttezza e buona fede di cui all'art. 1176 c.c., l'incapacità del debitore di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio.
Trib. (Ord.) Napoli, Sez. X, 18/03/2005
Il perseguimento dell'interesse generale, sotteso alla disciplina della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede; in tal senso il presupposto per la segnalazione risiede nell'incapacità del debitore di far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte, con l'esclusione di ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione. Il tribunale può esaminare il corretto utilizzo del potere di segnalazione, dichiarandone l'illegittimità laddove vi sia stato dello stesso un utilizzo erroneo e concedendo lo strumento cautelare, richiesto ex art. 700 c.p.c. al fine di fare cessare la segnalazione stessa.
[2] La circolare illustrativa di Bankitalia in ordine alle modalità di segnalazione dalla centrale rischi osserva che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non scaturisce automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito". Ne deriva che per esprimere un tale giudizio, la banca deve indagare sulla situazione finanziaria del cliente nella sua interezza. (Nel caso di specie il Tribunale ha ordinato alla banca la cancellazione della segnalazione del mancato pagamento da parte di un cliente della somma di euro 168.632,64 in quanto dall'esame dei bilanci dello stesso non poteva desumersi l'esistenza di uno stato di difficoltà economica idoneo ad incidere sulla possibilità di recupero del credito da parte della banca.)
[3] 2T. Bari, 2-11-2005
La segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia di un debito contestato come posizione di "sofferenza" è illegittima e può essere inibita con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e sia posta a fondamento del rifiuto di adempiere.
Trib. (Ord.) Pescara, 22/12/2006
[4] La segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia dell'esistenza di un credito a sofferenza può derivare solo dall' incapacità del debitore di far fronte in modo ordinario alle proprie obbligazioni verso l'intermediario bancario o finanziario segnalante e non può essere fatta in funzione di uno stato di insolvenza desumibile da altri fattori.
Trib. Napoli, 22/10/2002
T. Potenza, 4-5-2001; T. Potenza, 30-6-2001
[5] L'imprenditore bancario che, omettendo di porre in essere la gamma di cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, violi i doveri propri dello «status» dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una responsabilità di natura extracontrattuale; ove poi lo stesso comportamento, risalente al medesimo autore, appaia lesivo pure di clausole contrattuali, l'imprenditore bancario è anche contrattualmente responsabile cfr. Cass., 13-1-1993, n. 343; Cass., 9-6-1998, n. 5659.
[6] T. Venezia, 20-6-2005 - Violazione della privacy bancaria: imprudenza della banca nella comunicazione di informazioni riservate.
[7] In caso di indagini sulla solvibilità svolte illecitamente, spetta al danneggiato il risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. (da ritenersi comprensivo non solo dei danni patrimoniali in senso stretto, ma anche di tutti i danni derivanti dalla lesione di diritti di rilevanza costituzionale e che rilevano per il solo fatto della lesione, prescindendo dal concreto pregiudizio patrimoniale), del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo in conseguenza dell'offesa subita) e del danno non patrimoniale in base al combinato disposto dell'art. 9 e dell'art. 29, 9° co., l. n. 675/1996 (stante la violazione delle norme sul consenso al trattamento e sulla sicurezza dei dati), così T. Orvieto, 25-11-2002
[8] Con provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. è possibile - in via generale - ordinare la sospensione delle segnalazione a sofferenza effettuata da una banca alla Centrale Rischidelle Banca d'Italia a carico di un'impresa cliente. In particolare, sotto il profilo del periculum in mora, la erroneità della segnalazione è foriera di indubbio pregiudizio per chi ne è oggetto, comportando nell'immediato il congelamento dei crediti e l'inibizione della possibilità di accedere al finanziamento bancario, e, nel più lungo termine, il discredito della propria immagine commerciale. Trib. (Ord.) Bologna, Sez. III, 11/07/2007
Tribunale di Bari Ordinanza cautelare resa dal G.D. dott. Sergio Cassano in data 15/12/2016 Tribunale di Bari Ordinanza Collegiale Rel. Dott. Francesco Cavone13.03.2017