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il Tribunale di Padova chiede al CTU di verificare la correttezza dell'EURIBOR applicato dalla b



Interessante ordinanza del Tribunale di Padova, G.I. dott. Marani, nella causa di un correntista contro la banca, e nella quale nella formulazione del quesito al CTU, il giudice chiede al consulente di verificare se nel calcolo dell'interesse passivo, a tasso variabile, con lo spread sia stato correttamente applicato dell'EURIBOR secondo le determinazione di Banca d'Italia, di seguito riportate:

Parametri di indicizzazione dei finanziamenti con valori negativi: trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza nei rapporti con la clientela.

1. Nei contratti di finanziamento la previsione di clausole di remunerazione ancorate a un parametro (c.d. indicizzazione) permette di adeguare automaticamente il costo di tali operazioni ai mutamenti dello scenario economico di riferimento. Come noto, nei contratti di mutuo a tasso variabile, gli intermediari bancari e finanziari utilizzano comunemente tassi praticati sul mercato interbancario (es. Euribor, Eonia, ecc.), applicando una maggiorazione prefissata (c.d. spread). A partire dalla metà del 2015, i principali tassi del mercato interbancario utilizzati come parametro di indicizzazione hanno assunto valori di segno negativo. Tale riduzione si riflette sui rapporti con la clientela. Da alcune segnalazioni pervenute sono emerse ipotesi in cui gli intermediari hanno neutralizzato l’erosione dello spread derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro, attribuendo a quest’ultimo valore pari a zero. Ciò ha determinato l’applicazione di tassi di interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali. 2. Considerate le segnalazioni pervenute e tenuto conto dell’ampia diffusione dei finanziamenti a tasso indicizzato, gli intermediari dovranno: a) attenersi a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza e correttezza e alla rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela. In particolare, gli intermediari dovranno astenersi dall’applicare di fatto clausole di c.d. “tasso minimo” (“floor clause”) non pubblicizzate e non incluse nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale; b) verificare che gli applicativi e le procedure in uso, nel caso in cui i parametri di indicizzazione assumano valore negativo, determinino correttamente il tasso d’interesse applicabile a ciascun rapporto e l’ammontare degli interessi tempo per tempo dovuti; c) condurre sollecitamente una verifica delle condotte sinora seguite nella determinazione degli interessi dovuti e provvedere alle conseguenti restituzioni nel caso in cui tali condotte risultino in contrasto con quanto precisato al punto a); in tale ipotesi andrà resa un’informativa specifica alla Banca d’Italia. Il puntuale rispetto delle indicazioni qui fornite costituirà oggetto dell’attività di controllo affidata a questo Istituto."

Con l’ordinanza della seconda sezione del Tribunale di Padova del 6 giugno 2017 è stata disposta CTU a seguito di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il Tribunale ha specificatamente richiesto al CTU di tenere conto nei suoi conteggi della nullità del parametro EURIBOR a seguito della Decisione UE del 04/12/2013per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area Economica Europea in quanto alcuni istituti di credito, deputati alla formazione dell'Euribor, hanno messo in atto pratiche distorsive della concorrenza per alterare l’andamento normale dei componenti di prezzo, rilevanti a quel fine, riferitesi al periodo settembre 2005-maggio 2008. Applicando in sostituzione del tasso EURIBOR (ritenuto nullo dalla Decisone UE) il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, 7 comma lett. a) del TUB.di Gregorio Pietro D’Amato - dottore commercialista in Brescia e SalernoORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALIConformi:Decisione UE del 04/12/2013Difformi:Non si rinvengono orientamenti difformiA pochi mesi dalla pubblicazione della Decisone UE del 04/12/2013 in merito alla nullità tasso EURIBOR stabilito definitivamente dalla precitata Decisione, il Tribunale di Padova Sez. II Civile con provvedimento del 06/06/2017 procedimento R.G. 4816/2016 rilevando la nullità del tasso EURIBOR, in un procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e riguardante un mutuo ipotecario contratto in data 15/01/1999 e fino al 29/09/2014 ha conferito il seguente quesito al CTU:“il C.T.U. determinerà gli interessi delle rate riferite, in tutto o in parte, al periodo che dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 secondo il tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB, lett. a)[applicato tenendo conto della sua natura sanzionatoria). Tale ipotesi tiene conto degli effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 dimessa dall'attrice, la quale ha riscontrato una violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area Economica Europea in quanto alcuni istituti di credito, deputati alla formazione dell'Euribor, hanno messo in atto pratiche discorsive della concorrenza per alterare l’andamento normale dei componenti di prezzo rilevanti a quel fine. La riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea”.L’aspetto più rilevante è che, anche, se con Ordinanza istruttoria e non con un provvedimento giudiziale il Tribunale si sia posto il problema della dichiarata nullità del parametro della determinazione con la procedura EURIBOR dei tassi variabili per il periodo 2005/2008 corrisposti per il mutuo oggetto ora di opposizione dinanzi al G.E.Quindi pacificamente stabilendo la valenza della Decisione UE in merito e rispetto al nostro ordinamento e quanto da essa stabilito.Va sinteticamente ricordato che la Commissione Europea con la decisione del 4 dicembre 2013, e resa pubblica solo nel novembre del 2016, ha sanzionato alcuni istituti bancari (Barclays Bank plc, Deutsche Bank, Société Générale e The Royal Bank of Scotland Group plc o più semplicemente RBS) per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea (Accordo EEA).La violazione è consistita in accordi e/o azioni concertate nell’ambito almeno dell’intera EEA con l’oggetto di limitare e/o distorcere la competizione nel settore dei tassi d’interesse dei derivati dell’euro, o dei derivati del tasso d’interesse dell’euro, anche connessi al Tasso Interbancario di Offerta in Euro (“EURIBOR”) e/o all’Indice Medio Overnight in Euro (“EONIA") (o più semplicemente “EIRD” o “EIRDS”).Indubbiamente, e come primo precedente che affronta la problematica dirompente che avrà la Decisione UE, il Tribunale di Padova del 06/06/2017, nell’ammettere pacificamente la accertata violazione in caso di nullità del tasso, ha conferito nel quesito al CTU di applicare quale tasso sostitutivo al nullo, quanto previsto ex art. 117 coma 7 lett. a) del TUB. In cui è stabilito che in caso di inosservanza del comma 4 (i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 (Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati), si applicano:a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.E come del resto il primo precedente al momento del citato Tribunale di Padova del 06/03/2017 ha stabilito conferendo il quesito nel procedimento ex art. 615 c.p.c. al CTU di verificare per effetto nullità tasso EURIBOR del periodo 2005-2008.Ma pur accogliendo con favorevole certezza della nullità del tasso EURIBOR per la diretta applicazione anche da noi della Decisone UE del 04/12/2013, pur tale anche prima favorevole applicazione non pare convincente del tutto in merito al tasso sostitutivo che il Tribunale richiede di applicare mutuadolo dall’art. 117, comma 7 lett a) del TUB.In quanto, l’art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che: “Se sono convenuti interessi usurari (così come stabiliti dagli artt. c.p. 644, 649), la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Pertanto, la nullità di ogni importo per interessi è stata stabilita solo in caso di usura. Mentre per gli altri casi sia la normativa codicistica dell’art. 1284, 1 e 3 comma, che specialistica art. 117 del TUBstabiliscono che comunque siano dovuti gli interessi nella misura legale.Tale soluzione, inoltre, non pare del tutto convincente in quanto: come stabilito dal primo considerando della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014in cui si afferma che:“Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono elementi di ordine pubblico e dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l'Unione al fine di garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta”.Non solo una ulteriore Direttiva in fase di approvazione definitiva ha ulteriormente e costantemente stabilito che: “Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea(TFUE) sono una questione di ordine pubblico e occorre provvedere alla loro applicazione efficace in tutta l’Unione per garantire che la concorrenza nel mercato interno non venga distorta. L’applicazione efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE è necessaria per garantire che in Europa vi siano mercati concorrenziali più aperti, in cui le imprese si fanno concorrenza in base ai loro meriti e senza erigere barriere all’ingresso nel mercato, in modo da poter generare ricchezza e creare posti di lavoro. Essa protegge i consumatori da pratiche commerciali volte a mantenere i prezzi di beni e servizi artificialmente elevati e permette loro di avere una scelta più ampia di beni e di servizi innovativi e ciò la si ricava dal considerando n. 1 alla proposta di Direttiva. Nonché con il considerando n. (2) ha affermato che:” L’applicazione a livello pubblicistico degli articoli 101 e 102 del TFUEcompete alle autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) degli Stati membri parallelamente alla Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Insieme, le ANC e la Commissione formano una rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell’UE in materia di concorrenza in stretta cooperazione (la rete europea della concorrenza, European competition network, ECN)”.Gli Stati membri dell’UE sono partner essenziali della Commissione europea per l’applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza. Dal 2004 il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio conferisce alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell’UE (ANC) il potere di applicare le norme dell’UE in materia di concorrenza insieme alla Commissione. Le ANC sono infatti tenute ad applicare le norme dell’Unione in materia di concorrenza agli accordi o alle pratiche che possono avere un’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.Pertanto, se a presidio dell’ordine pubblico la determinazione del tasso Euribor nel periodo oggetto di accertamento ha violato le norme di cui agli artt. 101 e 102 TFUE, e che sono state pacificamente qualificate di ordine pubblico, il tasso sostitutivo deve cedere il passo per la violazione dell’art. 1343 c.c. rubricato“Causa illecita” in cui è stabilito che: “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume”.Nonché per contrarietà a quanto stabilito dall’art. 1418, comma 1 c.c.Va ricordato che il più autorevole indirizzo dottrinario e giurisprudenziale attribuisce carattere imperativo alla norma inderogabile, posta a tutela di un interesse pubblico: sono imperative, ai fini del giudizio di nullità, quelle norme contenenti un comando o un divieto, tese a tutelare un interesse d’ordine generale.La causa di nullità di cui al comma 1 dell'art. 1418 c.c. si verificherebbe allora quando la pattuizione privata violasse una disposizione che, essendo posta a tutela di interessi generali, costituisce un limite all'autonomia privata, non ammettendo una difforme regolamentazione, che ha seguito un orientamento che porta ad una sostanziale equiparazione tra i concetti di norma imperativa e di norma inderogabile. La giurisprudenza è da tempo orientata in questo senso, e ritiene di ricorrere alla declaratoria di nullità dell'atto ogni qualvolta la natura della tutela apprestata dalla norma violata sia di interesse generale.Sempre in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, l'area delle norme inderogabili di cui all'art. 1418, comma 1, c.c., ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell'atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa.Come le Sezioni Unite hanno affermato con la sentenza n. 26724 del 2007 l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo.Come è noto che il carattere imperativo di una norma si ricava dalla natura pubblicistica degli interessi tutelati dovendo tendere alla protezione di fini fondamentali dell'ordinamento così come ribadito sia dalle norme degli artt. 101 e 102 del TFUEqualificate come tali dalla Direttiva 2014/104/UE.Inoltre, come è stato rilevato le norme imperative, riferite all’illiceità, si collocano al vertice della gerarchia dei valori protetti dall’ordinamento giuridico, esprimendo principi giuridici ed etici fondamentali dell’ordinamento.In ragione di ciò la mancanza dei requisiti fondanti la causa del contratto determina la nullità del contratto per assenza di causa o meglio di uno degli elementi fondanti ed inderogabili.

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza sugli argomenti trattati.

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